Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 22/04/2005 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le [...] |
§ 54.4.102 - L. 22 aprile 2005, n. 60.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
(G.U. 23 aprile 2005, n. 94)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.