| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
| Data: | 16/12/2025 |
| Numero: | 51 |
| Sommario |
| Art. 1. Inserimento articolo 3 bis nella legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 2. Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 4. Modifica del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 6. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 |
| Art. 7. Istituzione della "Settimana Regionale della Cittadinanza Digitale" |
| Art. 8. Iniziative per la “Settimana Regionale della Cittadinanza Digitale” |
| Art. 9. Entrata in vigore |
§ 5.2.105 - L.R. 16 dicembre 2025, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2018, n. 43 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo)
(B.U. 16 dicembre 2025, n. 66 - S.O.)
Art. 1. Inserimento articolo 3 bis nella
1. Dopo l'articolo 3 della
“Art. 3 bis. Attuazione e coordinamento degli interventi
1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni di Basilicata (Co.Re.Com.) è il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo ed all'educazione all'uso consapevole dei media digitali e della rete internet.
2. Il Co.Re.Com., nell'esercizio delle sue funzioni attuative, predispone e realizza i programmi e le azioni necessarie, assicurando il coordinamento tecnico-operativo. A tal fine si avvale della collaborazione, a titolo consultivo, dei soggetti indicati all'articolo 4 ed opera in raccordo con la Consulta regionale di cui all'articolo 5, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla normativa vigente.".
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Articolo 4
Soggetti consultivi e collaboratori
1. Per la più efficace attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, il Co.Re.Com., quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 3-bis, promuove forme di collaborazione ed acquisisce pareri, a titolo consultivo e gratuito, dai seguenti soggetti:
a) Istituzioni scolastiche;
b) Enti locali;
c) Aziende del servizio sanitario regionale;
d) Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata;
e) Associazioni con comprovata esperienza operanti nel campo del disagio sociale, con particolare riferimento all'ambito minorile, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. I soggetti di cui al comma 1 forniscono esclusivamente supporto consultivo e collaborativo al Co.Re.Com. di Basilicata nella predisposizione dei progetti di cui ha la piena titolarità, secondo le modalità definite nei programmi operativi predisposti dallo stesso.”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“Articolo 5
Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo
1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo, quale organismo di consultazione e proposta per le politiche regionali di prevenzione e contrasto al fenomeno.
2. La Consulta, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico e informativo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, di cui alla
3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, sentite le proposte del Co.Re.Com. quale soggetto attuatore e coordinatore ai sensi dell'articolo 3-bis, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la composizione e la funzione della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio, assicurando la partecipazione del Co.Re.Com. quale componente necessario.”.
Art. 4. Modifica del comma 1 dell’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della
“1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge concorrono, per le rispettive competenze e secondo le modalità individuate dall'apposito regolamento di attuazione della Giunta regionale, anche il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di cui alla
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Articolo 7
Modalità di finanziamento dell'attuazione
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'assegnazione e l'erogazione diretta al Co.Re.Com., ai sensi dell'articolo 3-bis., delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 9, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3.”.
Art. 6. Modifica dell’articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
“Articolo 9
1. Al comma 1, dopo le parole "di Euro 30.000 per l'anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di Euro 10.000,00 per l'anno 2025.".
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2018, 2019 e 2020, mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020 della Regione Basilicata. Per l'onere relativo all'anno 2025, pari a Euro 10.000,00, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate sul capitolo 67150 'Fondo speciale per oneri di natura corrente' della Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025.”.
Art. 7. Istituzione della "Settimana Regionale della Cittadinanza Digitale"
1. È istituita la "Settimana Regionale della Cittadinanza Digitale", da celebrarsi annualmente nella prima settimana di febbraio, in concomitanza con il “Safer Internet Day” promosso dalla Commissione Europea e che si celebra in contemporanea in oltre cento nazioni.
2. Durante tale settimana, la Regione Basilicata promuove iniziative su tutto il territorio regionale volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza online, del rispetto delle regole della convivenza civile in rete e della prevenzione delle devianze digitali.
Art. 8. Iniziative per la “Settimana Regionale della Cittadinanza Digitale”
1. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed il Co.Re.Com., definisce il programma di iniziative per la ricorrenza della Settimana e le relative modalità organizzative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere finalizzate a promuovere e patrocinare:
a) convegni, prodotti culturali, momenti di approfondimento sui pericoli per la salute, per la convivenza civile e sui fenomeni di devianza online derivanti dall’utilizzo della rete internet, dei social e dei device digitali, con priorità per quelli con maggiore incidenza sul territorio regionale;
b) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte a studenti, famiglie e cittadini sui rischi e le opportunità dell'uso di internet e dei social media;
c) programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado sull'uso consapevole delle tecnologie digitali, l'educazione all'affettività e alla gestione dei conflitti.
d) corsi di formazione per docenti, educatori e operatori sociali sulle tecniche di prevenzione e contrasto delle devianze online.
e) l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei dispositivi che ne consentono l’accesso, ivi compresi gli strumenti e i programmi di intelligenza artificiale.
f) progetti di ricerca e monitoraggio sui fenomeni di devianza online e sull'impatto delle tecnologie digitali sulla salute mentale e sul benessere dei giovani.
g) la creazione di campagne di informazione sui rischi correlati all’utilizzo della rete internet, dei device digitali e dei social network;
h) la realizzazione di progetti volti ad evidenziare le opportunità di crescita scolastica, culturale, professionale, artistica e imprenditoriale che l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet consente.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.