§ 3.1.73 - L.R. 27 aprile 1996, n. 24.
Nuova disciplina dell'agriturismo in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/04/1996
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di attività agrituristica).
Art. 3.  (Operatori Agrituristici).
Art. 4.  (Elenco degli operatori agrituristici e procedure per l'iscrizione).
Art. 5.  (Ufficio Regionale competente per l'agriturismo).
Art. 6.  (Verifica e revoca dell'iscrizione).
Art. 7.  (Commissione Regionale per l'Agriturismo).
Art. 8.  (Consorzi Agrituristici).
Art. 9.  (Autorizzazione Comunale).
Art. 10.  (Obblighi degli operatori agrituristici).
Art. 11.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
Art. 12.  (Programmi agrituristici).
Art. 13.  (Promozione e ricerca).
Art. 14.  (Sistemazione di immobili per attività agrituristiche).
Art. 15.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 16.  (Presentazione delle domande).
Art. 17.  (Istruttoria e misura dei contributi).
Art. 18.  (Erogazione contributo).
Art. 19.  (Vigilanza).
Art. 20.  (Revoca dei contributi).
Art. 21.  (Sanzioni).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in atto).
Art. 24.  (Attuazione degli interventi per il 1996).
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Pubblicazione).


§ 3.1.73 - L.R. 27 aprile 1996, n. 24. [1]

Nuova disciplina dell'agriturismo in Basilicata.

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Basilicata promuove e sostiene il turismo nelle campagne.

     2. In armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria e conformemente alla legge 5 dicembre 1985 n. 730, adotta azioni programmatiche che, in linea con il programma regionale di sviluppo, favoriscano:

     a) lo sviluppo, il riequilibrio e l'armonizzazione del territorio agricolo;

     b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi da attività agricola;

     c) il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne;

     d) il recupero e la finalizzazione del patrimonio edilizio rurale, esistente sul territorio regionale, al turismo;

     e) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, nonché dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia lucana;

     f) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni popolari anche attraverso la promozione di iniziative culturali;

     g) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile;

     h) i rapporti tra città e campagne.

 

     Art. 2. (Definizione di attività agrituristica).

     1. Per agriturismo si intende quel complesso di attività dedite alla ricezione, ospitalità, organizzazione di attività ricreative e culturali esercitate dai soggetti di cui al successivo art. 3 in rapporto di connessione e di complementarietà alla attività agricola di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame che deve restare principale.

     2. Costituisce, in particolare, attività agrituristica:

     a) dare alloggio stagionale in appositi locali dell'azienda agricola con un minimo di 8 e un massimo di 18 posti letto. Il periodo stagionale non può essere superiore a 9 mesi, su base annua, con l'eventuale suddivisione in più periodi durante l'anno solare;

     b) somministrare, per la consumazione sul posto e per un massimo di 60 coperti, pasti e bevande, ivi comprese quelle alcooliche e superalcooliche, ottenuti prevalentemente da produzioni proprie dell'azienda, mediante lavorazioni interne ed esterne ad essa, o da produzioni di altre aziende purché tipiche della gastronomia lucana;

     c) organizzare, nell'ambito dell'azienda, attività ricreative, culturali, sportive finalizzate all'intrattenimento degli ospiti;

     d) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti tipici alimentari ed artigianali locali e regionali;

     e) permettere la sosta di campeggiatori in spazi aperti purché provvisti di servizi igienici fino ad un massimo di 60 persone (o di 15 posti tenda o roulottes) decurtato del numero dei posti letto autorizzati [2].

 

     Art. 3. (Operatori Agrituristici).

     1. Possono svolgere attività agrituristica tutti i soggetti di cui all'art. 2 della Legge 730/85 che si iscrivano nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

     2. La qualifica di "operatore agrituristico" e l'uso della denominazione "azienda agrituristica" sono riservati esclusivamente agli iscritti nel predetto elenco.

     3. L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 9.

     4. L'attività agrituristica può essere condotta da familiari dell'operatore agrituristico e può essere utilizzato personale dipendente dell'impresa ed impiegato di norma in attività agricole aziendali.

     5. Gli operatori agrituristici, singoli ed associati, possono costituire Consorzi al fine di organizzare, promuovere e sviluppare la propria attività.

TITOLO II

 

     Art. 4. (Elenco degli operatori agrituristici e procedure per l'iscrizione).

     1. La Regione Basilicata istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

     2. L'elenco è tenuto dall'Ufficio regionale competente in materia di agriturismo.

     3. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici è il presupposto necessario per godere dei contributi previsti dalla presente legge.

     4. La domanda d'iscrizione nell'elenco va presentata al Dipartimento Agricoltura della Regione e deve contenere, oltre le generalità del richiedente:

     a) certificazione che il richiedente è un soggetto di cui all'art. 2 della legge 730/85;

     b) indicazione degli edifici e delle aree da interessare all'attività agrituristica; descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;

     c) idonea documentazione dalla quale emergano tipologie produttiva, dimensione ed indirizzi colturali dell'azienda.

     5. L'Ufficio di cui al precedente comma 2, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistono i requisiti, provvede alla iscrizione dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende accolta.

     6. Contro il diniego d'iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

     7. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata in mancanza di comunicazione di cessata attività da parte del titolare, ovvero se non sopravvengono le condizioni per la revoca.

     8. Non possono essere iscritti all'elenco coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 3, della legge 730/85.

 

     Art. 5. (Ufficio Regionale competente per l'agriturismo).

     1. L'Ufficio regionale competente in materia di agriturismo ha il compito di:

     a) tenere l'elenco degli operatori agrituristici;

     b) accertare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 730/85 per le iscrizioni nell'elenco e valutare la idoneità dei richiedenti a svolgere l'attività agrituristica sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge;

     c) provvedere all'aggiornamento dell'elenco;

     d) disporre la classificazione dell'azienda;

     e) esaminare i ricorsi amministrativi e deciderli previo parere della Commissione Regionale per l'Agriturismo;

     f) decidere della cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici su segnalazione dei soggetti incaricati della vigilanza.

     2. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche viene operata dal predetto Ufficio in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture medesime.

     3. Le strutture sono classificate con l'assegnazione di un numero massimo di 5 "SPIGHE", in ragione della quantità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.

     4. Ai fini della classificazione, la denuncia dei requisiti dell'azienda deve avvenire da parte del titolare, subito dopo il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. All'uopo dovranno essere utilizzati i modelli appositamente predisposti dall'Ufficio regionale. L'attribuzione delle "spighe" sarà notificata all'interessato ed al Comune che provvederà a farne menzione nell'autorizzazione concessa.

     5. L'Ufficio annota, altresì, su apposito registro: data di inizio dell'attività agrituristica, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.

 

     Art. 6. (Verifica e revoca dell'iscrizione).

     1. I soggetti incaricati della vigilanza effettuano periodiche verifiche sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici.

     2. La perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco, che va comunicata al Comune per la eventuale revoca dell'autorizzazione agrituristica di competenza e all'Ufficio regionale competente in materia agrituristica per l'eventuale revoca del contributo concesso ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. (Commissione Regionale per l'Agriturismo).

     1. E' istituita la Commissione regionale per l'Agriturismo. Essa è competente ad esprimere pareri sui programmi annuali di agriturismo contemplati al successivo art. 12 e a esprimere pareri sui ricorsi amministrativi presentati avverso le decisioni dell'Ufficio regionale competente.

     2. La Commissione regionale per l'Agriturismo è nominata con delibera della Giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell'Ufficio Regionale competente per l'Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:

     a) da un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);

     b) da un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;

     c) da un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio Regionale;

     d) da un docente della Facoltà di agraria designato dall'Università degli Studi della Basilicata.

     3. La Giunta Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purché siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

     4. La Commissione si avvale di un funzionario del competente Ufficio per l'Agriturismo, designato dal dirigente, con compiti di segretario.

     5. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l'intera legislatura. Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

     6. Ai componenti della commissione, estrani all'amministrazione regionale, competono, qualora ne ricorrano i presupposti, il gettone di presenza previsto dalla L.R. 29/73 e successive integrazioni, nonché il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per la dirigenza regionale.

 

     Art. 8. (Consorzi Agrituristici).

     1. I consorzi agrituristici di cui al precedente art. 3, comma 5, possono:

     a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;

     b) promuovere l'immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie;

     c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;

     d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;

     e) chiede alla Regione il riconoscimento di marchi di qualità per aziende agrituristiche.

     2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di finanziabilità delle iniziative previsti dalla presente legge, finanzia prioritariamente, nell'ambito delle priorità stabilite dai programmi annuali, i progetti presentati dalle aziende agricole associate nei consorzi, che adottano e si impegnano a realizzare il piano di cui alla lettera a) del primo comma.

     3. Possono partecipare al consorzio anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le agenzie di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.

     4. E' istituito l'elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall'Ufficio competente in materia di agriturismo. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.

     5. Possono iscriversi all'elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.

     6. Ai fini dell'iscrizione i consorzi agrituristici presentano al competente Ufficio apposita domanda corredata della seguente documentazione:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:

     1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell'agriturismo, senza scopo di lucro, sull'intero territorio regionale;

     2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell'agriturismo lucano;

     b) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.

     7. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell'elenco dei soci sono comunicate al competente Ufficio regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi. Lo stesso Ufficio accerta periodicamente il possesso dei requisiti.

     8. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, si dispone la cancellazione dall'elenco.

     9. Si applicano, altresì, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4.

TITOLO III

 

     Art. 9. (Autorizzazione Comunale).

     1. I soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, per lo svolgimento delle attività, devono presentare al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione contenente:

     a) descrizione delle attività elencate nell'attestato d'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici;

     b) indicazione delle caratteristiche aziendali e degli edifici e delle aree interessate alle attività agrituristiche;

     c) indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;

     d) determinazione delle tariffe da praticare rapportare ai periodi di attività nell'anno solare;

     e) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente in tema di diniego delle autorizzazioni di polizia.

     2. La domanda deve essere corredata da:

     a) attestato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;

     b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;

     c) parere dell'autorità sanitaria circa la idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;

     d) autorizzazione del proprietario alla utilizzazione agrituristica degli immobili, quando la domanda è avanzata da soggetto diverso dal proprietario;

     e) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere dell'autorità sanitaria sarà trasmesso successivamente, appena conseguito, e comunque prima dell'inizio dell'attività.

     3. Il Comune accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi.

     4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro 60 giorni dalla data della loro presentazione. Trascorso inutilmente detto termine la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.

     5. Il Sindaco, entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione, che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

     6. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

 

     Art. 10. (Obblighi degli operatori agrituristici).

     1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

     a) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;

     b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa;

     c) comunicare al Comune e all'APT, entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe che si impegnano a praticare per l'anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare; in difetto di comunicazione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

     d) osservare il disposto di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;

     e) rispettare le tariffe comunicate al Comune ed all'APT;

     f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, il modello di targa approvato dalla Giunta Regionale;

     g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all'Ufficio regionale competente per l'agriturismo, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica entro 30 giorni dall'evento;

     h) consentire l'accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;

     i) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza;

     l) fornire al Comune interessato e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico-finanziario dell'attività agrituristica.

     2. Entro un anno dall'autorizzazione agrituristica, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l'attività agrituristica pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

 

     Art. 11. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di reiterate violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente art. 10.

     L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

     a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l'abbia sospesa da almeno un anno, senza giustificati motivi obiettivamente verificabili;

     b) abbia perduto i requisiti di Legge e/o sia stato cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici;

     c) abbia subito nel corso dell'anno n. 3 provvedimenti di sospensione;

     d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al successivo art. 16, 3° comma, lettera f).

     3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre.

     4. Il Comune decide, in via definitiva e con atto motivato, sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

     5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al 4° e 5° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

     6. La revoca dovrà essere comunicata all'Ufficio competente in materia di agriturismo ai fini della eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.

TITOLO IV

 

     Art. 12. (Programmi agrituristici).

     1. La Giunta Regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola nazionale e comunitaria, nonché col programma regionale di sviluppo, nel rispetto delle leggi di settore che individuano particolari priorità di intervento, ferme restanti le scelte operate con il POP, obiettivo 1, approva, a partire dal 1997, previo parere della Commissione di cui al precedente art. 7 e della competente Commissione Consiliare, programmi annuali di interventi entro il termine perentorio del 31 gennaio.

     2. Il programma annuale indica gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; stabilisce le zone a prevalente interesse agrituristico in cui intervenire prioritariamente; individua i soggetti beneficiari ai quali approvare e sostenere i progetti con priorità; definisce gli indirizzi e le modalità di promozione della domanda agrituristica; ripartisce i fondi regionali in relazione agli obiettivi prefissati; emana la disciplina integrativa e attuativa della presente legge.

     3. Il programma annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 13. (Promozione e ricerca).

     1. La Giunta Regionale può mettere a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Foreste fino ad un massimo dell'1% delle risorse finanziarie, stabilite per l'applicazione della presente legge, per la promozione di attività agrituristica e per attività di studio e ricerca con l'Università di Basilicata nel settore dell'agriturismo.

 

     Art. 14. (Sistemazione di immobili per attività agrituristiche). [3]

 

     Art. 15. (Norme igienico-sanitarie).

     1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni nonché dai regolamenti comunali in materia di edilizia ed igiene per le abitazioni.

     2. Nella valutazione dei requisiti deve essere tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.

     3. Le abitazioni agrituristiche devono avere almeno un locale con servizi igienici per ogni 4 posti letto e camere adeguatamente arredate.

     4. Nel caso di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari devono essere assicurati all'interno di un fabbricato esistente e comprendere almeno un W.C., una doccia e un lavabo ogni due posti tenda o roulotte. Deve, altresì, essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

     5. La produzione, la presentazione, la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 16. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande di contributo di cui alla presente Legge debbono essere presentate al Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del programma annuale e fino alle ore 12,00 del 90° giorno dalla medesima pubblicazione.

     2. Non sono ammessi al contributo coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.

     3. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) progetti completi in duplice copia con relazione, disegni, computo metrico e l'indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi;

     b) estratto legale di mappa con ubicazione dei locali interessati all'attività agrituristica;

     c) titolo di proprietà dell'immobile da destinare ad attività agrituristica o del fondo su cui avviare attività agrituristiche; nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'unità immobiliare, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere;

     d) scheda con i dati aziendali richiesti secondo le disposizioni attuative contenute nel programma annuale;

     e) relazione illustrativa del piano finanziario degli interventi previsti e della convenienza economica e di mercato delle iniziative;

     f) atto di impegno del beneficiario o del proprietario dell'immobile, se diverso dal beneficiario del contributo, trascrivibile presso la conservatoria dei registri immobiliari, a mantenere la destinazione delle opere e delle attrezzature realizzate con il sostegno finanziario della Regione per 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo finale;

     g) copia della concessione e/o autorizzazione edilizia. Ove non posseduta alla data della domanda, la concessione o l'autorizzazione devono comunque essere prodotte, pena la decadenza, all'atto di concessione del contributo;

     h) attestato di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

 

     Art. 17. (Istruttoria e misura dei contributi). [4]

 

     Art. 18. (Erogazione contributo). [5]

TITOLO V

 

     Art. 19. (Vigilanza).

     1. La vigilanza ed il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dai dipendenti regionali, individuati con apposita deliberazione della Giunta Regionale, dagli organi di polizia municipale e dai servizi di igiene delle ASL territorialmente competenti, nonché dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

     2. Per l'esercizio delle loro attribuzioni, i soggetti incaricati hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti le attività medesime.

 

     Art. 20. (Revoca dei contributi). [6]

 

     Art. 21. (Sanzioni).

     1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto di relativa autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa di £. 5.000.000= ed alla immediata chiusura dell'azienda agrituristica.

     2. Nel caso di violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3 e 10 della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma minima di Lire 500.000 e massima di Lire 1.000.000.

     3. Le attività sanzionatorie di cui al presente titolo sono esercitate nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VI

 

     Art. 22. (Norma finanziaria). [7]

 

     Art. 23. (Validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in atto).

     1. Le iscrizioni all'elenco degli operatori agrituristici e le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività agrituristiche, in atto alla data della presente legge, restano valide.

 

     Art. 24. (Attuazione degli interventi per il 1996). [8]

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le LL.RR. 07 agosto 1986, n. 14; 11 dicembre 1987, n. 35; 27 aprile 1993, n. 21; 17 gennaio 1994, n. 5, nonché i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della L.R. 21 giugno 1988, n. 24.

 

     Art. 26. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore dopo la pubblicazione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della commissione U.E. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 17.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 novembre 2001, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2001, n. 40.