§ 3.5.43 - L.P. 29 luglio 1986, n. 21.
Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:29/07/1986
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. In deroga a quanto disposto nelle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 23 dicembre 1976, n. 57, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata [...]
Art. 1 bis.  (Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela del suolo)
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.43 - L.P. 29 luglio 1986, n. 21. [1]

Interventi urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 12 agosto 1986, n. 34).

 

     Art. 1.

     1. In deroga a quanto disposto nelle leggi provinciali 6 settembre 1973, n. 61, 23 dicembre 1976, n. 57, e 25 luglio 1970, n. 16, e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere direttamente o mediante terzi alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi e impianti di interesse provinciale per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, comprese le relative aree di sedime e pertinenze accessorie, secondo le disposizioni contenute nei commi successivi.

     2. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente, predispone, in relazione al tipo di rifiuti da trattare ed ai territori da servire, una o più proposte di programma nelle quali:

     a) sono individuati mediante relazione tecnico-descrittiva: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate, e, per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate;

     b) sono indicate la natura e le modalità di esecuzione delle opere necessarie;

     c) sono precisate le modalità di finanziamento degli interventi stessi;

     d) sono individuati eventuali modifiche da apportarsi ai piani urbanistici comunali o a vincoli paesaggistici vigenti;

     e) sono individuati i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

     3. La proposta di programma è trasmessa, a cura del competente Assessore provinciale, ai comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali interessati, che esprimono il loro parere in merito. Il parere si intende positivo se non espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

     4. La Giunta provinciale, sentiti i pareri di cui al comma precedente ed acquisito quello della III sezione per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, integrata da un rappresentante dell'ispettorato per le foreste, dell'ufficio centrale di urbanistica, dell'ufficio autorizzazioni paesaggistiche ed attività di controllo, e dell'ufficio tutela delle acque della ripartizione V, e da un rappresentante nominato dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, approva il programma definitivo degli interventi e delle opere, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 19 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e dell'art. 6, terzo comma, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, apportando le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica e paesaggistica della zona.

     5. L'Assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente dispone con proprio decreto l'attuazione degli interventi e delle opere contemplati nel programma definitivo, anche mediante piani-stralcio, impegna le relative spese, ad approva i progetti esecutivi relativi, che sono soggetti al solo parere della III sezione, per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, del comitato tecnico provinciale. La realizzazione delle discariche controllate non è soggetta a rilascio della concessione edilizia.

     6. Per l'attuazione delle opere e degli interventi contemplati nel programma definitivo, il Presidente della Giunta provinciale, su richiesta dell'Assessore provinciale competente in materia, di tutela dell'ambiente, può autorizzare l'occupazione temporanea delle aree, previa compilazione dello stato di consistenza dei terreni da parte dell'ufficio estimo provinciale. L'occupazione temporanea non può in nessun caso essere protratta oltre i termini di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui ebbe luogo. Per l'acquisizione delle aree necessarie, la Giunta provinciale può richiedere l'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o può assicurarne la disponibilità mediante contratto di diritto privato, anche limitatamente alla durata presumibile dell'effettivo utilizzo delle aree stesse. Qualora si proceda all'esproprio delle aree, lo stesso è pronunciato in favore della Provincia.

     7. Qualora sussistano motivate ragioni di igiene e sicurezza ambientale, l'Assessore provinciale per la tutela dell'ambiente, sentita la III sezione per l'igiene ambientale, di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, previa comunicazione alle amministrazioni interessate, può disporre il deposito temporaneo o definitivo e/o lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche o gli impianti ritenuti più idonei.

     8. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale destinati ad interventi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38.

 

          Art. 1 bis. (Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela del suolo) [2]

     1. Al fine di accelerare gli urgenti interventi a tutela del suolo e per prevenire gravi danni alla salute pubblica, sono approvati i progetti e gli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale di cui all’allegato A, relativi alle aree dei siti di interesse provinciale di cui all’articolo 10-bis, comma 6, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche. Restano autorizzate l’utilizzazione e la destinazione dei relativi mezzi finanziari.

     2. Il perimetro dei singoli siti è indicato nella cartografia di cui all’allegato B. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso l’Agenzia provinciale per l’ambiente. Tale perimetrazione non esclude l’obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente non sono ricomprese nel perimetro.

     3. L’approvazione di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all’articolo 10-bis, comma 2, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche.

 

          Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 46 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

[2] Articolo inserito dall’art. 25 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.