§ 68.5.11 - Legge 14 giugno 1974, n. 270.
Norme in materia di enfiteusi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:14/06/1974
Numero:270


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.
Art. 3.      La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna [...]


§ 68.5.11 - Legge 14 giugno 1974, n. 270.

Norme in materia di enfiteusi.

(G.U. 16 luglio 1974, n. 185)

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, è aggiunto il seguente comma:

     "In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni".

 

          Art. 2.

     L'enfiteuta può detrarre dal capitale di affranco le somme liquide versate al concedente in relazione alla costituzione dell'enfiteusi, anche se non risultino dal contratto.

     Può, altresì, conteggiare le differenze tra il canone determinato ai sensi della presente legge e quello effettivamente pagato, relativamente alle annualità non ancora definite.

 

          Art. 3.

     La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato già effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

     Per i pagamenti che siano ancora da eseguire è in facoltà dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualità dei canoni da pagare e delle eventuali spese.