| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
| Data: | 30/11/2018 |
| Numero: | 43 |
| Sommario |
| Art. 1. Principi |
| Art. 2. Oggetto e finalità |
| Art. 3. Interventi |
| Art. 3 bis. Attuazione e coordinamento degli interventi |
| Art. 4. Soggetti consultivi e collaboratori |
| Art. 5. Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo |
| Art. 6. Altri soggetti coinvolti |
| Art. 7. Modalità di finanziamento dell'attuazione |
| Art. 8. Clausola valutativa |
| Art. 9. Norma finanziaria |
| Art. 10. Norma finale |
§ 5.2.92 - L.R. 30 novembre 2018, n. 43.
Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo
(B.U. 4 dicembre 2018, n. 52 - S.O.)
Art. 1. Principi
1. La Regione, con la presente legge:
a) assume i principi della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del Fanciullo del 1926 e della Convenzione di New York sui Diritti dell' Infanzia del 1989, in base ai quali il fanciullo deve essere destinatario di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, così da assicurargli una crescita sana sul piano fisico, emozionale, intellettuale e sociale in condizioni di piena libertà e dignità;
b) riconosce la persona del fanciullo e dell’adolescente come centro di valore, da preservare e tutelare contro ogni forma di violenza e discriminazioni, in attuazione dell' art. 5 del proprio Statuto.
Art. 2. Oggetto e finalità
1. La Regione nell' ambito della propria attività , nel rispetto delle disposizioni di legge, in attuazione dei principi di cui all'art. 1, promuove e sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a:
a) implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, facendo salva ogni diversità legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia;
b) tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei social-media e della rete internet.
Art. 3. Interventi
1. Gli obbiettivi enunciati nell'art. 2 saranno realizzati dalla Regione attraverso il finanziamento di appositi programmi e progetti che devono riguardare:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie;
b) organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo;
c) modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo;
d) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.
Art. 3 bis. Attuazione e coordinamento degli interventi [1]
1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni di Basilicata (Co.Re.Com.) è il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 3, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo ed all'educazione all'uso consapevole dei media digitali e della rete internet.
2. Il Co.Re.Com., nell'esercizio delle sue funzioni attuative, predispone e realizza i programmi e le azioni necessarie, assicurando il coordinamento tecnico-operativo. A tal fine si avvale della collaborazione, a titolo consultivo, dei soggetti indicati all'articolo 4 ed opera in raccordo con la Consulta regionale di cui all'articolo 5, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla normativa vigente.
Art. 4. Soggetti consultivi e collaboratori [2]
1. Per la più efficace attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, il Co.Re.Com., quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 3-bis, promuove forme di collaborazione ed acquisisce pareri, a titolo consultivo e gratuito, dai seguenti soggetti:
a) Istituzioni scolastiche;
b) Enti locali;
c) Aziende del servizio sanitario regionale;
d) Centro di Servizio per il Volontariato di Basilicata;
e) Associazioni con comprovata esperienza operanti nel campo del disagio sociale, con particolare riferimento all'ambito minorile, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. I soggetti di cui al comma 1 forniscono esclusivamente supporto consultivo e collaborativo al Co.Re.Com. di Basilicata nella predisposizione dei progetti di cui ha la piena titolarità, secondo le modalità definite nei programmi operativi predisposti dallo stesso.
Art. 5. Istituzione della Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo [3]
1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo, quale organismo di consultazione e proposta per le politiche regionali di prevenzione e contrasto al fenomeno.
2. La Consulta, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto tecnico e informativo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, di cui alla
3. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza. La Giunta regionale, sentite le proposte del Co.Re.Com. quale soggetto attuatore e coordinatore ai sensi dell'articolo 3-bis, con regolamento di attuazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce la composizione e la funzione della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio, assicurando la partecipazione del Co.Re.Com. quale componente necessario.
Art. 6. Altri soggetti coinvolti
1. Alla realizzazione delle azioni previste dalla presente legge concorrono, per le rispettive competenze e secondo le modalità individuate dall'apposito regolamento di attuazione della Giunta regionale, anche il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di cui alla
Art. 7. Modalità di finanziamento dell'attuazione [5]
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'assegnazione e l'erogazione diretta al Co.Re.Com., ai sensi dell'articolo 3-bis., delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 9, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3.
Art. 8. Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) il dettaglio dei progetti finanziati di cui all’art. 3 contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi, i risultati raggiunti, i tempi di realizzazione e criticità eventualmente emerse, il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche delle Associazioni o Enti che hanno aderito;
c) il dettaglio dei contributi erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.
2. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche sul proprio sito internet istituzionale, la relazione di cui al precedente comma e i documenti ad essa allegati.
Art. 9. Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di Euro 5.000,00 per l’anno 2018, di Euro 30.000,00 per l’anno 2019 e di Euro 30.000 per l’anno 2020 e di Euro 10.000,00 per l’anno 2025 e di Euro 50.000 per l’esercizio finanziario 2027 [6].
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2027, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 [7].
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 10. Norma finale
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo inserito dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[6] Comma già modificato dall'art. 6 della
[7] Comma già sostituito dall'art. 6 della