§ 1.3.192 - L.R. 19 maggio 2025, n. 14.
Disposizioni in materia di graduatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:19/05/2025
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie.
Art. 2.  Integrazione all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2023 in materia di termini di efficacia delle graduatorie.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 1.3.192 - L.R. 19 maggio 2025, n. 14.

Disposizioni in materia di graduatorie.

(B.U. 19 maggio 2025, n. 30)

 

Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle seguenti graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami:

a) bandito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale Sardegna (ARPAS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti ambientali chimici/biologi, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna;

b) banditi dall'Azienda regionale della salute (ARES) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:

1) due dirigenti ingegneri informatici, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023;

2) dieci unità dell'area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Dirigente ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.

 

     Art. 2. Integrazione all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2023 in materia di termini di efficacia delle graduatorie.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il termine di efficacia di tre anni dalla data di pubblicazione si applica anche alle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020.".

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).