§ 86.4.303 - L. 18 novembre 2024, n. 171.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:18/11/2024
Numero:171


Sommario
Art. 1. 


§ 86.4.303 - L. 18 novembre 2024, n. 171.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

(G.U. 25 novembre 2024, n. 276)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137

 

     All'articolo 1:

     al comma 1 è premesso il seguente:

     «01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente"»;

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

     al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»;

     alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"»;

     alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550».