| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 23/12/1976 | 
| Numero: | 852 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel [...] | 
| Art. 2. Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per [...] | 
| Art. 3. La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti [...] | 
| Art. 4. [6] | 
| Art. 5. [7] | 
| Art. 6. Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive [...] | 
| Art. 7. Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del [...] | 
| Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in [...] | 
§ 98.1.27515 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 852 [1] .
Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti.
(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)
     Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del 
     Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del 
     I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del 
     La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla 
     La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli artt. 31 e 33 del 
     Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della 
     I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli artt. 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'art. 12 della 
     Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del 
     Nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nonché nelle deleghe e negli attestati di cui all'art. 12 della 
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila [8] a lire cinquecentomila [9] .
     Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della 
     In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 48 del 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del 
[3]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 del 
[4]  Termine prorogato al 31 dicembre 1979 dall'art. 3 del 
[5]  Termine prorogato al 31 dicembre 1978 dall'art. 4 del 
[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[7]  Articolo abrogato dall'art. 4 del 
[8]  Importo elevato a lire duecentomila dall'art. 8 del 
[9]  Importo elevato a lire due milioni dall'art. 8 del 
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.