| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.6 pensioni |
| Data: | 21/10/1950 |
| Numero: | 990 |
| Sommario |
| Art. 1. Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la [...] |
| Art. 2. La Commissione istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autorizzata a provvedere, con l'osservanza delle disposizioni contenute [...] |
| Art. 3. Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. [...] |
§ 77.6.52 - Legge 21 ottobre 1950, n. 990. [1]
Norme modificative e integrative del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei cittadini italiani che abbiano fatto parte di formazioni antifranchiste.
(G.U. 21 dicembre 1950, n. 292).
Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma dell'art. 2 del
La Commissione istituita con regio
Per ottenere la liquidazione delle pensioni di cui all'art. 1 della presente legge, gli interessati possono presentare la domanda prevista dall'art. 5 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del