| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 26/01/1949 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, possono essere presentate fino al 31 dicembre 1949. | 
| Art. 3. La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario [...] | 
§ 77.6.44 - Legge 26 gennaio 1949, n. 20. [1]
Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, concernente talune categorie di pensioni, e modifica dei termini stabili ti dall'art. 5 del decreto stesso.
(G.U. 14 febbraio 1949, n. 36).
     Il primo comma dell'art. 2 del 
"Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte".
     Le domande previste dall'art. 5 del 
La copertura della maggior spesa derivante dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del