Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 01/10/2024 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale |
Art. 2. Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 86.4.301 - D.L. 1 ottobre 2024, n. 137. [1]
Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
(G.U. 1 ottobre 2024, n. 230)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale [2]
01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente" [3].
1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.» [4].
Art. 2. Modifiche agli articoli 380, 382-bis e 550 del codice di procedura penale [5]
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;» [6];
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonchè di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.» [7];
b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole: "635, terzo" sono inserite le seguenti: "e quarto" [8].
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.