§ 2.3.206 - D.L. 17 maggio 1996, n. 273.
Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al Decreto-Legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:17/05/1996
Numero:273


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, [...]
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 2.3.206 - D.L. 17 maggio 1996, n. 273. [1]

Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al Decreto-Legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 1995, n. 46.

(G.U. 20 maggio 1996, n. 116).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi.

     2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili. Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni [2].

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. [3].

     2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

     3. [4].

     4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le Regioni deliberano, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996 [5].

     5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 luglio 1996, n. 380 (G.U. 19 luglio 1996, n. 168).

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 luglio 1996, n. 380.

[3] Modifica il comma 1, art. 3, della L. 14 febbraio 1992, n. 185.

[4] Comma soppresso dalla L. di conversione 18 luglio 1996, n. 380.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 luglio 1996, n. 380.