§ 98.1.27042 - Legge 18 luglio 1996, n. 380.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/07/1996
Numero:380


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, [...]


§ 98.1.27042 - Legge 18 luglio 1996, n. 380.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

(G.U. 19 luglio 1996, n. 168)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 novembre 1995, n. 491, 19 gennaio 1996, n. 26, e 19 marzo 1996, n. 133.

 

 

     ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 273.

     All'articolo 1, al comma 2, le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività di propria competenza, entro il 30 luglio 1996, redigono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro il 30 luglio 1996, presenta"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni".

     All'articolo 2:

     il comma 3 è soppresso;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     " 4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996".