§ 29.3.10 – D.L. 5 giugno 1997, n. 144.
Autorizzazione alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:05/06/1997
Numero:144


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Breko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della IPTF, per le finalità [...]
Art. 2.      1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Breko, con effetto dal 23 maggio 1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta [...]
Art. 3.      1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in L. 880.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 29.3.10 – D.L. 5 giugno 1997, n. 144. [1]

Autorizzazione alla partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia. [2]

(G.U. 6 giugno 1997, n. 130)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione di un contingente militare italiano di osservatori di polizia a Breko (Bosnia-Erzegovina) nell'ambito della IPTF, per le finalità ribadite dalla risoluzione delle Nazioni Unite n. 1088 del 12 dicembre 1996.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini indicati nell'articolo 1, è inviato a Breko, con effetto dal 23 maggio 1997, per la durata iniziale di sei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta dell'ONU, un contingente di ventitrè unità [3].

 

          Art. 3.

     1. Al personale del contingente italiano di cui all'articolo 2, in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della Bosnia-Erzegovina per operazioni comunque connesse all'attività della IPTF, è attribuito il trattamento previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

     3. Al personale militare di cui ai comma 1 e 2 si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428 [4].

     4. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in L. 880.000.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [5].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 luglio 1997, n. 239. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Titolo così modificato dall L. di conversione 25 luglio 1997, n. 239.

[3] Per la proroga del termine di sei mesi di cui al presente comma vedi l'art. 3 del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1, l'art. 4 della L. 3 agosto 1998, n. 270, l'art. 3 sexies del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12 e l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[4] Comma così rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 giugno 1997, n. 132.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione L. 25 luglio 1997, n. 239.