Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/03/1991 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del [...] |
Art. 2. 1. L'art. 278 del codice di procedura penale è così modificato |
Art. 3. 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 303 del codice di procedura penale è così modificata |
Art. 4. 1. Nel comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera |
Art. 5. 1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 307 del codice di procedura penale le parole: "con la sentenza di condanna" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente o [...] |
Art. 6. 1. Nel comma 2 dell'art. 544 del codice di procedura penale le parole: "non oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno" |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28204 - D.L. 1 marzo 1991, n. 60 [1] .
Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.
(G.U. 1 marzo 1991, n. 51)
1. L'art. 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale.
2. L'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'art. 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'art. 304, comma 4, del medesimo codice.
3. [2].
1. L'art. 278 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "della continuazione" sono soppresse la virgola e le parole: "della recidiva";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'art. 99, comma 4 del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2, numeri 1) e 2) dello stesso articolo.".
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 303 del codice di procedura penale è così modificata:
a) nel n. 2) le parole: "non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1)" sono sostituite dalle seguenti: "superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3)";
b) il n. 3) è sostituito dal seguente:
"3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;".
1. Nel comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera b) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.".
1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 307 del codice di procedura penale le parole: "con la sentenza di condanna" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna".
1. Nel comma 2 dell'art. 544 del codice di procedura penale le parole: "non oltre il trentesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1,
[2] Comma soppresso dalla legge di conversione.