| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 5. sviluppo sociale |
| Capitolo: | 5.4 informazione, beni ed attività culturali |
| Data: | 06/10/2021 |
| Numero: | 42 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e finalità. |
| Art. 2. Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. |
| Art. 3. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. |
| Art. 4. Compiti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. |
| Art. 5. Costituzione e durata. |
| Art. 6. Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. |
| Art. 7. Conferenza annuale. |
| Art. 8. Protocolli con Università, Enti di ricerca ed altri soggetti istituzionali. |
| Art. 9. Partecipazione a bandi europei. |
| Art. 10. Clausola valutativa. |
| Art. 11. Norma finanziaria. |
| Art. 11 bis. |
| Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 5.4.60 - L.R. 6 ottobre 2021, n. 42.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso.
(B.U. 8 ottobre 2021, n. 76 Speciale)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. Con la presente legge la Regione Basilicata, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato stabilite dall'art. 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo della civile convivenza regionale, della diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, disciplinando e coordinando interventi nei settori della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata mediante iniziative di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Basilicata anche in collaborazione con altri enti pubblici, associazioni, scuole e con l'Università.
Art. 2. Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso.
1. Al fine di promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato "Osservatorio".
Art. 3. Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso.
1. L’Osservatorio, presieduto da una personalità illustre del mondo delle istituzioni, della cultura giuridica e della legalità individuata dal Presidente del Consiglio regionale, è composto:
a) dal Vice Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, nominato dal Gruppo di minoranza;
b) dal Presidente, o suo delegato, della Commissione consiliare competente per materia;
c) da un componente della Giunta regionale competente per materia;
d) da un rappresentante delegato da ANCI regionale;
e) da un rappresentante delegato da Unioncamere;
f) da un rappresentante indicato dalle associazioni antimafia operanti sul territorio regionale;
g) da un rappresentante indicato dalle associazioni antiusura e antiracket operanti sul territorio regionale;
h) da un rappresentante regionale delle associazioni sindacali confederate;
i) da un rappresentante della Conferenza Episcopale Regionale;
i bis) da rappresentanti del mondo delle istituzioni giudiziarie e dell’amministrazione della giustizia [1].
2. In relazione agli argomenti all'ordine del giorno della riunione, l'Osservatorio può essere integrato con la partecipazione:
a) un rappresentante delle Istituzioni scolastiche individuato dall'Assessore regionale competente per materia;
b) del Presidente di Confprofessioni.
3. Non possono fare parte dell'Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che può presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
5. Con proprio atto, l'Osservatorio organizza il proprio funzionamento e la propria struttura interna, avvalendosi della collaborazione degli Uffici del Consiglio regionale.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.
7. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
Art. 4. Compiti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso.
1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione Basilicata in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso ed alle altre principali organizzazioni criminali;
b) raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione libera da vincoli di riservatezza e/o segretezza relativa alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati;
c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e la diffusione di linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le altre Regioni e gli Enti locali, nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
e) raccoglie le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
f) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri;
g) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;
h) promuove iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti di ogni ordine e grado per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici.
Art. 5. Costituzione e durata.
1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, alla costituzione dell'Osservatorio.
2. La durata dell’Osservatorio è pari a cinque anni, a decorrere dalla data dell’insediamento [2].
Art. 6. Trattamento economico dei componenti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso.
1. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.
2. È ammesso il rimborso delle spese nei limiti previsti dal Regolamento di funzionamento dell'Osservatorio, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nel rispetto della normativa nazionale vigente [3].
Art. 7. Conferenza annuale.
1. L'Osservatorio, d'intesa con il Consiglio regionale, organizza entro il 30 aprile di ciascun anno, una Conferenza annuale quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguite.
2. L'Osservatorio presenta durante la Conferenza annuale un rapporto sull'attività svolta.
3. La partecipazione alla Conferenza annuale è aperta al pubblico.
Art. 8. Protocolli con Università, Enti di ricerca ed altri soggetti istituzionali.
1. L'Osservatorio, per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, può promuovere la sottoscrizione di Protocolli d'intesa con le Università della Regione, gli Enti di ricerca e gli altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo settore, anche per l'attivazione di tirocini curriculari.
Art. 9. Partecipazione a bandi europei.
1. L'Osservatorio, nello svolgimento delle proprie funzioni, può segnalare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e agli Uffici regionali competenti iniziative, progetti e bandi di interesse in ambito europeo.
Art. 10. Clausola valutativa.
1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio ed al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
2. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta al Consiglio regionale ed alle Commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati ed alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate, nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all'articolo 4.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dal Consiglio regionale anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. Il Consiglio regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 11. Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati a regime in euro 10.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 mediante prelevamento del corrispondente importo dal "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio", di cui alla Missione 20, Programma 03, del Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Basilicata.
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni, programmi e capitoli come per legge.
Agli oneri di natura corrente e derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in € 5.000,00, si provvede per ciascuno degli esercizi annuali di bilancio.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[3] Comma così modificato dall'art. 36 della
[4] Articolo inserito dall'art. 36 della