| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 18. Carburanti | 
| Capitolo: | 18.4 regime fiscale | 
| Data: | 10/05/1976 | 
| Numero: | 262 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976 | 
§ 18.4.o - Legge 10 maggio 1976, n. 262.
Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo
(G.U. 18 maggio 1976, n. 130)
L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976 [1] .
[1] Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1980 dall'art. 7 del