§ 18.4.20 - Legge 21 luglio 1984, n. 362.
Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:21/07/1984
Numero:362


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite in lire 24.612 al quintale
Art. 2.      Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas [...]
Art. 3.      I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'art. 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio [...]
Art. 4.      L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa [...]
Art. 5.      Fermo restando il disposto dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture [...]
Art. 6.      Dal 1° gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole [...]
Art. 7.      Gli alcoli contenuti nei reflui delle lavorazioni industriali, destinati al recupero di calore attraverso un processo di distruzione per incenerimento dei reflui stessi, [...]
Art. 8.      La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, [...]
Art. 9.      Le soprattasse stabilite nell'art. 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, [...]
Art. 10.      Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge [...]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 18.4.20 - Legge 21 luglio 1984, n. 362.

Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali.

(G.U. 24 luglio 1984, n. 202)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite in lire 24.612 al quintale [1] .

     L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

     Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

 

          Art. 2.

     Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV è dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale è ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza [2].

     La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalità e nei termini per queste stabiliti ed è dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.

     La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalità del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.

 

          Art. 3.

     I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'art. 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione a benzina, debbono richiedere all'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione ed al Pubblico registro automobilistico l'annotazione dell'avvenuto aggiornamento.

     L'ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore e il Pubblico registro automobilistico esegue l'annotazione relativa all'aggiornamento sui registri di formalità e sul foglio complementare.

     Alla richiesta presentata all'ufficio della Motorizzazione civile deve essere allegata la carta di circolazione; a quella presentata al Pubblico registro automobilistico devono essere allegati la carta di circolazione ed il foglio complementare.

     La richiesta all'ufficio della Motorizzazione civile per l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore; ove la modifica sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge l'adempimento deve essere soddisfatto entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

     La richiesta al Pubblico registro automobilistico per l'annotazione sui registri di formalità e sul foglio complementare deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato dall'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione; qualora l'aggiornamento sia stato effettuato o richiesto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge l'annotazione deve essere richiesta entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

 

          Art. 4.

     L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attività di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.

 

          Art. 5.

     Fermo restando il disposto dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di lire 1.500.000; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l'aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti soggetti sono altresì tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale è accertata la violazione.

     I soggetti indicati nell'articolo precedente che non adempiono alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti al pagamento della pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

     Alla tassa, alle soprattasse e alle pene pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché quelle concernenti le tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, e al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche per quanto concerne l'omesso o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti e l'accertamento delle infrazioni.

     Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo gli uffici della Motorizzazione civile e quelli del Pubblico registro automobilistico sono tenuti a comunicare all'Ufficio del registro competente in base alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione, le irregolarità da essi constatate in sede di aggiornamento della carta di circolazione o di annotazione dello stesso aggiornamento.

 

          Art. 6.

     Dal 1° gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole etilico) e per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico si applicano con riferimento ad ettanidro alla temperatura di 20° centigradi.

 

          Art. 7.

     Gli alcoli contenuti nei reflui delle lavorazioni industriali, destinati al recupero di calore attraverso un processo di distruzione per incenerimento dei reflui stessi, sono esonerati dal diritto erariale speciale di cui sono gravati.

     Resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di prescrivere l'aggiunta di sostanze denaturanti qualora risultasse necessario.

 

          Art. 8.

     La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, relativamente ai prodotti di cui alla voce 27.11 della vigente tariffa dei dazi doganali, s'intende riferita solo ai prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione e non anche al gas metano soggetto ad imposta erariale di consumo.

 

          Art. 9.

     Le soprattasse stabilite nell'art. 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai numeri 1 e 2 della tabella delle infrazioni annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

     Resta ferma l'applicazione delle soprattasse divenute definitive e non si dà luogo a rimborsi per quelle già pagate.

 

          Art. 10.

     Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'art. 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma così modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 30 luglio 1984, n. 208.

[2]  Per la soppressione della tassa di cui al presente comma, vedi l'art. 17 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.