§ 98.1.26677 - Legge 22 aprile 1991, n. 133.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1991
Numero:133


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di [...]
Art. 2.      1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1991, [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.26677 - Legge 22 aprile 1991, n. 133.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare.

(G.U. 23 aprile 1991, n. 95)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60

     All'art. 1, il comma 3 è soppresso.