§ 68.5.9 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1138.
Nuove norme in materia di enfiteusi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:18/12/1970
Numero:1138


Sommario
Art. 1.      1. Le norme contenute nell' art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costruite anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. L' affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.
Art. 10.      1. Sono abrogati l'art. 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell' art. 971 del Codice civile.
Art. 11.      1. Ai fini dell' affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 12.      1. Le controversie relative alla determinazione della misura del canone in conformità dell'art. 5, o per effetto dell'art. 6, della presente legge, nonché per la determinazione della decorrenza [...]
Art. 13.      1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.


§ 68.5.9 - Legge 18 dicembre 1970, n. 1138.

Nuove norme in materia di enfiteusi.

(G.U. 15 gennaio 1971, n. 11)

 

     Art. 1.

     1. Le norme contenute nell' art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano alle enfiteusi rustiche costruite anteriormente al 28 ottobre 1941.

 

          Art. 2. [1]

     Ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, alle enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto.

     Il concedente pertanto, ove ritenga che dette qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'intendente di finanza di accertare la qualifica del fondo a quella data, assumendo a proprio carico le relative spese.

     In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non può risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni [2] .

 

          Art. 3. [3]

     1. Le disposizioni di cui all' art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura associativa di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei quali il colono, l' affittuario, il concessionario o un loro dante causa abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale permanente di qualunque tipo.

     2. Il concedente all' atto dell' affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle spese anticipate.

 

          Art. 4. [4]

     1. La disposizione sancita dal secondo comma dell' art. 28 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si applica a tutti i canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti.

 

          Art. 5. [5]

     1. Il canone annuo delle enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello fissato all' inizio del rapporto enfiteutico salva, per i rapporti istituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui alla legge 1° luglio 1952, n. 701.

 

          Art. 6. [6]

     1. Il canone di cui all' articolo precedente può essere in ogni caso rivalutato, a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell' ISTAT, dal 1° gennaio 1963 (o dalla data di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 7. [7]

     1. La misura dei canoni così come stabilita dal precedente art. 5, anche quando sia intervenuta sentenza passata in giudicato o transazione di rivalutazione, decorre dalla prima scadenza annua successiva all' entrata in vigore della presente legge.

     2. Nei casi di intervenuta sentenza passata in giudicato, o di transazione per rivalutazione di canone, la stessa misura sarà applicata per il periodo intercorrente tra la data della sentenza o della transazione e quella di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. [8]

     1. Restano fermi i pagamenti eseguiti in forza di sentenze passate in giudicato o di transazioni, a seguito di richieste di rivalutazione, per i soli periodi anteriori a detti atti. Per i pagamenti che, in forza di detti atti, siano ancora da eseguire, e per quelli afferenti a canoni comunque arretrati, è in facoltà dell' enfiteuta di richiedere la rateizzazione, in dieci rate annuali, dei canoni già scaduti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     1. L' affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie, mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone.

 

          Art. 10.

     1. Sono abrogati l'art. 966 ed il primo, secondo e terzo comma dell' art. 971 del Codice civile.

     2. Le domande di riscatto e di devoluzione esercitate dal concedente a norma dell' art. 972 del Codice civile non precludono in nessun caso all' enfiteuta il diritto di affrancazione.

 

          Art. 11.

     1. Ai fini dell' affrancazione delle enfiteusi urbane ed edificatorie si osservano le norme sulla competenza e sulla procedura sancite dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

     2. Tuttavia, i giudizi di cui all' art. 5, quinto comma, di detta legge, seguiranno le norme ordinarie sulla competenza.

 

          Art. 12.

     1. Le controversie relative alla determinazione della misura del canone in conformità dell'art. 5, o per effetto dell'art. 6, della presente legge, nonché per la determinazione della decorrenza del nuovo canone ai sensi dell'art. 7, così come per la rateizzazione di cui all'art. 8 sono di competenza del pretore.

 

          Art. 13.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

 


[1] La Corte costituzionale con sentenza 18 luglio 1973,n. 145 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall' art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell' art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 14 giugno 1974, n. 270. La Corte costituzionale con sentenza 7 aprile 1988, n. 406 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 270/74 nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l' applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

[3] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo.

[4] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.

[5] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53 ha dichiarato del presente articolo limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

[6] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, per le enfiteusi urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

[7] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.

[8] La Corte costituzionale con sentenza 6 marzo 1974, n. 53, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui comprende nella nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941.