§ 3.1.7 – L.P. 6 agosto 1963, n. 9.
Ordinamento delle funzioni tecniche e di consulenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e edilizia popolare.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:06/08/1963
Numero:9


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato urbanistico provinciale con le sezioni edilizia popolare e tutela del paesaggio quale organo consultivo tecnico della Provincia per le [...]
Art. 2.      La sezione edilizia popolare ed economica del Comitato è formata dai membri del Comitato di cui alle cifre 14, 18, 19 e 22 dell'art. 1, primo comma. Essa è integrata dal dirigente dell'Ufficio [...]
Art. 3.      La sezione tutela del paesaggio del Comitato urbanistico è formata:
Art. 4.      L'art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 è abrogato.
Art. 5.      L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Per il funzionamento del comitato urbanistico e relative sezioni e della Commissione urbanistica, previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applica la legge provinciale 12 luglio [...]
Art. 7. 


§ 3.1.7 – L.P. 6 agosto 1963, n. 9.

Ordinamento delle funzioni tecniche e di consulenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e edilizia popolare.

(B.U. 27 agosto 1963, n. 35).

 

     Art. 1.

     E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato urbanistico provinciale con le sezioni edilizia popolare e tutela del paesaggio quale organo consultivo tecnico della Provincia per le materie urbanistica, edilizia popolare e tutela del paesaggio, composto:

     1) dall'Assessore per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale, quale presidente;

     2) da un membro di Giunta, quale vice-presidente;

     3) da un rappresentante dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Swedtiroler Bauernbund);

     4) da un rappresentante dell'Associazione provinciale degli industriali;

     5), 6), 7) da tre rappresentanti dei lavoratori, scelti dalla Giunta provinciale su designazione delle organizzazioni più rappresentative;

     8) dal Presidente della Camera di Commercio;

     9) dal Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo;

     10) da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici;

     11) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale lavori pubblici;

     12) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale agricoltura;

     13) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale artigianato;

     14) dal dirigente dell'Ufficio urbanistico provinciale;

     15) dal dirigente dell'Ufficio provinciale per la tutela del paesaggio;

     16) da un rappresentante dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste;

     17) da un rappresentante del Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano;

     18) da un esperto in diritto amministrativo da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;

     19) dal medico provinciale;

     20) da un esperto in tutela del paesaggio, presidente della sezione per la tutela del paesaggio;

     21) da un esperto in urbanistica da scegliersi anche al di fuori dell'Amministrazione provinciale;

     22) da un ingegnere libero professionista, scelto da una terna proposta dall'Ordine degli ingegneri;

     23) da un architetto libero professionista, scelto da una terna proposta dall'Ordine degli architetti.

     Per tutti i membri del Comitato e delle sezioni, ad eccezione del presidente e del vice-presidente del Comitato e delle sezioni, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

     La composizione del Comitato urbanistico di cui sopra e delle sezioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Le sezioni sono convocate dal rispettivo presidente d'intesa con l'Assessore competente.

     Per l'esame dei piani regolatori generali e particolareggiati deve essere invitato di volta in volta un rappresentante del Comune interessato.

     Quando il Comitato rispettivamente le sezioni debbano trattare argomenti che interessano rispettivamente la difesa, le ferrovie statali, le strade statali, le comunicazioni di interesse regionale, le opere idrauliche delle prime tre categorie, le grandi derivazioni di acque pubbliche, la pubblica istruzione, le cose di interesse artistico o storico, il servizio antincendi, interessi turistici locali, alle riunioni interviene rispettivamente:

     un rappresentante del Ministero della Difesa;

     un rappresentante del Ministero dei Trasporti, amministrazione delle ferrovie;

     un rappresentante dell'A.N.A.S.;

     un rappresentante dell'Assessorato regionale per le comunicazioni;

     un rappresentante del Magistrato delle acque di Venezia;

     un rappresentante dell'Assessorato regionale per la utilizzazione delle acque pubbliche;

     il Provveditore agli studi o, per l'istruzione pubblica interessante il gruppo di lingua tedesca, il Vice-Provveditore di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

     il Sovrintendente ai monumenti e gallerie, o un suo delegato;

     l'Ispettore provinciale del servizio antincendi;

     il presidente dell'Azienda di Cura, Soggiorno e Turismo o della associazione pro loco.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da funzionari dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

     In seno al Comitato è costituita la commissione urbanistica per deliberare il parere di cui agli articoli 27, 28 e 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 e su altri oggetti definiti ad essa demandati dal Comitato. La commissione è composta dai membri di cui alle cifre 14, quale presidente, 15, 18, 19 e 21.

 

          Art. 2.

     La sezione edilizia popolare ed economica del Comitato è formata dai membri del Comitato di cui alle cifre 14, 18, 19 e 22 dell'art. 1, primo comma. Essa è integrata dal dirigente dell'Ufficio edilizia popolare quale presidente e da un architetto dell'Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale. Tale sezione sostituisce nei limiti di competenza della Provincia autonoma tutti gli organi statali consultivi individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi dello Stato nella materia dell'edilizia popolare ed economica.

     Le funzioni tecniche di natura non consultiva finora spettanti nella materia dell'edilizia popolare ed economica ad uffici tecnici statali sono esercitate dall'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare.

 

          Art. 3.

     La sezione tutela del paesaggio del Comitato urbanistico è formata:

     dai membri del Comitato di cui alle cifre 3, 4, 9, 15, 16, 20, 22 e 23, da un rappresentante dei lavoratori di cui alle cifre 5, 6 e 7, dell'art. 1, primo comma, ed è integrata;

     dal sovrintendente ai monumenti e gallerie;

     da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio

     (Landesverband fur Heimatpflege);

     da un rappresentante dell'Alpenverein Swedtirol;

     da un rappresentante delle sezioni locali del Club Alpino Italiano.

     La sezione è presieduta dall'esperto in tutela di paesaggio scelto dalla Giunta provinciale, sentita la Federazione provinciale per la tutela del paesaggio. Funge da vice-presidente il dirigente dell'Ufficio tutela del paesaggio. Assiste senza voto il membro del Comitato di cui alla cifra 18 dell'art. 1, primo comma.

     Quando la sezione debba trattare argomenti di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, alle riunioni interviene il Sindaco del Comune interessato o un suo delegato. Il Sindaco del Comune interessato o un suo delegato può intervenire alla trattazione di progetti di lavori nel territorio comunale; a tale scopo il Sindaco deve essere informato della trattazione anche in via breve.

     La sezione tutela paesaggio del Comitato urbanistico provinciale esercita le funzioni attribuite dalla legge alla Commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui alla legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8.

 

          Art. 4.

     L'art. 2 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 è abrogato.

 

          Art. 5.

     L'art. 12 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 è sostituito dal seguente:

     “Ogni Comune della provincia ha facoltà di formare il piano regolatore del proprio territorio. La formazione è obbligatoria per i Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e per i Comuni dichiarati stazioni di cura, di soggiorno e di turismo. La Giunta provinciale può, previo parere del Comitato urbanistico provinciale, rendere obbligatoria la formazione del piano per altri Comuni o parti di un Comune organicamente connesse con il territorio di altro Comune obbligato a formare il piano con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il termine per la formazione del piano regolatore da parte dei Comuni obbligati è di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma precedente.

     A partire dal 1° gennaio 1974 la Provincia autonoma concorre nella misura del 70% della spesa per la formazione dei piani urbanistici comunali, dei piani di risanamento non compresi in programmi di risanamento finanziati con il concorso della Provincia, dei piani di attuazione dei centri abitati, il cui agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e nella misura del 40% della spesa per la formazione dei piani di attuazione delle zone per insediamenti produttivi e dei piani di attuazione delle zone diverse da quelle di espansione e che non riguardano centri abitati, il cui agglomerato urbano riveste carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. I limiti massimi della spesa ammissibile a contributo relativa alle diverse caratteristiche degli strumenti urbanistici è stabilito con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa" [1].

 

          Art. 6.

     Per il funzionamento del comitato urbanistico e relative sezioni e della Commissione urbanistica, previste agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applica la legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6.

     Al relativo onere previsto in Lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1963 si farà fronte mediante lo stanziamento previsto all'art. 4 del bilancio di previsione 1963 e corrispondenti articoli dei bilanci successivi.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge previsto in Lire 35.000.000 nell'esercizio 1963 si farà fronte ai sensi dell'art. 39 legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 attingendo allo stanziamento di Lire 54.500.000 di cui all'art. 165 del bilancio provinciale. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvederà con la approvazione dei relativi bilanci.

 

          Art. 7. [2]

     Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'albo di esperti in urbanistica e tutela del paesaggio.

     Per assolvere particolari compiti di consulenza e per le funzioni specifiche come previsti dalle leggi provinciali in urbanistica e tutela del paesaggio, vengono scelti uno o più esperti dal suddetto albo.

     L'iscrizione all'albo avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

     I requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione vengono fissati con regolamento di esecuzione della presente legge.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.P. 26 marzo 1970, n. 6.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.P. 26 marzo 1970, n. 6.