§ 2.1.26 – L. 27 marzo 1952, n. 348.
Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:27/03/1952
Numero:348


Sommario
Art. 1.      E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende [...]
Art. 2.      La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma primo dell'articolo precedente sono [...]
Art. 3.      Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari
Art. 4.      La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei [...]
Art. 5.      Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso [...]


§ 2.1.26 – L. 27 marzo 1952, n. 348.

Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

(G.U. 26 aprile 1952, n. 98).

 

     Art. 1.

     E' istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonchè di quelli assunti specificatamente per l'essicazzione della foglia verde presso i detti magazzini.

     Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dallatabella I allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti daldecreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 2.

     La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40e41 e successive modificazioni, del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, salvo quanto disposto nel successivo comma.

     Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'art. 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonchè un elenco nominativo di prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'art. 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

     Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

 

          Art. 3.

     Per la gestione di cui all'art. 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

     La sezione predetta è composta, oltrechè dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in sua vece o impedimento, da uno dei vicepresidenti dell'Istituto stesso o da persona da lui delegata.

 

          Art. 4.

     La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 1, è assorbita dalla gestione istituita dalla presente legge.

 

          Art. 5.

     Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'art. 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

     Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori della agricoltura, nonchè le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.