| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
| Capitolo: | 71.3 personale |
| Data: | 29/09/2026 |
| Numero: | 168 |
| Sommario |
| Art. 1. Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo |
| Art. 2. Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari |
| Art. 3. Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 |
| Art. 5. Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale |
| Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 7. Entrata in vigore |
§ 71.3.266 - D.L. 29 settembre 2026, n. 168.
Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
(G.U. 29 settembre 2026, n. 226)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine di evitare la perdita di professionalità importanti per l'operatività dell'ufficio per il processo stralcio in materia di immigrazione;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire una più utile organizzazione del tirocinio dei magistrati ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato dagli stessi magistrati al giudizio di appello;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità grave;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la tempistica e completare la disciplina della registrazione della domanda di protezione internazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuità produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali nonchè delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo
1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro 5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:
a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della
b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del
c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b), del
d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della
e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
Art. 2. Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari
1. All'articolo 21 del
«1. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».
Art. 3. Interventi urgenti in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori
1. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il comma seguente:
«4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.».
2. All'articolo 105, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «anche quando riguardano minorenni,» e dopo le parole: «alle procure distrettuali» sono inserite le seguenti: «e alle procure minorili»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «alla procura distrettuale» sono inserite le seguenti: «e alla procura minorile».
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 1, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2027»;
b) al comma 3, dopo le parole: «
Art. 5. Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.