§ 1.3.194 - L.R. 1 dicembre 2025, n. 32.
Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio2025, n. 14.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:01/12/2025
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 1.3.194 - L.R. 1 dicembre 2025, n. 32.

Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 19 maggio2025, n. 14.

(B.U. 4 dicembre 2025, n. 64)

 

Art. 1. Termine di efficacia delle graduatorie. Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025.

1. L'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di graduatorie), si interpreta nel senso che il termine di efficacia triennale si applica anche alle graduatorie in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).