| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.4 personale |
| Data: | 18/11/2024 |
| Numero: | 171 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 86.4.303 - L. 18 novembre 2024, n. 171.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
(G.U. 25 novembre 2024, n. 276)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2024, N. 137
All'articolo 1:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente"»;
al comma 1:
all'alinea, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso, le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma», dopo le parole: «inservibili cose» sono inserite le seguenti: «mobili o immobili altrui» e dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso a-quater), le parole: «635, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «635, quarto comma»;
alla lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei» e le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso sono soppresse;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto"»;
alla rubrica, le parole: «e 382-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 382-bis e 550».