§ 51.4.100 - D.L. 21 febbraio 2005, n. 17.
Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:21/02/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
Art. 2.  Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 51.4.100 - D.L. 21 febbraio 2005, n. 17. [1]

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

(G.U. 22 febbraio 2005, n. 43)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

     1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.» [2];

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

     d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale [3]

     1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis» [4].

     2. [All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.»] [5].

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

     1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore.»;

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.»;

     d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

 

Art. 2. Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale

     1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.».

     2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.».

 

Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 aprile 2005, n. 60.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[3] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma soppresso dalla L. di conversione.