§ 5.5.5 - L.R. 21 giugno 1988, n. 24.
Interventi per lo sviluppo degli allevamenti equini e la diffusione dello sport equestre.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:21/06/1988
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Al fine di sviluppare e migliorare il patrimonio equino, la Regione Basilicata concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati o cooperative agricole per [...]
Art. 2.      Le domande di richiesta di concessione dei contributi previsti dalla presente legge vanno presentate alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni non montani del materano che ne cureranno [...]
Art. 3.      I contributi, previsti dal 1° comma dell'art. 1 della presente legge, sono erogati per l'acquisto di fattrici che abbiano una età compresa tra i 24 e i 48 mesi iscritte all'Ente nazionale per il [...]
Art. 4.      Ai soggetti beneficiari di cui al 1° comma del precedente art. 1, la Regione concede, per i primi due anni dall'acquisto, per ogni fattrice tenuta in azienda e iscritta al libro genealogico, un [...]
Art. 5.      La Comunità montana e il Consorzio dei comuni non montani del materano, provvedono alla liquidazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge, previo nulla-osta [...]
Art. 6.      Le Comunità montane e il Consorzio dei comuni non montani del materano per l'erogazione del premio di mantenimento e di buon allevamento, di cui all'art. 4 della presente legge, provvedono, alla [...]
Art. 7.      L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni farà carico al cap. 3446 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
Art. 8.      La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 5.5.5 - L.R. 21 giugno 1988, n. 24.

Interventi per lo sviluppo degli allevamenti equini e la diffusione dello sport equestre.

 

Art. 1.

     Al fine di sviluppare e migliorare il patrimonio equino, la Regione Basilicata concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati o cooperative agricole per l'acquisto di fattrici nella misura massima del 60% sulla spesa riconosciuta; il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 3 milioni per unità e per un massimo di 5 capi.

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le domande di richiesta di concessione dei contributi previsti dalla presente legge vanno presentate alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni non montani del materano che ne cureranno l'istruttoria e l'inoltro, entro 30 giorni, al Dipartimento Agricoltura. Nei successivi 30 giorni l'Assessore al Dipartimento Agricoltura farà pervenire all'Ente delegato il relativo nulla-osta per l'erogazione dei contributi.

 

     Art. 3.

     I contributi, previsti dal 1° comma dell'art. 1 della presente legge, sono erogati per l'acquisto di fattrici che abbiano una età compresa tra i 24 e i 48 mesi iscritte all'Ente nazionale per il cavallo italiano (EMCI) o comunque ai libri genealogici ufficialmente riconosciuti.

 

     Art. 4.

     Ai soggetti beneficiari di cui al 1° comma del precedente art. 1, la Regione concede, per i primi due anni dall'acquisto, per ogni fattrice tenuta in azienda e iscritta al libro genealogico, un premio di mantenimento e di buon allevamento, nella misura di lire 300.000 annue, semprechè detta fattrice sia stata ingravidata da stallone della stessa razza regolarmente autorizzato alla monta o con la pratica

dell'inseminazione artificiale.

 

     Art. 5.

     La Comunità montana e il Consorzio dei comuni non montani del materano, provvedono alla liquidazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge, previo nulla-osta di cui al precedente art. 2, ad avvenuto collaudo, dietro presentazione della domanda corredata rispettivamente da:

     - fattura di acquisto e da documentazione sanitaria;

     - contabilizzazione dei lavori eseguiti;

     - documenti di spesa a dimostrazione degli oneri sostenuti.

 

     Art. 6.

     Le Comunità montane e il Consorzio dei comuni non montani del materano per l'erogazione del premio di mantenimento e di buon allevamento, di cui all'art. 4 della presente legge, provvedono, alla liquidazione, alla fine di ogni anno solare, previo nulla-osta di cui al precedente art. 2, dietro presentazione della domanda, dopo aver accertato la presenza in azienda dei capi per i quali viene richiesto il contributo.

 

     Art. 7.

     L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni farà carico al cap. 3446 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

     Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entità della spesa che farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 8.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 aprile 1996, n. 24.

[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 aprile 1996, n. 24.

[1] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 aprile 1996, n. 24.