| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 5. Ambiente |
| Capitolo: | 5.7 tutela delle bellezze naturali |
| Data: | 20/02/2026 |
| Numero: | 73 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 |
| Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 5.7.151 - D.P.R. 20 febbraio 2026, n. 73.
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
(G.U. 12 maggio 2026, n. 108)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1308/2025 del 21 novembre 2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta dei Ministri della cultura e del turismo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) alla lettera A. 27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;»;
b) alla lettera B. 26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva;».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 637