§ 5.4.66 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 10.
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 6 ottobre 2021, n. 42 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:07/01/2025
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 1 dell’articolo 3 della L. R. 6 ottobre 2021, n. 42 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso”
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.4.66 - L.R. 7 gennaio 2025, n. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 6 ottobre 2021, n. 42 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso”

(B.U. 7 gennaio 2025, n. 3 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche al comma 1 dell’articolo 3 della L. R. 6 ottobre 2021, n. 42 “Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso”

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 2021, n. 42 è sostituito dal seguente:

“1. L’Osservatorio, presieduto da una personalità illustre del mondo delle istituzioni, della cultura giuridica e della legalità individuata dal Presidente del Consiglio regionale, è composto:”

2. Al comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera i bis):

“i bis) da rappresentanti del mondo delle istituzioni giudiziarie e dell’amministrazione della giustizia.” [1].

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Rectius, "Al comma 1" (N.d.R.).