§ 3.5.1 – L.P. 24 luglio 1957, n. 8.
Tutela del paesaggio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:24/07/1957
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
Art. 2.      Delle cose di cui ai numeri 1) e 2) e delle località di cui ai numeri 3) e 4) del precedente articolo vengono compilati due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una [...]
Art. 3.      Entro il termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati, possono produrre opposizione al Presidente della Giunta [...]
Art. 4.      L'elenco delle località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1, approvato dal Presidente della Giunta provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5.      Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge, il Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà di [...]
Art. 6.      Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 compilato dalla commissione provinciale, il Presidente della Giunta provinciale ordina la notificazione in via [...]
Art. 7.      I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, che sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblici elenchi delle località, non possono [...]
Art. 8.      Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà:
Art. 9.      Il provvedimento presidenziale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di due mesi non sia stato comunicato all'interessato il parere favorevole della [...]
Art. 10.      Per lavori su cose nè incluse nell'elenco delle località, nè dichiarate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva [...]
Art. 11.      Nel caso di apertura di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito o in vista delle località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 ovvero in [...]
Art. 12.      Al di fuori dei centri abitati non è ammessa la posa in opera di cartelloni o di altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale. L'autorizzazione è [...]
Art. 13.      Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato [...]
Art. 14.      Avverso il provvedimento di determinazione di risarcimento del Presidente della Giunta provinciale o del Collegio arbitrale le parti possono far valere le loro ragioni dinanzi all'organo [...]
Art. 15.      Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.
Art. 16.      Qualora l'imposizione del vincolo a termini della presente legge determini una riduzione nel reddito degli immobili gli interessati potranno ottenere le provvidenze tributarie ai sensi dell'art. [...]
Art. 17.      I provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate.
Art. 18.      Le disposizioni di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497 sono sostituite dalla presente legge. Sono tuttavia da considerare validi a tutti gli effetti della presente legge i [...]


§ 3.5.1 – L.P. 24 luglio 1957, n. 8.

Tutela del paesaggio.

(B.U. 13 agosto 1957, n. 33).

 

     Art. 1.

     Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

     1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

     2) le ville o le costruzioni tipiche, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza o il loro carattere peculiare locale;

     3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

     4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

          Art. 2.

     Delle cose di cui ai numeri 1) e 2) e delle località di cui ai numeri 3) e 4) del precedente articolo vengono compilati due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Essa è presieduta dall'Assessore provinciale competente ed è composta:

     da un consigliere regionale quale vicepresidente, eletto dal consiglio provinciale;

     dal sovrintendente ai monumenti, competente per la provincia;

     dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo o da un suo delegato;

     da un membro designato dalla Federazione provinciale per la tutela del paesaggio;

     da un membro designato dall'Unione provinciale degli Agricoltori;

     da un membro designato dall'Associazione provinciale dell'Artigianato;

     da un membro designato dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano;

     da un membro congiuntamente designato dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri;

     da un membro designato dall'Ordine degli agronomi e dottori forestali.

     La composizione della commissione di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio provinciale.

     Fanno parte di diritto della commissione i Sindaci dei Comuni interessati o i loro delegati.

     La Commissione aggrega di volta in volta, con voto consultivo, il presidente delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno ove esse esistono e in quanto interessate, nonché esperti a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

     L'elenco delle località così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi si introduca, sono pubblicati per il periodo di due mesi all'albo di tutti i Comuni interessati e due volte, entro il periodo predetto, nei quotidiani della provincia, nonché depositati nelle segreterie dei Comuni interessati.

 

          Art. 3.

     Entro il termine di due mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati, possono produrre opposizione al Presidente della Giunta provinciale. Entro lo stesso termine, chi ritenga di aver interesse, può far pervenire ai Comuni competenti per territorio, reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti, saranno trasmessi, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine di cui sopra, all'Assessorato competente, il quale li sottopone all'esame del Presidente della Giunta provinciale.

     Il Presidente della Giunta provinciale entro i successivi 30 giorni si pronuncia in merito ai reclami e ne dà comunicazione agli interessati.

     Il Presidente della Giunta provinciale, sentito l'Assessore competente, approva quindi l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

 

          Art. 4.

     L'elenco delle località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1, approvato dal Presidente della Giunta provinciale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Una copia del numero del Bollettino, che lo contiene, è affissa per due mesi all'albo di tutti i Comuni interessati, e altra copia con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso l'Ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

     Entro il successivo termine di due mesi i proprietari, possessori o detentori interessati, hanno facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale che decide in via definitiva.

 

          Art. 5.

     Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della presente legge, il Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

     Detto piano, se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per il periodo di due mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nelle segreterie dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione. Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3 hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

 

          Art. 6.

     Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 compilato dalla commissione provinciale, il Presidente della Giunta provinciale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.

     Tale dichiarazione, annotata, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale nel libro fondiario, ha efficacia reale. Contro la dichiarazione così notificata, è ammesso entro due mesi il ricorso alla Giunta provinciale che decide in via definitiva.

 

          Art. 7.

     I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, che sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblici elenchi delle località, non possono distruggerlo nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore protetto dalla presente legge.

     Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che intendano intraprendere all'Assessore competente della Giunta provinciale e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

     E' fatto obbligo al Presidente della Giunta provinciale di pronunciarsi sui detti progetti, sentita la commissione di cui all'art. 2, nel termine massimo di due mesi dalla loro presentazione.

 

          Art. 8.

     Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà:

     1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recare pregiudizio all'attuale aspetto delle cose e delle località soggette alla presente legge;

     2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione dei lavori iniziati.

 

          Art. 9.

     Il provvedimento presidenziale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di due mesi non sia stato comunicato all'interessato il parere favorevole della commissione di cui all'art. 2 all'applicazione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati. Entro trenta giorni dalla notifica del suddetto parere l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale che decide in via definitiva nel termine di un mese.

 

          Art. 10.

     Per lavori su cose nè incluse nell'elenco delle località, nè dichiarate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, spetta all'interessato il rimborso delle spese sostenute sino al momento della sospensione purché egli fin dall'inizio dei lavori sia stato in regola con le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

     Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 11.

     Nel caso di apertura di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito o in vista delle località di cui ai numeri 3) e 4) dell'art. 1 ovvero in prossimità delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dello stesso articolo, come pure in genere nel caso di opere che per ubicazione, dimensione o visibilità possano deturpare l'aspetto delle località o cose sopra menzionate, il Presidente della Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 2, allo scopo di evitare pregiudizio all'armonia naturale del paesaggio, ha facoltà di prescrivere entro due mesi dalla presentazione di adeguata documentazione le distanze, le misure e le varianti da apportare ai progetti tenendo conto dell'utilità economica del progettato lavoro. Ove occorra, il Presidente della Giunta provinciale provvede ai sensi dell'art. 8.

     Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale decide entro due mesi, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale di cui alla Legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con legge provinciale nè alle opere destinate alla difesa nazionale.

 

          Art. 12.

     Al di fuori dei centri abitati non è ammessa la posa in opera di cartelloni o di altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale. L'autorizzazione è data qualora la posa in opera non rechi pregiudizio all'aspetto e al libero godimento delle bellezze del paesaggio in genere e degli immobili contemplati dall'art. 1 in ispecie. Tale disposizione non si applica alle zone prive di qualsiasi interesse paesistico che saranno stabilite dalla Giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 2.

     Il Presidente della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, ha facoltà di ordinare la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelloni e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati, ai sensi del comma precedente. Parimenti è sua facoltà, sentita la commissione di cui all'art. 2, di assicurare che il libero godimento delle bellezze delle località sopra menzionate non sia turbato da fumi persistenti. A tale scopo potrà imporre le necessarie trasformazioni od accorgimenti tecnici purché non siano eccessivamente onerosi per l'azienda.

     Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale, la quale decide entro i 60 giorni successivi sentito il parere del comitato tecnico provinciale di cui alla legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28.

     In caso di inadempienza egli provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'art. 20 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale.

 

          Art. 13.

     Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato primitivo oppure al risarcimento del danno arrecato al paesaggio, qualora il ripristino non sia più possibile.

     Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Presidente della Giunta provinciale. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge speciale per la riscossione delle entrate patrimoniali. Il risarcimento di cui al primo comma è determinato dal Presidente della Giunta provinciale in base a perizia dell'Ufficio Tecnico della Provincia, assistito da un tecnico designato dalla commissione provinciale di cui all'art. 2.

     Se il trasgressore non accetta la misura del risarcimento fissata dal Presidente della Giunta, la determinazione di essa può essere deferita, su richiesta dell'interessato e col consenso della Giunta provinciale, ad un Collegio arbitrale composto di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta provinciale, uno dal trasgressore ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Bolzano. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

 

          Art. 14.

     Avverso il provvedimento di determinazione di risarcimento del Presidente della Giunta provinciale o del Collegio arbitrale le parti possono far valere le loro ragioni dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

     Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi del secondo comma del precedente articolo, è esecutivo se l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto oppure se entro tre mesi dalla notificazione non abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del Collegio arbitrale facendo il prescritto deposito delle spese. Il provvedimento emesso dal Presidente della Giunta provinciale in seguito alla pronuncia del Collegio arbitrale è immediatamente esecutivo. L'importo del risarcimento, comunque determinato, è riscosso nei modi di cui al secondo comma del precedente articolo e affluisce ad uno speciale fondo previsto dal bilancio della Provincia.

 

          Art. 15.

     Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

     Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio Tecnico della Provincia, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito articolo del bilancio della Provincia.

     Allo stesso articolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art. 1.

 

          Art. 16.

     Qualora l'imposizione del vincolo a termini della presente legge determini una riduzione nel reddito degli immobili gli interessati potranno ottenere le provvidenze tributarie ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2135, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 17.

     I provvedimenti relativi ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497 sono sostituite dalla presente legge. Sono tuttavia da considerare validi a tutti gli effetti della presente legge i provvedimenti adottati in provincia in base alla legge predetta.