§ 96.2.55 - L. 13 dicembre 2023, n. 190.
Disciplina della professione di guida turistica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:13/12/2023
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione e oggetto della professione
Art. 3.  Esercizio della professione di guida turistica
Art. 4.  Esame di abilitazione
Art. 5.  Elenco nazionale
Art. 6.  Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero
Art. 7.  Corsi di specializzazione e aggiornamento
Art. 8.  Codice ATECO
Art. 9.  Ingresso gratuito
Art. 10.  Compensi professionali
Art. 11.  Obblighi di comportamento
Art. 12.  Divieti e sanzioni
Art. 13.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 14.  Disposizioni finanziarie
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 96.2.55 - L. 13 dicembre 2023, n. 190.

Disciplina della professione di guida turistica.

(G.U. 16 dicembre 2023, n. 293)

 

Art. 1. Finalità

     1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

     2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Definizione e oggetto della professione

     1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonchè il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

     2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

     3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

     a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

     b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

     c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

 

     Art. 3. Esercizio della professione di guida turistica

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

     2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

     3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

     4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

 

     Art. 4. Esame di abilitazione

     1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

     2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere compiuto la maggiore età;

     b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

     c) godere dei diritti civili e politici;

     d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

     e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

     f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

     g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

     3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

 

     Art. 5. Elenco nazionale

     1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

     a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

     b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

     c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

     3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

     4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

 

     Art. 6. Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero

     1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

     a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

     b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

     2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

     3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

     4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

     7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

     a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonchè le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

     b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

     8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

     9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

 

     Art. 7. Corsi di specializzazione e aggiornamento

     1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

     2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

     3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

     4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonchè le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

 

     Art. 8. Codice ATECO

     1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

 

     Art. 9. Ingresso gratuito

     1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

 

     Art. 10. Compensi professionali

     1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

 

     Art. 11. Obblighi di comportamento

     1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

     a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

     b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 

     Art. 12. Divieti e sanzioni

     1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

     2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

     3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

     4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

     6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

     7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

     8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

     10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

     2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

     3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

     4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

     5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera i), le parole: «nonchè per le attività che riguardano il settore turistico» sono soppresse;

     b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

     «i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico».

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

     2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonchè sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

     3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.