§ 3.1.100 - L.R. 21 novembre 2001, n. 40.
Abrogazione di Leggi Regionali in materia agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:21/11/2001
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Abrogazioni).
Art. 2.  (Disciplina transitoria).
Art. 3.  (Pubblicazione).


§ 3.1.100 - L.R. 21 novembre 2001, n. 40.

Abrogazione di Leggi Regionali in materia agricola.

(B.U. 23 novembre 2001, n. 76).

 

Art. 1. (Abrogazioni).

     1. Poiché non rispondenti ai requisiti fissati dagli Orientamenti Comunitari in Agricoltura di cui alla Comunicazione della CE 2000/C 28/02, pubblicata sulla GUCE C28/2 dell'1.2.2000, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) Legge regionale 28 novembre 1972, n. 10;

     b) Legge regionale 3 dicembre 1976, n. 30;

     c) Legge regionale 12 agosto 1978, n. 34;

     d) Legge regionale 3 giugno 1980, n. 48;

     e) Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 57;

     f) Legge regionale 18 agosto 1983, n. 22;

     g) Legge regionale 29 dicembre 1984, n. 43;

     h) Legge regionale 30 giugno 1986, n. 12;

     i) Legge regionale 24 febbraio 1989, n. 6;

     l) Legge regionale 30 novembre 1992, n. 18;

     m) Legge regionale 31 maggio 1993, n. 26;

     2. Gli articoli 14, 17, 18, 20, 22 e 24 della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24 (Nuova disciplina dell'Agriturismo in Basilicata) nonché gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 15 (Interventi a favore dell'apicoltura), sono abrogati.

 

     Art. 2. (Disciplina transitoria).

     1. Gli interventi già realizzati dai beneficiari dei contributi o approvati dalla Regione al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno portati a termine, a cura del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste in ciascuna legge di settore, fatto salvo il vincolo di destinazione di cui agli articoli 18 e 20 della L.R. 27 aprile 1996, n. 24, che, in ogni caso, non può superare la data del 30 settembre 2006, laddove tale termine scade in data successiva; diversamente, resta fermo l'originario termine decennale.

     2. Nell’arco temporale di validità del vincolo di destinazione, di cui al precedente comma, l’azienda agrituristica come definita dal provvedimento di finanziamento può essere concessa in affitto ai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici. Il locatore resta unico responsabile, nei confronti della Regione Basilicata, rispetto ad eventuali inadempimenti dell’affittuario, che determinino la revoca dei contributi [1].

 

     Art. 3. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 19 aprile 2002, n. 15.