§ 54.4.747 - D.Lgs. 26 giugno 2026, n. 138.
Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:26/06/2026
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 4.  Fondo per la crescita sostenibile
Art. 5.  Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione
Art. 6.  Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa
Art. 7.  Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale
Art. 8.  Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali
Art. 9.  Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS
Art. 10.  Abrogazioni e ulteriori modifiche
Art. 11.  Abrogazioni
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 13.  Aggiornamenti


§ 54.4.747 - D.Lgs. 26 giugno 2026, n. 138.

Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

(G.U. 3 agosto 2026, n. 178)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonchè in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;

     Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

     Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

     Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalità di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge n. 160 del 2023.

     2. La razionalizzazione è operata, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario.

     3. La revisione di cui al presente decreto è articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

     4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonchè della pesca e dell'acquacoltura.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;

     b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo;

     c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;

     d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonchè la valutazione anche ex post dell'incentivo;

     e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

     f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse;

     g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla lettera m);

     h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;

     i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

     l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

     m) «PMI»: le microimprese, le piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.

 

Capo II

Incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

 

     Art. 3. Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

     1. A seguito dell'attività di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile è razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:

     a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione è allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto;

     b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     c) «Fondo di sostegno al venture capital», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     d) «Beni strumentali - Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

     e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

 

     Art. 4. Fondo per la crescita sostenibile

     1. Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

     a) ricerca, sviluppo e innovazione;

     b) start up d'impresa;

     c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

     d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

     2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

     3. Gli obiettivi e le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento. Per gli incentivi previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina quadro di cui al primo periodo, agli aggiornamenti o revisioni si provvede mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.

 

     Art. 5. Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

     1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

     a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

     b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:

     1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;

     2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;

     3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;

     4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

     2. I bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione tra più imprese, anche di diverse dimensioni.

 

     Art. 6. Incentivi dell'FCS per le start up d'impresa

     1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di start up innovative, ivi comprese le cooperative, e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del venture capital. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi.

 

     Art. 7. Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale

     1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

     a) i «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

     b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla sostenibilità ambientale, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti dal codice degli incentivi. Nell'ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

 

     Art. 8. Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali

     1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonchè ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

     a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     b) l'emanazione di bandi tematici finalizzati, in un'ottica di complementarità con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui alla lettera a), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, da adottare nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti dal codice degli incentivi.

 

     Art. 9. Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS

     1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.

 

     Art. 10. Abrogazioni e ulteriori modifiche

     1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23:

     1) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»;

     2) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono abrogati;

     3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»;

     b) all'articolo 27:

     1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

     2) il comma 5 è abrogato;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalità e i criteri di attuazione nonchè la remunerazione di tali attività sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2, di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;

     4) i commi 8-bis e 9 sono abrogati.

     2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

     3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonchè di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA è autorizzata»;

     b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi.

 

Capo III

Incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali

 

     Art. 11. Abrogazioni

     1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

     2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il «voucher per l'internazionalizzazione - TEM con competenza digitali» di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

     3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

     a) il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     b) il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

     4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e sono abrogate le relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

     1. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

     2. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali è definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera b), e all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

 

     Art. 13. Aggiornamenti

     1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente decreto è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.