Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 organizzazione degli uffici e del personale |
Data: | 19/05/2025 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie. |
Art. 2. Integrazione all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2023 in materia di termini di efficacia delle graduatorie. |
Art. 3. Norma finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.3.192 - L.R. 19 maggio 2025, n. 14.
Disposizioni in materia di graduatorie.
(B.U. 19 maggio 2025, n. 30)
Art. 1. Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie.
1. È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle seguenti graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami:
a) bandito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale Sardegna (ARPAS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti ambientali chimici/biologi, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022 e pubblicata in data 19 maggio 2022 sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna;
b) banditi dall'Azienda regionale della salute (ARES) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
1) due dirigenti ingegneri informatici, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023;
2) dieci unità dell'area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Dirigente ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.
Art. 2. Integrazione all'articolo 16 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della
"4-bis. Il termine di efficacia di tre anni dalla data di pubblicazione si applica anche alle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020.".
Art. 3. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).