§ 18.3.51 - Direttiva 14 giugno 2006, n. 48.
Direttiva n. 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:14/06/2006
Numero:48


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.      1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa [...]
Art. 23.      Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, [...]
Art. 24.      1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo [...]
Art. 25.      1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo Stato membro di origine.
Art. 26.      1. Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento [...]
Art. 27.      Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
Art. 28.      1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica [...]
Art. 29.      Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una [...]
Art. 30.      1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio [...]
Art. 31.      Gli articoli 29 e 30 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che [...]
Art. 32.      Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della libera prestazione [...]
Art. 33.      Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla [...]
Art. 34.      Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente [...]
Art. 35.      In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio contravventore [...]
Art. 36.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati [...]
Art. 37.      La presente sezione non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato [...]
Art. 38.      1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, [...]
Art. 39.      1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di [...]
Art. 40.      1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 23 e 24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, [...]
Art. 41.      In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità [...]
Art. 42.      Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti [...]
Art. 43.      1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti [...]
Art. 44.      1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità [...]
Art. 45.      L'autorità competente che, a norma dell'articolo 44 riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente ai seguenti scopi:
Art. 46.      Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di [...]
Art. 47.      Le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, [...]
Art. 48.      1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:
Art. 49.      Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:
Art. 50.      In deroga all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle [...]
Art. 51.      Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 e le informazioni ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 43, paragrafi [...]
Art. 52.      Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 44 a 46 ad un organismo di compensazione o [...]
Art. 53.      1. Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva n. 84/253/CEE, che eserciti presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della [...]
Art. 54.      Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni [...]
Art. 55.      Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate [...]
Art. 56.      Ogni qualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti [...]
Art. 57.      Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 66, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:
Art. 58.      In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di [...]
Art. 59.      In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui all'articolo 57, lettere o) e p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 [...]
Art. 60.      Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del [...]
Art. 61.      La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere autonomamente se [...]
Art. 62.      Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1°
Art. 63.      1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti [...]
Art. 64.      1. Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 57, lettera g), sono costituiti dal capitale non versato delle società cooperative, nonché dagli obblighi [...]
Art. 65.      1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 57, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme [...]
Art. 66.      1. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti alle seguenti limitazioni:
Art. 67.      Il rispetto delle condizioni previste alla presente sezione è comprovato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Art. 68.      1. Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 22 e 75 e alla sezione 5.
Art. 69.      1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 68, paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti [...]
Art. 70.      1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri includere nel calcolo dei requisiti ai sensi [...]
Art. 71.      1. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli [...]
Art. 72.      1. Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.
Art. 73.      1. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere [...]
Art. 74.      1. Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/ [...]
Art. 75.      Fatto salvo l'articolo 136, gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:
Art. 76.      Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a [...]
Art. 77.      Ai fini della presente sezione, per «esposizione» si intende una voce dell'attivo o una voce fuori bilancio.
Art. 78.      1. Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di [...]
Art. 79.      1. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
Art. 80.      1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del [...]
Art. 81.      1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell'articolo 80, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia [...]
Art. 82.      1. Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano [...]
Art. 83.      1. Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente [...]
Art. 84.      1. Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il [...]
Art. 85.      1. Fatto salvo l'articolo 89, gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.
Art. 86.      1. Ad ogni esposizione viene attribuita una delle seguenti classi di esposizioni:
Art. 87.      1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che [...]
Art. 88.      1. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui [...]
Art. 89.      1. Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il [...]
Art. 90.      Ai fini della presente sottosezione, con l'espressione «ente creditizio che concede il prestito» si intende l'ente creditizio che detiene l'esposizione in oggetto, a prescindere dal fatto che [...]
Art. 91.      Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime [...]
Art. 92.      1. La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente creditizio che concede il prestito devono [...]
Art. 93.      1. Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 92, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere [...]
Art. 94.      Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di [...]
Art. 95.      1. Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto [...]
Art. 96.      1. Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si attribuiscono i fattori di [...]
Art. 97.      1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 96, una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può [...]
Art. 98.      1. Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite [...]
Art. 99.      Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 96 si utilizzino le valutazioni del merito di credito di [...]
Art. 100.      1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo [...]
Art. 101.      1. Un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o un ente [...]
Art. 102.      1. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli articoli 103, 104 e 105.
Art. 103.      Secondo il metodo base, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo equivale ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante, conformemente ai parametri stabiliti [...]
Art. 104.      1. In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.
Art. 105.      1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a condizione che l'autorità competente autorizzi [...]
Art. 106.      1. Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce fuori bilancio di cui alla sezione 3, sottosezione 1, senza i fattori di ponderazione del [...]
Art. 107.      Ai fini dell'applicazione della presente sezione, per enti creditizi si intendono:
Art. 108.      Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.
Art. 109.      Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione [...]
Art. 110.      1. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi.
Art. 111.      1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.
Art. 112.      1. Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dalle credit linked note.
Art. 113.      1. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti all'articolo 111.
Art. 114.      1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o [...]
Art. 115.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei [...]
Art. 116.      In deroga alle disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci [...]
Art. 117.      1. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale su valori emessi da un terzo alle condizioni definite all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), gli Stati [...]
Art. 118.      Qualora in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un [...]
Art. 119.      Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, accompagnandola eventualmente con adeguate proposte.
Art. 120.      1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente [...]
Art. 121.      Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di [...]
Art. 122.      1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE o nelle imprese di riassicurazione di cui [...]
Art. 123.      Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che [...]
Art. 124.      1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per [...]
Art. 125.      1. Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti [...]
Art. 126.      1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di [...]
Art. 127.      1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il [...]
Art. 128.      Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti [...]
Art. 129.      1. In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri [...]
Art. 130.      1. Qualora all'interno di un gruppo bancario si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, in uno qualsiasi degli Stati membri in cui [...]
Art. 131.      Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di [...]
Art. 132.      1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite [...]
Art. 133.      1. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da [...]
Art. 134.      1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 133, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
Art. 135.      Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.
Art. 136.      1. Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.
Art. 137.      1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, [...]
Art. 138.      1. Fatto salvo il capo 2, sezione 5, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte [...]
Art. 139.      1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società [...]
Art. 140.      1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese [...]
Art. 141.      Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente [...]
Art. 142.      Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, [...]
Art. 143.      1. Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base [...]
Art. 144.      Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni:
Art. 145.      1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2.
Art. 146.      1. In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora tali informazioni, alla luce del criterio [...]
Art. 147.      1. Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 145 almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile.
Art. 148.      1. Gli enti creditizi possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai [...]
Art. 149.      Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:
Art. 150.      1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo [...]
Art. 151.      1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione n. 2004/10/CE della Commissione.
Art. 152.      1. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di [...]
Art. 153.      Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e [...]
Art. 154.      1. Fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti di ogni Stato membro possono, ai fini di cui all'allegato VI, parte 1, punto 61, fissare il numero di giorni di arretrato fino a 180 per le [...]
Art. 155.      Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività «Negoziazione e vendite» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori rilevanti per [...]
Art. 156.      La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, [...]
Art. 157.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 22, 57, da 61 a 64, [...]
Art. 158.      1. La direttiva n. 2000/12/CE, come modificata dalle direttive che figurano all'allegato XIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione [...]
Art. 159.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 160.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.3.51 - Direttiva 14 giugno 2006, n. 48. [1]

Direttiva n. 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     Visto il parere della Banca centrale europea,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

     (2) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.

     (3) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

     (4) La comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» cita vari obiettivi che devono essere realizzati per il completamento del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione delle disposizioni in materia di fondi propri è un elemento fondamentale del piano d'azione.

     (5) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi dovrebbero applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

     (6) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Dovrebbero essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.

     (7) È opportuno realizzare solo l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività dovrebbe essere considerata solo come un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. Dovrebbe essere peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi in materia di tutela delle denominazioni.

     (8) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare l'introduzione di regole relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (9) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, dovrebbero essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura dovrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.

     (10) I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione delle attività o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio svolge o intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Qualora non vi sia alcuna indicazione evidente, ma la maggior parte delle attività delle imprese di un gruppo bancario si trovi in un altro Stato membro le cui autorità competenti sono incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata, la responsabilità dell'esercizio della vigilanza su base consolidata nel quadro degli articoli 125 e 126 dovrebbe essere modificata unicamente con l'accordo di dette autorità competenti. Un ente creditizio che sia persona giuridica dovrebbe essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica dovrebbe avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri dovrebbero esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

     (11) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati dovrebbero fornire assicurazioni alle autorità competenti in questo senso.

     (12) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione dovrebbero poter individuare le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

     (13) La presente direttiva permette agli Stati membri e/o alle autorità competenti di applicare i requisiti patrimoniali su base individuale e consolidata e, ove lo ritengano opportuno, di non applicare la base individuale. Le supervisioni su base individuale, consolidata e a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi. La presente direttiva permette alle autorità competenti di sostenere gli enti transfrontalieri facilitando la cooperazione tra di loro. In particolare, le autorità competenti dovrebbero continuare ad avvalersi degli articoli 42, 131 e 141 per coordinare le loro attività e le loro richieste di informazione.

     (14) Gli enti creditizi autorizzati nel loro Stato membro d'origine dovrebbero poter esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi.

     (15) Per quanto riguarda gli enti creditizi autorizzati dalle proprie autorità competenti, gli Stati membri possono altresì emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, e agli articoli 12, da 19 a 21, da 44 a 52, 75 e da 120 a 122. Gli Stati membri possono inoltre esigere che sia rispettato l'articolo 123 su base individuale o su altra base e che il subconsolidamento di cui all'articolo 73, paragrafo 2, sia applicato ad altri livelli all'interno di un gruppo.

     (16) Conviene estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.

     (17) Lo Stato membro ospitante dovrebbe poter imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nell'elenco di cui all'allegato I, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

     (18) Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.

     (19) Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti originari di uno Stato membro. La Comunità dovrebbe poter concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico in tutto il suo territorio. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non dovrebbero beneficiare della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite.

     (20) Accordi tra la Comunità ed i paesi terzi dovrebbero essere stipulati, su base di reciprocità, onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica più ampia possibile.

     (21) La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio, dovrebbe incombere allo Stato membro d'origine dell'ente in questione. Le autorità dello Stato membro ospitante dovrebbero essere responsabili della vigilanza sulla liquidità delle succursali e delle politiche monetarie. La vigilanza sul rischio di mercato dovrebbe formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

     (22) Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessita, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché di una convergenza notevolmente rafforzata delle prassi regolamentari e di vigilanza. A questo scopo, in particolare l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio e lo scambio reciproco di informazioni dovrebbero svolgersi nell'ambito del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, istituito con la decisione n. 2004/5/CE della Commissione. In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non dovrebbe sostituire la cooperazione bilaterale. Fatte salve le loro competenze di controllo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero potere, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

     (23) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari dovrebbe restare rigorosamente limitato.

     (24) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare in tali casi lo scambio di informazioni.

     (25) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste dovrebbero potere, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

     (26) Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

     (27) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, i revisori dovrebbero informare tempestivamente le autorità competenti quando nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente creditizio. Per la stessa ragione, gli Stati membri dovrebbero anche prevedere che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non dovrebbe modificare di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui dovrebbero adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

     (28) La presente direttiva dispone che vengano precisati i criteri per taluni elementi dei fondi propri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più rigorose.

     (29) La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che costituiscono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.

     (30) Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non dovrebbero essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. Inoltre l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari dovrebbe essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.

     (31) Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non dovrebbero includere le garanzie degli Stati membri o delle autorità locali nel calcolo dei fondi propri.

     (32) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo dovrebbe essere fatto in conformità della presente direttiva.

     (33) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali l'ente creditizio è esposto, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni deve tener conto delle disposizioni della direttiva n. 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva n. 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti creditizi ai sensi del diritto nazionale.

     (34) I requisiti patrimoniali minimi hanno un'importanza centrale ai fini della vigilanza degli enti creditizi e del riconoscimento reciproco delle tecniche di vigilanza prudenziale. A tal fine, le disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi dovrebbero essere considerati in relazione con gli altri strumenti specifici miranti ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti creditizi.

     (35) Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza e per rafforzare il sistema bancario nel mercato interno, occorre fissare requisiti patrimoniali minimi comuni.

     (36) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti patrimoniali minimi in base ai quali le attività e le voci fuori bilancio siano ponderate in funzione del grado di rischio.

     (37) Al riguardo il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il 26 giugno 2004 un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi nonché le disposizioni della direttiva n. 2006/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 concernenti l'importo minimo dei fondi propri degli enti creditizi e delle imprese di investimento costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'accordo quadro del Comitato di Basilea.

     (38) È essenziale tener conto della diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti creditizi dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti dalla presente direttiva, gli enti creditizi dovranno adeguare le loro esigenze in materia di trattamento dei dati agli interessi legittimi dei loro clienti con riguardo alla protezione dei dati, conformemente alla normativa comunitaria vigente sulla protezione dei dati, potenziando nel contempo i processi degli enti creditizi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza degli enti creditizi che siano indicativi della sofisticatezza dei singoli processi messi in atto dagli enti creditizi. Il trattamento dei dati dovrebbe essere effettuato in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali previste dalla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A tale riguardo, il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti dovrebbe intendersi riferito anche allo sviluppo e alla validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti creditizi quanto alla finalità della direttiva di applicare metodi migliori per la misurazione e il controllo del rischio e di utilizzarli anche a fini di regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali.

     (39) Nell'utilizzo di stime sia esterne che interne degli enti creditizi ovvero di rating interni, occorre tener conto del fatto che attualmente solo questi ultimi sono elaborati da una entità - lo stesso ente finanziario - che è sottoposta ad una procedura comunitaria d'autorizzazione. In caso di rating esterni, si fa ricorso ai prodotti delle cosiddette agenzie di rating riconosciute che nella Comunità non sono attualmente sottoposte a una procedura d'autorizzazione. Vista l'importanza dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali nel quadro della presente direttiva, è necessario che la futura e appropriata procedura di autorizzazione e di supervisione per le agenzie di rating sia tenuta sotto esame.

     (40) I requisiti patrimoniali minimi dovrebbero essere proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, i requisiti dovrebbero riflettere la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.

     (41) Le disposizioni della presente direttiva rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti creditizi in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica anche che per le esposizioni al dettaglio vengono riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni (metodo IRB).

     (42) La natura «evolutiva» della presente direttiva permette agli enti creditizi di scegliere tra tre metodi di complessità variabile. In particolare, per consentire agli enti creditizi di dimensioni minori di optare per il metodo basato sui rating interni più sensibile al rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b). Tali disposizioni dovrebbero essere interpretate nel senso che le classi di rischio di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b) comprendono tutte le esposizioni che - direttamente o indirettamente - sono equiparate a quella di cui alla presente direttiva. Come regola generale, le autorità competenti non dovrebbero distinguere tra i tre metodi in relazione alla procedura di valutazione della vigilanza, ossia alle banche che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non dovrebbe essere applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.

     (43) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non venga compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.

     (44) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti creditizi, occorre includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti che sia sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale.

     (45) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti creditizi e pertanto deve essere coperto con fondi propri. È essenziale tener conto delle diversità degli enti creditizi nella Comunità, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti creditizi ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, le norme devono essere soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse aree di attività e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata a questo proposito alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo.

     (46) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti creditizi appartenenti ad un gruppo, è essenziale calcolare i requisiti patrimoniali minimi sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e, se necessario, la loro disponibilità per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti patrimoniali minimi ad ogni singolo ente creditizio del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

     (47) È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di sorveglianza dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

     (48) La sorveglianza e il controllo dei fidi degli enti creditizi dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

     (49) Poiché sul mercato interno gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta la Comunità.

     (50) Sebbene ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi sia opportuno basare la definizione di fido sulla definizione di esposizione fornita nelle disposizioni relative ai requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischio sono state concepite al fine di stabilire un requisito di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Al fine di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati occorre adottare norme per la determinazione dei grandi fidi che tengano conto del valore nominale del fido senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

     (51) Per quanto, in attesa di un ulteriore riesame delle disposizioni in materia di grandi fidi, sia auspicabile, al fine di limitare i requisiti in materia di calcolo, permettere il riconoscimento degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito analogamente a quanto consentito in materia di requisiti patrimoniali minimi, occorre ricordare che le norme in materia di attenuazione del rischio di credito sono state elaborate per il rischio di credito generale e diversificato derivante dall'esposizione nei confronti di un gran numero di controparti. Di conseguenza, il riconoscimento degli effetti di tali tecniche ai fini della determinazione degli importi massimi dei grandi fidi, con l'obiettivo di limitare la perdita massima che può insorgere a causa di un unico cliente o gruppo di clienti collegati, dovrebbe essere soggetto a presidii prudenziali.

     (52) Quando un ente creditizio assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione delle esposizioni assunte dagli enti creditizi dovrebbe essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, le autorità competenti dovrebbero prendere le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi fidi, occorre prevedere norme specifiche per i fidi concessi da un ente creditizio alle imprese del proprio gruppo, ivi comprese restrizioni più severe. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.

     (53) Gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di capitale interno che, in funzione dei rischi ai quali sono o possono essere esposti, sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione. Di conseguenza, gli enti creditizi dovrebbero dotarsi di strategie e processi che consentano loro di valutare e di conservare l'adeguatezza del loro capitale interno.

     (54) Alle autorità competenti spetta il compito di accertare che gli enti creditizi possiedano una buona organizzazione e dispongano di fondi propri adeguati, tenendo conto dei rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

     (55) Affinché il mercato bancario interno possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità e dovrebbe riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati.

     (56) Per la stessa ragione, per evitare che gli enti creditizi comunitari attivi in vari Stati membri debbano sopportare un onere sproporzionato a causa delle responsabilità in materia di autorizzazione e di vigilanza che continuano a incombere alle autorità competenti dei singoli Stati membri, è essenziale migliorare in maniera significativa la cooperazione tra le autorità competenti. A tal fine occorre rafforzare il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe sostenere e rafforzare tale cooperazione.

     (57) La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ha lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

     (58) La vigilanza su base consolidata, per essere effettiva, dovrebbe pertanto applicarsi a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.

     (59) Per quanto riguarda i gruppi con attività diversificate in cui l'impresa madre controlla almeno un ente creditizio (filiazione), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. Le autorità competenti dovrebbero disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva.

     (60) Gli Stati membri dovrebbero poter rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dovrebbero disporre al riguardo dei necessari poteri al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.

     (61) Affinché il mercato bancario interno possa funzionare con sempre maggiore efficacia, e per consentire ai cittadini della Comunità di beneficiare di un adeguato livello di trasparenza, è necessario che le autorità competenti comunichino al pubblico, secondo modalità che consentano raffronti significativi, le modalità di attuazione della presente direttiva.

     (62) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti creditizi a migliorare la loro strategia di mercato, il loro controllo del rischio e l'organizzazione interna della loro gestione, occorre prescrivere un'adeguata informativa al pubblico da parte degli enti creditizi.

     (63) L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalla presente direttiva nonché da altre direttive relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige la cooperazione tra le autorità competenti e la Commissione.

     (64) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (65) Nella propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, il Parlamento chiedeva che il Parlamento europeo e il Consiglio potessero partecipare allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita le proprie competenze esecutive, al fine di tener conto dei poteri legislativi attribuiti al Parlamento dall'articolo 251 del trattato. Nella solenne dichiarazione pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, la Commissione si dichiarava favorevole a tale richiesta. In data 11 dicembre 2002, la Commissione presentava modifiche della decisione n. 1999/468/CE, e presentava quindi una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento ritiene che tale proposta non garantisca le proprie prerogative legislative. Il Parlamento europeo è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere l'opportunità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un determinato periodo. È, quindi, opportuno limitare il periodo in cui la Commissione può adottare misure di attuazione.

     (66) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi a decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di emendamento e di misure di attuazione, in modo tale da avere la possibilità di esaminarli ed esprimere il proprio parere. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile ridurre tale periodo. Se, durante tale periodo, una risoluzione viene approvata dal Parlamento la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di emendamento o di misure.

     (67) Per evitare eventuali perturbazioni sui mercati e per assicurare il mantenimento del livello generale dei fondi propri è opportuno prevedere disposizioni transitorie specifiche.

     (68) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme in materia di requisiti patrimoniali minimi abbiano effetti significativi sul ciclo economico. La Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea, dovrebbe riferire su questi aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.

     (69) Andrebbe intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari per la vigilanza sui rischi di liquidità.

     (70) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quali principi generali del diritto comunitario.

     (71) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

     (72) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle direttive nel diritto interno indicati nell'allegato XIII, parte B,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. La presente direttiva disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti.

     2. L'articolo 39 e il titolo V, capo 4, sezione 1 si applicano alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

     3. Gli enti esclusi a titolo permanente a norma dell'articolo 2, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 e del titolo V, capo 4, sezione 1.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

     — dalle banche centrali degli Stati membri;

     — dagli uffici dei conti correnti postali;

     — in Belgio: dall'«Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut»;

     — in Danimarca: dal «Dansk Eksportfinansieringsfond», dal «Danmarks Skibskreditfond» dal «Dansk Landbrugs Realkreditfond» e dal «KommuneKredit»;

     — in Germania: dalla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», dagli organismi riconosciuti in virtù del «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

     — in Grecia: dal «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kaiDanion);

     — in Spagna: dall'«Instituto de Crédito Oficial»;

     — in Francia: dalla «Caisse des dépôts et consignations»;

     — in Irlanda: dalle «credit unions» e dalle «friendly societies»;

     — in Italia: dalla «Cassa depositi e prestiti»;

     — in Lettonia: dalle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» come imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

     — in Lituania: dalle «kredito unijos» diverse dalle «Centrinė kredito unija»;

     — in Ungheria: dalla «Magyar Fejlesztési Bank Rt.» e dalla «Magyar Export-Import Bank Rt.»;

     — nei Paesi Bassi: dalla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», dalla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», dalla «NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering» e dalla «Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»;

     — in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla «Österreichische Kontrollbank AG»;

     — in Polonia: dalla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kreditowe» e dalla Bank Gospodarstwa Krajowego;

     — in Portogallo: dalle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1° gennaio 1986, ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;

     — in Finlandia: dalla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e dalla «Finnvera Oyi/ Finnvera Abp»;

     — in Svezia: dalla «Svenska Skeppshypotekskassan»;

     — nel Regno Unito: dalla «National Savings Bank», dalla «Commonwealth Development Finance Company Ltd», dalla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», dalla «Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd», dai «Crown Agents for overseas governments and administrations», dalle «credit unions» e dalle «municipal banks».

 

          Art. 3.

     1. Uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli 7 e 11, paragrafo 1, purché, entro il 15 dicembre 1979, la legge nazionale abbia previsto che:

     a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,

     b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati, e

     c) la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati. Gli enti creditizi a raggio d'azione locale, permanentemente collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

     Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone recentemente sottratte al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, la Commissione può, conformemente alla procedura stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 151, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza.

     2. L'esenzione dall'applicazione degli articoli 9 e 10 e del titolo V, capo 2, sezioni 2, 3, 4, 5 e 6 e del capo 3 può essere estesa agli enti creditizi di cui al paragrafo 1, primo comma, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopra citate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopra citate disposizioni su base consolidata.

     In caso d'esenzione, gli articoli 16, 23, 24, 25, l'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, e gli articoli da 28 a 37 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

 

          Art. 4.

     Ai sensi della presente direttiva si intende per:

     1) «ente creditizio»:

     a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; oppure

     b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva n. 2000/46/CE;

     2) «autorizzazione»: un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;

     3) «succursale»: una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio;

     4) «autorità competenti»: le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi;

     5) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 elencate di cui all'allegato I;

     6) «enti»: ai fini del titolo V, capo 2, sezioni 2 e 3, gli enti di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2006/49/CE;

     7) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 6 a 9 e agli articoli da 11 a 14;

     8) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

     9) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione previsto all'articolo 1 della direttiva n. 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

     10) «partecipazione» ai fini dell'articolo 57, lettere o) e p), degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 4: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della quarta direttiva n. 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

     11) «partecipazione qualificata»: una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;

     12) «impresa madre»:

     a) un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva n. 83/349/CEE; oppure

     b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

     13) «filiazione»:

     a) un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva n. 83/349/CEE; oppure

     b) ai fini degli articoli da 71 a 73 e del titolo V, capo 2, sezione 5 e capo 4, un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/349/ CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.

     Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

     14) «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»: un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro.;

     15) «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria creata nello stesso Stato membro;

     16) «ente creditizio impresa madre nell'UE»: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

     17) «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

     18) «enti del settore pubblico»: organismi amministrativi non commerciali dipendenti dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, oppure da autorità che a parere delle autorità competenti esercitino le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o imprese non commerciali di proprietà di governi centrali che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia e che possono includere organismi autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;

     19) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva n. 2002/87/CE;

     20) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva n. 2002/87/CE, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

     21) «impresa di servizi ausiliari»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

     22) «rischio operativo»: il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico;

     23) «banche centrali»: ivi inclusa, se non altrimenti indicato, la Banca centrale europea;

     24) «rischio di diluizione»: il rischio che l'importo di un credito venga ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;

     25) «probabilità di inadempimento»: la probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno;

     26) «perdita»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché i costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;

     27) «perdita in caso di inadempimento (LGD)»: il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento;

     28) «fattore di conversione»: il rapporto tra la parte non utilizzata di una linea di credito, che verrà utilizzata in caso di inadempimento e risulterà quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;

     29) «perdita attesa (EL)»: ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3, il rapporto tra l'importo che si prevede andrà perso su un'esposizione a seguito del potenziale inadempimento di una controparte o in caso di diluizione nel corso di un periodo di un anno e l'importo dell'esposizione al momento dell'inadempimento;

     30) «attenuazione del rischio di credito»: tecnica utilizzata dagli enti creditizi per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;

     31) «protezione del credito finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dal diritto dell'ente creditizio - nell'eventualità dell'inadempimento della controparte o del verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano la controparte - di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente creditizio, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;

     32) «protezione del credito non finanziata»: tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente creditizio deriva dall'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito;

     33) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: operazione disciplinata da un accordo rientrante nella definizione di «operazione di vendita con patto di riacquisto» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m), della direttiva n. 2006/49/CE;

     34) «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito»: operazione rientrante nella definizione di «concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito» di cui all'[articolo 3, paragrafo 1, lettera n), della direttiva n. 2006/49/CE;

     35) «strumento assimilabile al contante»: certificato di deposito o altri strumenti analoghi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito;

     36) «cartolarizzazione»: operazione o dispositivo mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un aggregato di esposizioni viene diviso in segmenti aventi le seguenti caratteristiche:

     a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o del dispositivo dipendono dal comportamento dell'esposizione o dell'aggregato di esposizioni;

     b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o del dispositivo;

     37) «cartolarizzazione tradizionale»: cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare ad un soggetto giuridico costituito ad hoc che emette valori mobiliari. Ciò viene realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente creditizio cedente ovvero tramite una subpartecipazione. I valori mobiliari emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente creditizio cedente;

     38) «cartolarizzazione sintetica»: cartolarizzazione nella quale la divisione in segmenti viene realizzata mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e l'aggregato di esposizioni non viene eliminato dal bilancio dell'ente creditizio cedente;

     39) «segmento»: frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato all'esposizione o ad un certo numero di esposizioni, in cui una posizione detenuta nella frazione comporta un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo in ciascuna delle altre frazioni, a prescindere dalla protezione del credito fornita da terzi direttamente ai titolari delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

     40) «posizione inerente a cartolarizzazione»: esposizione su una cartolarizzazione;

     41) «cedente»: uno dei due seguenti soggetti:

     a) soggetto il quale in proprio o per il tramite di soggetti connessi, ha partecipato direttamente o indirettamente all'accordo originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che danno origine all'esposizione che viene cartolarizzata;

     b) soggetto che acquista le esposizioni di un terzo, le iscrive a bilancio e procede successivamente alla loro cartolarizzazione;

     42) «promotore»: ente creditizio diverso dall'ente creditizio cedente il quale elabora e gestisce un programma di cambiali finanziarie garantite da attività o altri piani di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni dai terzi;

     43) «supporto di credito»: meccanismo contrattuale mediante il quale viene migliorata la qualità del credito di una posizione inerente a cartolarizzazione rispetto alla qualità di detta posizione in assenza di rafforzamento, ivi compreso il miglioramento fornito dalla presenza di un numero maggiore di segmenti di cartolarizzazione di rango subordinato e da altre forme di protezione del credito;

     44) «società veicolo di cartolarizzazione (SSPE)»: società, trust o altri soggetti giuridici, diversi dagli enti creditizi, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle dell'ente creditizio cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi;

     45) «gruppo di clienti collegati»:

     a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre; oppure

     b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi della lettera a), ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

     46) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:

     a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

     b) da un legame di controllo;

     c) dal fatto che entrambe o tutte siano legate in modo duraturo ad una stessa terza persona fisica o giuridica da un legame di controllo;«mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni:

     47) «mercati ufficiali»: i mercati riconosciuti come tali dalle autorità competenti e che soddisfano le seguenti condizioni:

     a) funzionano regolarmente,

     b) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto soddisfa per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

     c) hanno un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato IV sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico.

     Il primo comma non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

 

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 7 a 12, essi ne fissano le condizioni e le notificano alla Commissione.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

 

     Art. 9.

     1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.

     Il «capitale iniziale» comprende il capitale e le riserve ai sensi dell'articolo 57, lettere a) e b).

     Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

     2. Subordinatamente alle condizioni indicate in appresso, gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1:

     a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;

     b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà;

     c) nell'elenco di cui all'articolo 14, la denominazione di ogni ente creditizio che non raggiunge il capitale minimo specificato al paragrafo 1 viene seguita da un'annotazione in tal senso.

 

     Art. 10.

     1. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto ai sensi dell'articolo 9 al momento dell'autorizzazione.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati all'articolo 9 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

     3. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri dell'ente creditizio raggiungono almeno il livello minimo specificato all'articolo 9 per il capitale iniziale.

     4. In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, i fondi propri dell'ente creditizio risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti creditizi oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati specificati all'articolo 9.

     5. Qualora nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente creditizio regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

 

     Art. 11.

     1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

     Esse non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

     2. Gli Stati membri esigono:

     a) che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; e

     b) che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

 

     Art. 12.

     1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

     Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata ai sensi del presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva n. 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori.

     2. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

     3. Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     Le autorità competenti non concedono inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

 

     Art. 13.

     Ogni decisione di non concedere un'autorizzazione è motivata e notificata al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

 

     Art. 14.

     Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione.

     La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. La Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco e degli aggiornamenti.

 

     Art. 15.

     1. Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

     a) l'ente creditizio interessato è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;

     b) l'ente creditizio interessato è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro;

     c) l'ente creditizio interessato è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

     2. Prima di concedere l'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente di uno Stato membro interessato preposta alla vigilanza delle imprese di assicurazione o delle imprese di investimento nei seguenti casi:

     a) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;

     b) l'ente creditizio interessato è un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità;

     c) l'ente creditizio interessato è controllato dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nella Comunità.

     3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si scambiano tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti sia ai fini della concessione di un'autorizzazione sia per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

     Art. 16.

     Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute agli articoli 22 e 25, all'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, agli articoli da 29 a 37 e all'articolo 40.

 

     Art. 17.

     1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

     a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

     b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

     d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;

     e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

     2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati. La revoca è notificata alla Commissione.

 

     Art. 18.

     Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini «banca», «cassa di risparmio» o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

 

     Art. 19.

     1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

     Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo e al secondo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone interessate. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto.

     2. Se la persona che intende acquisire le partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di investimento autorizzati in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisizione, l'ente creditizio in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 15.

 

     Art. 20.

     Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche informano parimenti le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

 

     Art. 21.

     1. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 19, paragrafo 1 e all'articolo 20.

     Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

     2. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

     Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all'articolo 19, paragrafo 1.

     In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

     3. Ai fini della determinazione della partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva n. 2001/34/CE.

 

     Art. 22.

     1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

     2. I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio. Si tiene conto dei criteri tecnici fissati all'allegato V.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Sezione 1

Enti creditizi

 

     Art. 23.

     Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

 

Sezione 2

Enti finanziari

 

     Art. 24.

     1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 e degli articoli da 29 a 37, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

     a) Le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario.

     b) Le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo.

     c) Le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario.

     d) Le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine.

     e) L'ente finanziario viene incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo V, capo 4, sezione 1, segnatamente ai fini dei requisiti minimi di fondi propri di cui all'articolo 75, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli da 120 a 122.

     Queste condizioni vengono verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 25 e 28.

     Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sull'ente finanziario secondo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli da 19 a 22, dell'articolo 40, degli articoli da 42 a 52 e dell'articolo 54.

     2. Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

Sezione 3

Esercizio del diritto di stabilimento

 

     Art. 25.

     1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente del suo Stato membro di origine.

     2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

     a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

     b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

     c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;

     d) i nominativi delle persone che saranno responsabili della direzione della succursale.

     3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente creditizio in questione.

     L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e l'importo dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75 dell'ente creditizio.

     In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario e l'importo dei fondi propri consolidati e dei requisiti patrimoniali consolidati di cui all'articolo 75 dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.

     4. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

     Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

 

     Art. 26.

     1. Prima che la succursale dell'ente creditizio avvii le attività, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 25 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità alla sezione 5 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività sono esercitate nello Stato membro ospitante.

     2. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

     3. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi dell'articolo 25 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

     4. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1° gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui all'articolo 25 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il paragrafo 3 del presente articolo e gli articoli 23 e 43, nonché le sezioni 2 e 5.

 

     Art. 27.

     Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.

 

Sezione 4

Esercizio della libera prestazione di servizi

 

     Art. 28.

     1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

     2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

     3. Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

Sezione 5

Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

 

     Art. 29.

     Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

     Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 41, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

 

     Art. 30.

     1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni di legge adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente creditizio in questione ponga termine a tali irregolarità.

     2. Se l'ente creditizio in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

     Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente creditizio in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

     3. Se l'ente creditizio persiste nell'infrazione alle disposizioni di legge di cui al paragrafo 1 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

 

     Art. 31.

     Gli articoli 29 e 30 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni di legge da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente creditizio in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

 

     Art. 32.

     Qualsiasi provvedimento preso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 31 che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della libera prestazione di servizi è debitamente motivato e comunicato all'ente creditizio interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

 

     Art. 33.

     Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 30, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

     La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

 

     Art. 34.

     Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente creditizio contravventore di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

 

     Art. 35.

     In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente creditizio contravventore in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.

 

     Art. 36.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi degli articoli 25 e 26, paragrafi da 1 a 3, o per i quali sono stati adottati dei provvedimenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3.

 

     Art. 37.

     La presente sezione non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

 

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

 

Sezione 1

Notificazione relativa alle imprese di paesi terzi e condizioni di accesso ai mercati di tali paesi

 

     Art. 38.

     1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

     2. Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato bancario europeo le autorizzazioni per succursali concesse agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

 

Sezione 2

Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi

 

     Art. 39.

     1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:

     a) enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo;

     b) enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

     2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

     a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti; e

     b) dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

     3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2 del trattato, la Commissione esamina con il comitato bancario europeo il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

 

TITOLO V

PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE E INFORMATIVA

 

CAPO 1

Principi di vigilanza prudenziale

 

Sezione 1

Competenze dello stato membro d'origine e dello stato membro ospitante

 

     Art. 40.

     1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 23 e 24, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

     2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

 

     Art. 41.

     In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio.

     Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria.

     Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

 

     Art. 42.

     Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

 

     Art. 43.

     1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 42 .

     2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 141.

     3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

 

Sezione 2

Scambio di informazioni e segreto d'ufficio

 

     Art. 44.

     1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio.

     Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

     Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi partecipanti ai tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

     2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 45.

     L'autorità competente che, a norma dell'articolo 44 riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente ai seguenti scopi:

     a) per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di sorveglianza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

     b) per l'irrogazione di sanzioni;

     c) nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

     d) nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 55 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

 

     Art. 46.

     Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi di cui all'articolo 47 e all'articolo 48, paragrafo 1 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 44, paragrafo 1. Questo scambio di informazioni ha lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

     Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

 

     Art. 47.

     Le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e tra i seguenti soggetti:

     a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

     b) gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,

     c) le persone incaricate della revisione legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari, affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza.

     L'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 45 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi.

     In entrambi i casi le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto all'articolo 44, paragrafo 1.

 

     Art. 48.

     1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:

     a) le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi,

     b) le autorità responsabili della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

     In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

     a) le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

     b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

     c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

     2. In deroga alle disposizioni degli articoli da 44 a 46, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

     In questi casi, gli Stati membri esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

     a) le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;

     b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

     c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

     Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni specificate al secondo comma.

     Ai fini dell'applicazione del terzo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.

     La Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 49.

     Le disposizioni della presente sezione non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni:

     a) alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

     b) all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

     La presente sezione non osta neanche a che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini dell'articolo 45.

     Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

 

     Art. 50.

     In deroga all'articolo 44, paragrafo 1 e all'articolo 45, gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

     Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

 

     Art. 51.

     Gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base all'articolo 44, paragrafo 2 e all'articolo 47 e le informazioni ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2 non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nell'articolo 50, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

     Art. 52.

     Le disposizioni della presente sezione non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 44 a 46 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato nazionale, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

     Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente articolo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

 

Sezione 3

Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

 

     Art. 53.

     1. Gli Stati membri dispongono almeno che qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva n. 84/253/CEE, che eserciti presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva n. 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva n. 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva n. 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente creditizio di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

     a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi,

     b) pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio,

     c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

     Gli Stati membri dispongono almeno che lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti o decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge tale incarico.

     2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

Sezione 4

Potere sanzionatorio e ricorso in sede giurisdizionale

 

     Art. 54.

     Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

 

     Art. 55.

     Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

 

CAPO 2

Strumenti tecnici di vigilanza prudenziale

 

Sezione 1

Fondi propri

 

     Art. 56.

     Ogni qualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione «fondi propri» o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui agli articoli da 57 a 61 e agli articoli da 63 a 66.

 

     Art. 57.

     Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 66, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

     a) il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva n. 86/635/CEE, se versato, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

     b) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva n. 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio;

     c) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva n. 86/635/CEE;

     d) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva n. 78/660/CEE;

     e) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva n. 86/635/CEE;

     f) gli altri elementi ai sensi dell'articolo 63;

     g) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 64, paragrafo 1;

     h) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

     Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 66:

     i) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

     j) i beni immateriali di cui all'articolo 4 «Attivo», punto 9, della direttiva n. 86/635/CEE;

     k) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

     l) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi;

     m) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3, detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari, in cui la sua partecipazione sia in ciascun caso superiore al 10 % del capitale;

     n) le partecipazioni in altri enti creditizi e enti finanziari d'importo fino al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 63 e all'articolo 64, paragrafo 3, detenuti da un ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui alle lettere e) ed m) per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui alle lettere da l) a p);

     o) le partecipazioni ai sensi dell'articolo 4, punto 10, detenute da un ente creditizio in:

     i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n. 73/239/CEE. dell'articolo 4 della direttiva n. 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva n. 98/78/CE,

     ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della direttiva n. 98/78/CE,

     iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE;

     p) ciascuno dei seguenti elementi detenuti da un ente creditizio nelle imprese di cui alla lettera o) in cui ha una partecipazione:

     i) strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 73/239/CEE,

     ii) strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva n. 2002/83/CE;

     q) per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi negativi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti 32 e 33;

     r) l'importo dell'esposizione associato a posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 % ai sensi dell'allegato IX, parte 4, calcolato secondo le modalità ivi specificate.

     Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva n. 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo.

     Nel caso degli enti creditizi che siano i cedenti in una cartolarizzazione, sono esclusi dagli elementi di cui alla lettera b) i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate e che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

 

     Art. 58.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di queste ultime, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui all'articolo 57, lettere da l) a p).

 

     Art. 59.

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui all'articolo 57, lettere o) e p), gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva n. 2002/87/CE. Il metodo 1 («consolidamento contabile») può essere applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

 

     Art. 60.

     Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo dei fondi propri su base individuale, gli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alle disposizioni del capo 4, sezione 1 o alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE, non siano tenuti a dedurre gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a p) detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, inclusi nel consolidamento o nell'ambito della vigilanza supplementare.

     La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

 

     Art. 61.

     La nozione di fondi propri definita all'articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di dedurre elementi diversi da quelli elencati all'articolo 57, lettere da i) a r).

     Gli elementi elencati all'articolo 57, lettere da a) a e), sono utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

 

     Art. 62.

     Gli Stati membri possono trasmettere alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella convergenza mirante ad una definizione comune di fondi propri. Entro il 1° gennaio 2009, sulla base delle relazioni, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente sezione.

 

     Art. 63.

     1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione di legge o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

     a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

     b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

     c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.

     2. Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sotto indicati:

     a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;

     b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;

     c) i crediti del finanziatore nei confronti dell'ente creditizio sono pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

     d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni consentono l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

     e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

     Si aggiungono inoltre a tali obbligazioni e altri strumenti le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo, 57, lettera h).

     3. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, sottosezione 2, gli importi positivi risultanti dal calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 possono essere riconosciuti come altri elementi fino a concorrenza dello 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla sottosezione 2. Per detti enti creditizi le rettifiche di valore e gli accantonamenti inclusi nel calcolo di cui all'allegato VII, parte 1, punto 36 e le rettifiche di valore e gli accantonamenti per esposizioni di cui all'articolo 57, lettera e) non sono inclusi nei fondi propri se non conformemente al presente paragrafo. A questo fine, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non comprendono gli importi calcolati in relazione alle posizioni inerenti a cartolarizzazione per le quali sia previsto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %.

 

     Art. 64.

     1. Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 57, lettera g), sono costituiti dal capitale non versato delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio, nel qual caso i pagamenti sono richiesti senza indugio.

     Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.

     L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

     2. Gli Stati membri non includono nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dalle loro autorità locali a tali enti creditizi.

     3. Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo 57, lettera h), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

     I prestiti subordinati rispondono ai seguenti criteri addizionali:

     a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

     b) i prestiti hanno una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso;

     c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

     d) il contratto di prestito non contempla clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

     Ai fini del secondo comma, lettera b), se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il rimborso dei prestiti, un preavviso di cinque anni, a meno che detti prestiti non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali prestiti a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio.

     4. Gli enti creditizi non includono nei fondi propri né le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, né i profitti o le perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito.

 

     Art. 65.

     1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 57, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate al capo 4, sezione 1. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

     a) gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva n. 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

     b) la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva n. 83/349/CEE;

     c) le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva n. 86/635/CEE;

     d) la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva n. 83/349/CEE.

     2. Qualora gli elementi di cui alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sono debitori («positivi»), essi sono dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.

 

     Art. 66.

     1. Gli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) sono soggetti alle seguenti limitazioni:

     a) il totale degli elementi di cui alle lettere da d) a h) è limitato al massimo al 100 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

     b) il totale degli elementi di cui alle lettere da g) a h) è limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui alla lettera a) più gli elementi di cui alle lettere b) e c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k);

     2. Il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da l) a r) è dedotto per metà dal totale degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno quelli indicati alle lettere da i) a k) e per metà dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h) una volta applicate le limitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nella misura in cui la metà del totale degli elementi di cui alle lettere da l) a r) eccede il totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da d) a h), l'eccedenza è dedotta dal totale degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a c), meno quelli indicati alle lettere da i) a k). Gli elementi di cui lettera r) dell'articolo 57 non sono dedotti se sono stati inclusi nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75 conformemente all'allegato IX, parte 4.

     3. Ai fini delle sezioni 5 e 6, le disposizioni della presente sezione vanno lette senza tenere conto degli elementi di cui all'articolo 57, lettere q) e r), e all'articolo 63, paragrafo 3.

     4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

 

     Art. 67.

     Il rispetto delle condizioni previste alla presente sezione è comprovato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

 

Sezione 2

Copertura dei rischi

 

Sottosezione 1

Livello di applicazione

 

     Art. 68.

     1. Gli enti creditizi si conformano su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 22 e 75 e alla sezione 5.

     2. Ciascun ente creditizio che non sia né una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza, né un'impresa madre, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 120 e 123.

     3. Ciascun ente creditizio che non sia né un'impresa madre, né una filiazione, e ciascun ente creditizio non incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 73 si conforma su base individuale agli obblighi fissati al capo 5.

 

     Art. 69.

     1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 68, paragrafo 1 alle filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni:

     a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;

     b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;

     c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

     d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione e/o ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei membri dell'organo di direzione della filiazione di cui all'articolo 11.

     2. Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri possono scegliere di non applicare le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 1, a un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente suddivisi tra l'impresa madre e le filiali:

     a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro;

     b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza consolidata comprendono l'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro.

     L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

     4. Fatti salvi i principi generali dell'articolo 144, le autorità competenti degli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3, pubblicano le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 144:

     a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

     b) il numero di enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 e tra loro il numero di enti creditizi imprese madri che incorporano filiazioni in un paese terzo;

     c) su base aggregata per lo Stato membro:

     i) l'importo totale dei fondi propri sulla base consolidata dell'ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, detenuti in filiazioni in un paese terzo;

     ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

     iii) la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri richiesto a norma dell'articolo 75 su base consolidata dell'ente creditizio impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

 

     Art. 70.

     1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti creditizi imprese madri includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti di detto ente creditizio impresa madre.

     2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è ammesso soltanto qualora l'ente creditizio impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di diritto o di fatto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività su richiesta della filiazione all'impresa madre.

     3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, l'autorità competente fornisce le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.

     4. Fatti salvi i principi generali dell'articolo 144, un'autorità competente che si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1 pubblica le seguenti informazioni secondo le modalità di cui all'articolo 144:

     a) i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;

     b) il numero degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1 e il numero di questi enti che incorporano filiazioni in un paese terzo;

     c) su base aggregata per lo Stato membro:

     i) l'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, detenuti in filiazioni in un paese terzo;

     ii) la percentuale dell'importo totale dei fondi propri degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;

     iii) la percentuale dell'importo totale minimo dei fondi propri fissato a norma dell'articolo 75 degli enti creditizi imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.

 

     Art. 71.

     1. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

     2. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

     Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.

 

     Art. 72.

     1. Gli enti creditizi imprese madri nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della loro situazione finanziaria consolidata.

     Le filiazioni più importanti degli enti creditizi imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

     2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria.

     Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate all'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.

     3. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, i paragrafi 1 e 2 agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

 

     Art. 73.

     1. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione degli articoli 125 e 126 possono rinunciare, nei casi indicati di seguito ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari, che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:

     a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

     b) se l'impresa interessata presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa interessata è inferiore al più basso dei due importi seguenti:

     i) 10 milioni di EUR,

     ii) 1 % del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione;

     c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

     Nei casi di cui al primo comma, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.

     2. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5, della direttiva n. 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione.

     3. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 22 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

 

Sottosezione 2

Calcolo dei requisiti

 

     Art. 74.

     1. Se non diversamente disposto, le attività e le voci fuori bilancio sono valutate conformemente al quadro contabile a cui l'ente creditizio è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/ 2002 e della direttiva n. 86/635/CEE.

     2. Nonostante i requisiti di cui agli articoli da 68 a 72, i calcoli per la verifica del rispetto da parte degli enti creditizi degli obblighi previsti all'articolo 75 sono effettuati almeno due volte l'anno.

     Gli enti creditizi notificano alle autorità competenti i risultati ottenuti e gli elementi di calcolo richiesti.

 

Sottosezione 3

Livello minimo dei fondi propri

 

     Art. 75.

     Fatto salvo l'articolo 136, gli Stati membri impongono agli enti creditizi di disporre di fondi propri che siano in ogni momento pari o superiori alla somma dei seguenti requisiti patrimoniali:

     a) per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi a tutte le attività, ad eccezione delle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione e delle attività non liquide se dedotte dai fondi propri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), della direttiva n. 2006/49/CE; l'8 per cento del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla sezione 3;

     b) relativamente alle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione, per il rischio di posizione, per il rischio di regolamento, per il rischio di controparte e, qualora sia possibile superare i limiti di cui agli articoli da 111 a 117, per i grandi fidi che superano tali limiti, i requisiti patrimoniali determinati conformemente all'articolo 18 e al capo V, sezione 4 della direttiva n. 2006/49/CE;

     c) relativamente a tutte le attività, per il rischio di cambio e per il rischio di variazione del prezzo delle merci, i requisiti patrimoniali definiti conformemente all'articolo 18 della direttiva n. 2006/49/CE;

     d) relativamente a tutte le attività, per il rischio operativo, i requisiti patrimoniali definiti conformemente alla sezione 4.

 

Sezione 3

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito

 

     Art. 76.

     Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), gli enti creditizi applicano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83, o, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 84, il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89.

 

     Art. 77.

     Ai fini della presente sezione, per «esposizione» si intende una voce dell'attivo o una voce fuori bilancio.

 

Sottosezione 1

Metodo standardizzato

 

     Art. 78.

     1. Fatto salvo il paragrafo 2, il valore dell'esposizione di una voce dell'attivo è pari al suo valore di bilancio, il valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio figurante nell'elenco di cui all'allegato II è pari alle seguenti percentuali del suo valore: 100 % nel caso di voce a rischio pieno, 50 % se a rischio medio, 20 % se a rischio medio-basso, 0 % se a rischio basso. Le voci fuori bilancio di cui alla prima frase del presente paragrafo vengono assegnate alle categorie di rischio indicate all'allegato II. Nel caso degli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'allegato VIII, Parte 3, qualora un'esposizione si presenti sotto forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito e di operazioni di marginazione, il valore dell'esposizione è maggiorato delle rettifiche per volatilità indicate per detti titoli o merci, come stabilito all'allegato VIII, Parte 3, punti da 34 a 59.

     2. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato IV viene determinato conformemente all'allegato III, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente all'allegato III. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e delle operazioni di marginazione può essere determinato conformemente all'allegato III o all'allegato VIII.

     3. Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito finanziata, il valore dell'esposizione applicabile a detta voce può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

     4. Fatto salvo il paragrafo 2, il valore delle esposizioni al rischio di credito in essere nei confronti di una controparte centrale, quale determinato dalle autorità competenti, è calcolato conformemente all'allegato III, parte 2, punto 6, a condizione che le esposizioni al rischio di controparte di detta controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi che essa ha concluso siano garantite integralmente su base giornaliera.

 

     Art. 79.

     1. Ogni esposizione viene classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

     a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali o banche centrali;

     b) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni regionali o autorità locali;

     c) crediti o crediti potenziali verso organismi amministrativi e imprese non commerciali;

     d) crediti o crediti potenziali verso banche multilaterali di sviluppo;

     e) crediti o crediti potenziali verso organizzazioni internazionali;

     f) crediti o crediti potenziali verso enti;

     g) crediti o crediti potenziali verso imprese;

     h) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

     i) crediti o crediti potenziali garantiti da immobili;

     j) posizioni scadute;

     k) posizioni appartenenti a categorie ad alto rischio per fini regolamentari;

     l) crediti sotto forma di obbligazioni garantite;

     m) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

     n) crediti a breve termine verso enti e imprese;

     o) crediti verso organismi di investimento collettivo (OIC);

     p) altre posizioni.

     2. Per essere classificata nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera h), un'esposizione soddisfa le seguenti condizioni:

     a) si tratta di esposizione nei confronti di singole persone o di piccole o medie imprese;

     b) l'esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, in modo che i rischi ad essa associati siano sostanzialmente ridotti;

     c) l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni scadute, dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle loro filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti collegati debitori, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili, non supera, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, 1 milione di EUR. L'ente creditizio compie ogni ragionevole passo per acquisire dette informazioni.

     I valori mobiliari non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

     3. Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio può essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

 

     Art. 80.

     1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, a tutte le esposizioni, a meno che non siano dedotte dai fondi propri, si applicano fattori di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, parte 1. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione viene classificata e, conformemente a quanto specificato all'allegato VI, parte 1, del relativo merito di credito. Il merito di credito può essere determinato con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), conformemente alle disposizioni degli articoli da 81 a 83, o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente all'allegato VI, parte 1.

     2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione viene moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla presente sottosezione.

     3. Ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso enti, gli Stati membri decidono se adottare il metodo basato sul merito di credito dell'amministrazione centrale del territorio in cui l'ente è registrato ovvero il metodo basato sul merito di credito dell'ente controparte, conformemente all'allegato VI.

     4. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il fattore di ponderazione del rischio applicabile può essere modificato conformemente alla sottosezione 3.

     5. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

     6. Per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni per le quali la presente sottosezione non dispone diversamente si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) a h) le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 83/349/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;

     b) la controparte sia inclusa in forma integrale nello stesso consolidamento dell'ente creditizio;

     c) la controparte sia soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio;

     d) la controparte abbia sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio;

     e) non ci siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente creditizio;

     In tal caso si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

     8. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a passività aventi la forma degli elementi di cui all'articolo 57, lettere da a) ad h), le autorità competenti possono esentare dai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo le esposizioni verso le controparti che aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale dell'ente creditizio prestatore, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 7, lettere a), d) ed e);

     b) l'ente creditizio e la controparte hanno stipulato un accordo contrattuale o un accordo di responsabilità legale che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento qualora ciò diventi necessario (in seguito denominato «sistema di tutela istituzionale»);

     c) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;

     d) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi (fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso), con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni insolute conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 44;

     e) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

     f) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica una volta all'anno una relazione consolidata comprendente il bilancio, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente il bilancio aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

     g) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine agli accordi;

     h) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

     i) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

     j) l'adeguatezza degli strumenti di cui alla precedente lettera d) deve essere approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

     In tal caso, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %.

 

     Art. 81.

     1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi dell'articolo 80, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito che la fornisce è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (ai fini della presente sottosezione «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»).

     2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini dell'articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza, e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all'allegato VI, parte 2.

     3. Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna senza procedere ad una propria valutazione.

     4. Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento e l'elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

 

     Art. 82.

     1. Le autorità competenti stabiliscono, tenendo conto dei criteri tecnici enunciati all'allegato VI, parte 2, a quali classi di merito di credito di cui alla parte 1 dello stesso allegato vadano associate le pertinenti valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

     2. Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

 

     Art. 83.

     1. Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio vengono utilizzate in maniera coerente e in conformità all'allegato VI, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non vengono utilizzate in maniera selettiva.

     2. Gli enti creditizi utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Tuttavia, previa autorizzazione dell'autorità competente, possono utilizzare valutazioni che non sono state richieste.

 

Sottosezione 2

Metodo basato sui rating interni

 

     Art. 84.

     1. Conformemente alla presente sottosezione, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»). Ciascun ente creditizio necessita di un'autorizzazione espressa.

     2. L'autorizzazione viene concessa solo dopo che l'autorità competente abbia accertato che i sistemi utilizzati dall'ente creditizio per la gestione e il rating delle esposizioni soggette a rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, soddisfano i seguenti criteri conformemente all'allegato VII, parte 4:

     a) i sistemi di rating dell'ente creditizio forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;

     b) i rating interni e le stime interne degli inadempimenti e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio;

     c) l'ente creditizio dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;

     d) l'ente creditizio raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che siano di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;

     e) l'ente creditizio documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida.

     Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

     3. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'applicazione del metodo basato sui rating interni deve dimostrare di aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti minimi previsti dall'allegato VII, parte 4, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo basato sui rating interni.

     4. Un ente creditizio che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione deve dimostrare di aver elaborato e utilizzato stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/ o dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti minimi previsti nell'allegato VII, parte 4, per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.

     5. Qualora un ente creditizio non rispetti più i requisiti di cui alla presente sottosezione, presenta all'autorità competente un piano per tornare tempestivamente ad uniformarsi ai requisiti ovvero dimostra che gli effetti di tale mancato rispetto sono irrilevanti.

     6. Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.

 

     Art. 85.

     1. Fatto salvo l'articolo 89, gli enti creditizi, nonché ogni impresa madre e le loro filiazioni applicano il metodo basato sui rating interni per tutte le esposizioni.

     Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali.

     Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all'articolo 86, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 10 a 13.

     2. L'applicazione di cui al paragrafo 1 viene realizzata entro un periodo di tempo ragionevole da concordare con le autorità competenti. L'applicazione viene realizzata secondo condizioni rigorose fissate dalle autorità competenti. Tali condizioni sono stabilite in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non venga utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo basato sui rating interni o nell'uso delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione.

     3. Gli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni per una qualsiasi classe di esposizioni applicano il metodo basato sui rating interni anche alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale.

     4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 84, all'utilizzo del metodo basato sui rating interni non possono valersi nuovamente delle disposizioni della sottosezione 1 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

     5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e l'articolo 89, gli enti creditizi autorizzati, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione di cui all'articolo 87, paragrafo 8, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

 

     Art. 86.

     1. Ad ogni esposizione viene attribuita una delle seguenti classi di esposizioni:

     a) crediti o crediti potenziali verso amministrazioni centrali e banche centrali;

     b) crediti o crediti potenziali verso enti;

     c) crediti o crediti potenziali verso imprese;

     d) crediti al dettaglio o crediti potenziali al dettaglio;

     e) crediti in strumenti di capitale;

     f) posizioni inerenti a cartolarizzazione;

     g) altre attività diverse dai crediti.

     2. Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali:

     a) esposizioni verso governi regionali, autorità locali o enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

     b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali alle quali, ai sensi della sottosezione 1, si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 %.

     3. Le seguenti esposizioni sono trattate al pari di esposizioni verso enti:

     a) esposizioni verso governi regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi della sottosezione 1;

     b) esposizioni verso enti del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso enti ai sensi della sottosezione 1;

     c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % ai sensi della sottosezione 1.

     4. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera d), le esposizioni devono soddisfare i seguenti criteri:

     a) deve trattarsi di esposizioni nei confronti di individui o di una piccola o media impresa, a condizione, in quest'ultimo caso, che l'importo totale dovuto all'ente creditizio o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori collegati — comprese le eventuali esposizioni scadute passate, ma esclusi i crediti ed i crediti condizionati garantiti da proprietà immobiliari residenziali — non superi 1 milione di EUR, secondo le informazioni in possesso dell'ente creditizio, il quale deve aver adottato tutte le misure ragionevoli per verificare tale situazione;

     b) nella gestione del rischio l'ente creditizio tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

     c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese;

     d) ogni esposizione è inclusa in un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

     Il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

     5. Le seguenti esposizioni sono classificate tra le esposizioni in strumenti di capitale:

     a) esposizioni non debitorie che conferiscono un credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;

     b) esposizioni debitorie la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

     6. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, gli enti creditizi individuano come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:

     a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o amministrare attività materiali;

     b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;

     c) la fonte primaria di rimborso dell'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.

     7. Tutte le obbligazioni creditorie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e lettere da d) a f) sono classificate nella classe di esposizioni di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo.

     8. La classe di esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera g) include il valore residuale dei beni dati in locazione, se non figura tra le esposizioni di leasing definite all'allegato VII, parte 3, punto 4.

     9. La metodologia utilizzata dall'ente creditizio per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi deve essere adeguata e coerente nel tempo.

 

     Art. 87.

     1. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) o lettera g), a meno che non siano dedotti dai fondi propri, vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 1 a 27.

     2. Gli importi ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 28. Quando un ente creditizio ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti esigibili acquistati per rischio di insolvenza e per rischio di diluizione, nei confronti del venditore dei crediti esigibili acquistati, non è necessario applicare le disposizioni degli articoli 87 e 88 relative ai crediti esigibili acquistati. L'esposizione può invece essere trattata come un'esposizione garantita.

     3. Gli importi ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione delle esposizioni vengono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: la probabilità di inadempimento (PD), la perdita in caso di inadempimento (LGD), la durata (M) e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente all'allegato VII, parte 2.

     4. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito di tutte le esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e) vengono calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 17 a 26, previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti autorizzano un ente creditizio ad utilizzare il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti 25 e 26 solo se l'ente creditizio soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, punti da 115 a 123.

     5. In deroga al paragrafo 3, gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'allegato VII, parte 1, punto 6. Le autorità competenti emanano istruzioni sulle modalità a cui gli enti creditizi devono attenersi nell'attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati ai sensi dell'allegato VII, parte 1, punto 6, e approvano le metodologie di attribuzione utilizzate dagli enti creditizi.

     6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a d), gli enti creditizi forniscono stime interne della PD conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

     7. Per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera d), gli enti creditizi forniscono stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

     8. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), gli enti creditizi applicano i valori delle perdite in caso di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 2, punto 8 e i fattori di conversione di cui all'allegato VII, parte 3, punto 9, lettere da a) a d).

     9. In deroga al paragrafo 8, per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 84 e all'allegato VII, parte 4.

     10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera f) sono calcolati conformemente alle sottosezione 4.

     11. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo (OIC) soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78 e l'ente creditizio sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto di dette esposizioni sottostanti ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente ai metodi di cui alla presente sottosezione.

     Qualora l'ente creditizio non soddisfi le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui alla presente sottosezione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente ai seguenti metodi:

     a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

     b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

     i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

     ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %.

     12. Qualora le esposizioni sotto forma di organismo di investimento collettivo non soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, parte 1, punti 77 e 78, o qualora l'ente creditizio non sia a conoscenza di tutte le esposizioni sottostanti dell'organismo di investimento collettivo, l'ente creditizio tiene conto delle esposizioni sottostanti e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale. A tale scopo, le esposizioni in strumenti diversi dagli strumenti di capitale sono classificate in una delle classi (esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati o altre esposizioni in strumenti di capitale) di cui all'allegato VII, parte 1, punto 19, e le esposizioni sconosciute sono classificate nella classe delle altre esposizioni in strumenti di capitale.

     In alternativa al metodo descritto sopra, a condizione che venga adeguatamente assicurata l'esattezza del calcolo e della segnalazione, gli enti creditizi possono calcolare autonomamente oppure incaricare un terzo di calcolare, sulla base delle esposizioni sottostanti degli organismi di investimento collettivo, gli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente ai metodi indicati di seguito, e di segnalarli:

     a) per le esposizioni appartenenti alla classe di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), il metodo di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 19 a 21. Qualora non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di «private equity», esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente creditizio tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale;

     b) per tutte le altre esposizioni sottostanti, il metodo di cui alla sottosezione 1, subordinatamente alle seguenti modifiche;

     i) le esposizioni vengono assegnate alla pertinente classe di esposizioni e viene loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito immediatamente superiore alla classe a cui l'esposizione verrebbe di norma assegnata;

     ii) alle esposizioni assegnate alle classi di merito di credito più elevate, alle quali di norma viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 %, viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 200 %.

 

     Art. 88.

     1. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni appartenenti ad una delle classi di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a e) vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35.

     2. Per il calcolo degli importi delle perdite attese conformemente all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35 si utilizzano gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione per ogni singola esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 87. Per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzino le stime interne delle perdite in caso di inadempimento, la perdita attesa (EL) equivale alla migliore stima della perdita attesa (ELbe) effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta, conformemente all'allegato VII, parte 4, punto 80.

     3. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate vengono calcolati conformemente alla sottosezione 4.

     4. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera g) è pari a zero.

     5. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punto 35.

     6. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni di cui all'articolo 87, paragrafi 11 e 12 vengono calcolati conformemente ai metodi di cui all'allegato VII, parte 1, punti da 29 a 35.

 

     Art. 89.

     1. Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare il metodo basato sui rating interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una o più classi di esposizioni possono applicare la sottosezione 1 nei seguenti casi:

     a) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

     b) per la classe di esposizioni di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), qualora, dato il numero limitato di controparti rilevanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;

     c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di rischiosità;

     d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:

     i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici;

     ii) alle esposizioni verso l'amministrazione centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della sottosezione 1;

     e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da un rapporto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 8;

     f) per le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti i cui crediti siano idonei a ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari a 0 % ai sensi della sottosezione 1 (compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, ai quali è applicabile un fattore di ponderazione a rischio zero);

     g) per le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell'ente creditizio e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale. L'esclusione è limitata ad un totale del 10 % dei fondi propri di base più i fondi propri supplementari.

     h) per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte I, punto 40 che soddisfano le condizioni ivi stabilite.

     i) per garanzie statali e riassicurate dallo Stato a norma dell'allegato VIII, parte 2, punto 19.

     Il presente paragrafo non osta a che le autorità competenti di un altro Stato membro autorizzino l'applicazione delle disposizioni della sottosezione 1 alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento.

     2. Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente creditizio è considerata rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera g) è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

 

Sottosezione 3

Attenuazione del rischio di credito

 

     Art. 90.

     Ai fini della presente sottosezione, con l'espressione «ente creditizio che concede il prestito» si intende l'ente creditizio che detiene l'esposizione in oggetto, a prescindere dal fatto che l'esposizione derivi o no da un prestito.

 

     Art. 91.

     Gli enti creditizi che utilizzano il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 o il metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 84 a 89, ma che non si avvalgono di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione ai sensi degli articoli 87 e 88, possono adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente alla presente sottosezione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 75, lettera a), o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 57, lettera q) e all'articolo 63, paragrafo 3.

 

     Art. 92.

     1. La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente creditizio che concede il prestito devono essere tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che siano efficaci sul piano giuridico e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

     2. L'ente creditizio che concede il prestito adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi connessi.

     3. Nel caso di protezione del credito finanziata, per avere titolo al riconoscimento, le attività sulle quali si basa la protezione sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo le attività di cui all'allegato VIII, parte 1.

     4. Nel caso di protezione del credito finanziata, l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di inadempimento, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in altre circostanze legate al credito previste nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è indebito.

     5. Nel caso di protezione del credito non finanziata, per avere titolo al riconoscimento la parte che si assume l'impegno è sufficientemente affidabile e il contratto di protezione deve avere efficacia giuridica ed essere opponibile nelle giurisdizioni pertinenti, in modo da fornire idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento autorizzato. Hanno titolo al riconoscimento solo i fornitori di protezione e i tipi di contratti di protezione di cui all'allegato VIII, parte 1.

     6. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2.

 

     Art. 93.

     1. Se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 92, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese può essere modificato conformemente all'allegato VIII, parti da 3 a 6.

     2. In nessun caso un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito può produrre un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

     3. Qualora l'importo ponderato per il rischio includa già la protezione del credito ai sensi degli articoli da 78 a 83 o, se del caso, degli articoli da 84 a 89, la protezione del credito non viene ulteriormente riconosciuta ai sensi della presente sottosezione.

 

Sottosezione 4

Cartolarizzazione

 

     Art. 94.

     Quando un ente creditizio utilizza il metodo standardizzato di cui agli articoli da 78 a 83 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per la classe di esposizioni alla quale le esposizioni cartolarizzate sarebbero assegnate a norma dell'articolo 79, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 36.

     In tutti gli altri casi, esso calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio in conformità all'allegato IX, parte 4, punti da 1 a 5 e da 37 a 76.

 

     Art. 95.

     1. Quando una parte significativa del rischio di credito associato ad esposizioni cartolarizzate è stata trasferita dall'ente creditizio cedente conformemente all'allegato IX, parte 2, detto ente creditizio può:

     a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, da quello delle perdite attese, le esposizioni cartolarizzate;

     b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, le perdite attese, in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente all'allegato IX, parte 2.

     2. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, l'ente creditizio cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio previsti dall'allegato IX per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.

     Quando l'ente creditizio cedente non riesce a trasferire una parte significativa del rischio di credito conformemente al paragrafo 1, esso non deve calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione in questione.

 

     Art. 96.

     1. Per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione, al valore dell'esposizione della posizione si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio di cui all'allegato IX, sulla base della qualità creditizia della posizione, che può essere determinata facendo riferimento alle valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna o secondo le modalità di cui all'allegato IX.

     2. Qualora un'esposizione riguardi segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni inerenti a cartolarizzazione sono considerati come detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni inerenti a cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazione legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute.

     3. Qualora una posizione inerente a cartolarizzazione sia oggetto di una protezione del credito finanziata o non finanziata, il fattore di ponderazione del rischio da applicare a tale posizione può essere modificato conformemente agli articoli da 90 a 93, in combinato disposto con l'allegato IX.

     4. Fatti salvi l'articolo 57, lettera r) e l'articolo 66, paragrafo 2, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75, lettera a).

 

     Art. 97.

     1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 96, una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna può essere utilizzata solo se l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea a tal fine dalle autorità competenti (in appresso «agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea»).

     2. Le autorità competenti riconoscono l'idoneità di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ai fini del paragrafo 1 solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell'articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all'allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nel campo delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato.

     3. Se un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità dell'agenzia esterna in questione per gli stessi fini senza procedere ad una propria valutazione.

     4. Le autorità competenti pubblicano una nota esplicativa relativa alla procedura di riconoscimento ed un elenco delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito idonee.

     5. Per essere utilizzata ai fini del paragrafo 1, la valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea deve conformarsi ai principi di credibilità e di trasparenza, quali enunciati nell'allegato IX, parte 3.

 

     Art. 98.

     1. Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, le autorità competenti stabiliscono a quali classi di merito di credito definite nell'allegato IX vadano associate le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito idonea. Le decisioni in questione sono obiettive e coerenti.

     2. Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.

 

     Art. 99.

     Qualora ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di un ente creditizio ai sensi dell'articolo 96 si utilizzino le valutazioni del merito di credito di un'agenzia esterna, ciò deve avvenire in maniera coerente e in conformità all'allegato IX, parte 3. Le valutazioni del merito di credito non devono essere utilizzate in maniera selettiva.

 

     Art. 100.

     1. In caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative che prevedano una clausola di rimborso anticipato, l'ente creditizio cedente calcola, conformemente all'allegato IX, un ulteriore importo dell'esposizione ponderato per il rischio, in relazione al rischio di un aumento, a seguito dell'attivazione della clausola di rimborso anticipato, dei livelli di rischio di credito ai quali è esposto.

     2. A tali fini, per «esposizione rotativa» si intende un'esposizione nella quale il saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite concordato e per clausola di rimborso anticipato si intende una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi.

 

     Art. 101.

     1. Un ente creditizio cedente che, in relazione ad una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 95 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o un ente creditizio promotore non fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un supporto superiore a quanto stabilito dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

     2. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, un ente creditizio cedente o promotore non si conforma al paragrafo 1, l'autorità competente gli impone quanto meno di detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate. L'ente creditizio rende noto pubblicamente di aver fornito supporto extracontrattuale e l'impatto di tale supporto sul patrimonio di vigilanza.

 

Sezione 4

Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo

 

     Art. 102.

     1. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi di detenere fondi propri a fronte del rischio operativo, conformemente ai metodi illustrati agli articoli 103, 104 e 105.

     2. Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 104 non possono tornare ad utilizzare il metodo di cui all'articolo 103, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

     3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli enti creditizi che utilizzano il metodo di cui all'articolo 105 non possono tornare ad utilizzare i metodi di cui agli articoli 103 o 104, eccetto qualora sia dimostrato che vi è un legittimo motivo e previa approvazione delle autorità competenti.

     4. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una combinazione dei due metodi, in conformità all'allegato X, parte 4.

 

     Art. 103.

     Secondo il metodo base, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo equivale ad una determinata percentuale di un indicatore rilevante, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 1.

 

     Art. 104.

     1. In base al metodo standardizzato, gli enti creditizi suddividono le loro attività in aree di attività, conformemente all'allegato X, parte 2.

     2. Per ciascuna area di attività, gli enti creditizi calcolano un requisito patrimoniale relativo al rischio operativo espresso come una determinata percentuale di un indicatore rilevante, in conformità ai parametri stabiliti nell'allegato X, parte 2.

     3. Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore rilevante alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo come indicato nell'allegato X, parte 2, punti da 5 a 11.

     4. Nel metodo standardizzato, il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo è la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo di tutte le singole aree di attività.

     5. I parametri del metodo standardizzato sono individuati nell'allegato X, parte 2.

     6. Per poter utilizzare il metodo standardizzato, gli enti creditizi devono soddisfare i criteri di cui all'allegato X, parte 2.

 

     Art. 105.

     1. Gli enti creditizi possono utilizzare metodi avanzati di misurazione basati sui propri sistemi di misurazione del rischio operativo, a condizione che l'autorità competente autorizzi esplicitamente l'utilizzo dei modelli di cui trattasi per il calcolo del requisito patrimoniale.

     2. Gli enti creditizi dimostrano alle loro autorità competenti di soddisfare i criteri di idoneità di cui all'allegato X, parte 3.

     3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti delle diverse entità giuridiche collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

     4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3 siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

 

Sezione 5

Grandi fidi

 

     Art. 106.

     1. Ai fini della presente sezione, per fidi si intende qualsiasi voce dell'attivo e qualsiasi voce fuori bilancio di cui alla sezione 3, sottosezione 1, senza i fattori di ponderazione del rischio o le categorie di rischio ivi contemplate.

     I fidi derivanti dalle voci di cui all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III. Ai fini della presente sezione si applica altresì l'allegato III, parte 2, punto 2.

     Previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché detti fondi propri non rientrino nei fondi propri dell'ente creditizio ai fini dell'articolo 75 o nel calcolo degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari.

     2. I fidi non comprendono:

     a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

     b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima.

 

     Art. 107.

     Ai fini dell'applicazione della presente sezione, per enti creditizi si intendono:

     a) gli enti creditizi, comprese le loro succursali in paesi terzi;

     b) tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione di ente creditizio e sono state autorizzate in un paese terzo.

 

     Art. 108.

     Il fido di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

 

     Art. 109.

     Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alla presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

 

     Art. 110.

     1. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi.

     Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

     a) notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 20 % rispetto all'ultima comunicazione;

     b) notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

     2. Fatta eccezione per il caso di enti creditizi che si avvalgono dell'articolo 114 per il riconoscimento delle garanzie reali nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi esentati in virtù dell'articolo 113, paragrafo 3, lettere da a) a d) e da f) a h) possono essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 1 e la notifica prevista al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettere e) e i) ed agli articoli 115 e 116.

     L'ente creditizio che si avvalga del disposto del presente paragrafo conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

     3. Gli Stati membri possono esigere che gli enti creditizi analizzino i loro fidi nei confronti dei datori di garanzie reali per possibili concentrazioni e, se del caso, prendano misure o notifichino all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.

 

     Art. 111.

     1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

     2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o la filiazione dell'ente creditizio e/o una o più filiazioni dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20 % se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato bancario europeo del tenore di tali misure o procedure.

     3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

     4. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio rispetta costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

 

     Art. 112.

     1. Ai fini degli articoli da 113 a 117, il termine «garanzia» comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi degli articoli da 90 a 93 diversi dalle credit linked note.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora, ai sensi degli articoli da 113 a 117, possa essere consentito il riconoscimento di una protezione del credito finanziata o non finanziata, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti minimi, stabiliti dagli articoli da 90 a 93 ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83.

     3. Qualora un ente creditizio si avvalga dell'articolo 114, paragrafo 2, il riconoscimento della protezione del credito finanziata è soggetto ai requisiti pertinenti di cui agli articoli da 84 a 89.

 

     Art. 113.

     1. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti all'articolo 111.

     2. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione dell'articolo 111 paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre filiazioni dell'impresa madre e alle proprie filiazioni, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

     3. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 111 i fidi seguenti:

     a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

     b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

     c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

     d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o enti del settore pubblico o da questi garantiti, laddove ai crediti non garantiti nei confronti del soggetto ai quali il fido viene concesso o dal quale è garantito si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

     e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali non menzionati alla precedente lettera a), denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;

     f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali da organizzazioni internazionali, da banche multilaterali di sviluppo o dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali degli Stati membri, o da enti del settore pubblico, laddove tali titoli rappresentano crediti nei confronti dell'emittente ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83;

     g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;

     h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente creditizio che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

     i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;

     j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità all'allegato VI, parte 1, punto 85, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al punto precitato;

     k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

     l) obbligazioni garantite definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70;

     m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 122, paragrafo 1, fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

     n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

     o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da garanzie reali su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f);

     p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione;

     q) i seguenti crediti, laddove si applicherebbe loro un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83 e limitatamente al 50 % del valore degli immobili in questione:

     i) fidi garantiti da ipoteche su uffici o locali per il commercio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente concessi su uffici o locali per il commercio;

     ii) fidi relativi ad operazioni di leasing immobiliare su uffici o locali per il commercio.

     Ai fini del punto ii), fino al 31 dicembre 2011, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire agli enti creditizi di riconoscere il 100 % del valore dell'immobile di cui trattasi. Al termine di tale periodo, il trattamento in questione è riesaminato. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale trattamento preferenziale;

     r) 50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II;

     s) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20 % del loro importo;

     t) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale l'esposizione può essere assunta soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3.

     Rientrano nella lettera g) anche il contante ricevuto nell'ambito di uno strumento collegato al merito di credito emesso dall'ente creditizio e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente creditizio o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione in bilancio riconosciuto ai sensi degli articoli da 90 a 93.

     Ai fini della lettera o), i valori mobiliari costituiti in garanzia reale sono valutati al prezzo di mercato, offrono un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, sono quotati in borsa o sono effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di titoli di debito emessi da enti, da amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera f) e nel caso di titoli di debito emessi dalle banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle alle quali si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta. I valori mobiliari costituiti in garanzia reale non possono costituire fondi propri degli enti creditizi.

     Ai fini della lettera p), il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della lettera p), si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore.

     Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le esenzioni concesse ai sensi della lettera s) in modo da garantire che esse non inducano distorsioni della concorrenza.

 

     Art. 114.

     1. Fatto salvo il paragrafo 3, per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali consentite dall'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o), possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui agli articoli da 90 a 93, di utilizzare un valore inferiore a quello del fido, purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti integralmente.

     A questi fini per «valore dell'esposizione corretto integralmente» si intende il valore calcolato ai sensi degli articoli da 90 a 93, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata (E*).

     Quando il presente paragrafo si applica ad un ente creditizio, l'articolo 113, paragrafo 3, lettere f), g), h) e o) non si applica all'ente creditizio in questione.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, un ente creditizio che, ai sensi degli articoli da 84 a 89, sia autorizzato ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una classe di esposizioni, può essere autorizzato, qualora sia in grado, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, di stimare gli effetti delle garanzie reali finanziarie sui suoi fidi separatamente da altri aspetti inerenti alle perdite in caso di inadempimento, a tenere conto di tali effetti nel calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3.

     Le autorità competenti accertano l'adeguatezza delle stime prodotte dall'ente creditizio al fine di ridurre il valore dei fidi per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 111.

     Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare le stime interne degli effetti delle garanzie reali finanziarie deve farlo con modalità ritenute coerenti con il metodo adottato nel calcolo dei requisiti patrimoniali.

     Un ente creditizio autorizzato a norma degli articoli da 84 a 89 ad utilizzare stime interne delle perdite in caso di inadempimento e dei fattori di conversione per una determinata classe di esposizioni, che non calcoli il valore dei suoi fidi utilizzando il metodo di cui al primo comma, può essere autorizzato ad utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1 o l'esenzione di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), per il calcolo del valore dei fidi. Un ente creditizio può utilizzare uno solo di questi due metodi.

     3. Un ente creditizio autorizzato ad utilizzare i metodi illustrati ai paragrafi 1 e 2 per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3 effettua prove di stress periodiche sulle sue concentrazioni di rischio di credito, compreso per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

     Queste prove di stress periodiche devono riguardare i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente creditizio, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di crisi.

     L'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

     Qualora da una simile prova di stress risulti che il valore di realizzo di una garanzia reale accettata è inferiore a quanto sarebbe consentito tenere in conto ai sensi dei paragrafi 1 o 2, il valore della garanzia che può essere riconosciuto per il calcolo del valore dei fidi ai fini dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, è ridotto di conseguenza.

     Tali enti creditizi includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

     a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra i fidi e tutte le protezioni creditizie ad essi relative;

     b) le politiche e le procedure volte a risolvere una situazione per la quale la prova di stress indica che esiste un valore di realizzo di una garanzia accettata inferiore a quello preso in considerazione ai paragrafi 1 e 2;

     c) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con particolare riferimento alle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio nei confronti di un unico emittente di valori mobiliari accettati come garanzia reale.

     4. Quando gli effetti delle garanzie reali sono riconosciuti ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.

 

     Art. 115.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del 20 % ai sensi degli articoli da 78 a 83. Gli Stati membri possono tuttavia attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 111, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e un fattore di ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente e sempre che detti strumenti di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

 

     Art. 116.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera i) e dell'articolo 115, paragrafo 2, gli Stati membri possono attribuire un fattore di ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti, indipendentemente dalla loro durata.

 

     Art. 117.

     1. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da una garanzia reale su valori emessi da un terzo alle condizioni definite all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), gli Stati membri possono:

     a) considerare il fido come concesso al garante e non al cliente; oppure

     b) considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito all'articolo 113, paragrafo 3, lettera o), è garantito da una garanzia reale alle condizioni ivi menzionate.

     2. Nei casi in cui gli Stati membri applicano il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a):

     a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella del fido, l'importo del fido che si presume garantito sarà calcolato conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui all'allegato VIII;

     b) un disallineamento tra la durata del fido e la durata della protezione sarà trattato conformemente alle disposizioni sul trattamento dei disallineamenti di durata di cui all'allegato VIII;

     c) la copertura parziale può essere ammessa conformemente al trattamento di cui all'allegato VIII.

 

     Art. 118.

     Qualora in virtù dell'articolo 69, paragrafo 1, un ente creditizio sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente sezione, su base individuale o subconsolidata, o qualora ad un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 70, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

 

     Art. 119.

     Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, accompagnandola eventualmente con adeguate proposte.

 

Sezione 6

Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

 

     Art. 120.

     1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe.

     2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività costituisca il prolungamento diretto dell'attività bancaria o consista in servizi ausiliari della suddetta, quali il leasing, il factoring, la gestione dei fondi comuni d'investimento, la gestione di servizi informatici o attività analoghe, non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

     3. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

 

     Art. 121.

     Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dall'articolo 120, paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva n. 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo.

 

     Art. 122.

     1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle imprese di assicurazione di cui alle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE o nelle imprese di riassicurazione di cui alla direttiva n. 98/78/CE i limiti di cui dall'articolo 120, paragrafi 1 e 2.

     2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati all'articolo 120, paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti siano coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo richiesto dall'articolo 75. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati all'articolo 120, paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri è l'eccedenza di importo più elevato.

 

CAPO 3

Processo interno di valutazione degli enti creditizi

 

     Art. 123.

     Gli enti creditizi dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare e mantenere in permanenza l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.

     Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi.

 

CAPO 4

Vigilanza e comunicazione da parte delle autorità competenti

 

Sezione 1

Vigilanza

 

     Art. 124.

     1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'allegato XI, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi per conformarsi alla presente direttiva e valutano i rischi ai quali gli enti creditizi sono o potrebbero essere esposti.

     2. Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

     3. Sulla base del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.

     4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente creditizio di cui trattasi, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

     5. Il riesame e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti creditizi al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, la cui entità è stabilita dalle autorità competenti e non deve variare da un ente creditizio all'altro, è richiesta l'adozione di misure.

 

     Art. 125.

     1. Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

     2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

 

     Art. 126.

     1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

     Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

     2. Quando più enti creditizi autorizzati nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

     3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

     4. Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.

 

     Art. 127.

     1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

     2. Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una filiazione, nella vigilanza su base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti all'articolo 73, paragrafo 1, lettere b) e c), le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (filiazione) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

     3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 137. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.

 

     Art. 128.

     Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

 

     Art. 129.

     1. In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE esegue i compiti seguenti:

     a) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;

     b) la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, compreso in relazione alle attività di cui all'articolo 124, in collaborazione con le autorità competenti interessate.

     2. Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105 nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

     Le domande di cui al primo comma sono presentate esclusivamente all'autorità competente di cui al paragrafo 1.

     Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta sulla domanda. Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

     Il periodo di cui al comma 3 inizia il giorno della ricezione della domanda completa da parte dell'autorità competente di cui al paragrafo 1. Quest'ultima trasmette senza indugi la domanda completa alle altre autorità competenti.

     In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 decide in merito alla domanda. Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi. La decisione viene trasmessa al richiedente e alle altre autorità competenti dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.

     Le decisioni di cui al terzo e quinto comma sono riconosciute come determinanti ed applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

 

     Art. 130.

     1. Qualora all'interno di un gruppo bancario si verifichi una situazione di emergenza che possa compromettere la stabilità del sistema finanziario, in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione 2, avvertono non appena possibile le autorità di cui all'articolo 49, lettera a) e all'articolo 50. Tale obbligo si applica a tutte le autorità competenti responsabili per un determinato gruppo in base agli articoli 125 e 126 e alle autorità competenti di cui all'articolo 129, paragrafo 1. Se possibile le autorità competenti usano specifici canali di comunicazione esistenti.

     2. Qualora necessiti di informazioni già comunicate ad un'altra autorità competente, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata contatta se possibile tale autorità, al fine di evitare una duplicazione delle notifiche alle varie autorità preposte all'esercizio della vigilanza.

 

     Art. 131.

     Al fine di agevolare e di rendere efficace la vigilanza, l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.

     Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.

     Le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad una filiazione di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza della filiazione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione viene informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato bancario europeo.

 

     Art. 132.

     1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra loro. Esse si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali o rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite loro dalla presente direttiva. A tale proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni rilevanti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

     Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro.

     In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.

     Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono in particolare quanto segue:

     a) identificazione della struttura di gruppo di tutti i principali enti creditizi appartenenti a un gruppo e individuazione delle autorità competenti degli enti creditizi del gruppo;

     b) procedure per la raccolta di informazioni dagli enti creditizi appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;

     c) sviluppi negativi che interessano enti creditizi o altre imprese appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti creditizi;

     d) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti in conformità alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

     2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza di enti creditizi controllati da un ente creditizio impresa madre nell'UE contattano ogniqualvolta possibile l'autorità competente di cui all'articolo 129, paragrafo 1, quando hanno bisogno di informazioni sull'attuazione dei metodi e delle metodologie menzionati nella presente direttiva che possono essere già a disposizione di tale autorità competente.

     3. Le autorità competenti interessate, prima di prendere una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:

     a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;

     b) principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 136 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 105.

     Ai fini della lettera b), l'autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata viene sempre consultata.

     Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

 

     Art. 133.

     1. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da filiazioni dell'impresa madre.

     Tuttavia, le autorità competenti possono prescrivere semplicemente il consolidamento proporzionale quando, a loro avviso, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, tenuto conto della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci viene chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

     Qualora le imprese siano legate da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 83/349/CEE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

     2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata esigono il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

     3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

 

     Art. 134.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 133, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

     a) quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

     b) quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie.

     Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva n. 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

     2. Allorché la vigilanza su base consolidata è prescritta in applicazione degli articoli 125 e 126, le imprese di servizi ausiliari e le società di gestione patrimoniale quali definite nella direttiva n. 2002/87/CE sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui all'articolo 133 e al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 135.

     Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

 

     Art. 136.

     1. Le autorità competenti esigono che ciascun ente creditizio che non soddisfa i requisiti della presente direttiva adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

     A tali fini, tra le misure a disposizione delle autorità competenti figurano le seguenti:

     a) obbligare gli enti creditizi a detenere fondi propri superiori al livello minimo fissato dall'articolo 75;

     b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto per conformarsi agli articoli 22 e 123;

     c) esigere che gli enti creditizi applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali;

     d) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti creditizi;

     e) chiedere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi di enti creditizi.

     L'adozione di tali misure è soggetta al capo 1, sezione 2.

     2. Le autorità competenti impongono un requisito patrimoniale specifico, superiore al livello minimo fissato dall'articolo 75, almeno agli enti creditizi che non soddisfano i requisiti fissati agli articoli 22, 109 e 123, o nei confronti dei quali è stata presa una decisione negativa circa gli elementi di cui all'articolo 124, paragrafo 3, se la semplice applicazione di altre misure non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato.

 

     Art. 137.

     1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi filiazioni, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi filiazioni.

     2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 1. Se la società di partecipazione mista o una delle filiazioni ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio filiazione, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 141.

 

     Art. 138.

     1. Fatto salvo il capo 2, sezione 5, gli Stati membri dispongono che qualora l'impresa madre di uno o più enti creditizi sia una società di partecipazione mista, le autorità competenti preposte alla vigilanza di detti enti creditizi esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra l'ente creditizio e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni.

     2. Le autorità competenti dispongono che gli enti creditizi mettano in atto adeguati processi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni con la società di partecipazione mista cui fanno capo e con le filiazioni di questa. Le autorità competenti dispongono che l'ente creditizio notifichi ogni altra operazione significativa intercorrente con le predette imprese, diversa dall'operazione di cui all'articolo 110. Tali procedure e operazioni significative sono sottoposte alla verifica delle autorità competenti.

     Qualora le operazioni intragruppo compromettano la posizione finanziaria di un ente creditizio, le autorità competenti preposte alla sua vigilanza adottano gli opportuni provvedimenti.

 

     Art. 139.

     1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni contemplate all'articolo 127, paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 124 a 138 ed al presente articolo.

     2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

     Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza degli articoli 125 e 126, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

     3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

     Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 137, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni contemplate all'articolo 127, paragrafo 3.

 

     Art. 140.

     1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

     2. Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito al capo 1, sezione 2.

     3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

 

     Art. 141.

     Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

 

     Art. 142.

     Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

 

     Art. 143.

     1. Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria con sede principale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

     La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nella Comunità o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.

     2. La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata definiti nel presente capo riguardo agli enti creditizi la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo. Il comitato riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione.

     L'autorità competente che effettua la verifica di cui al paragrafo 1, primo comma tiene conto di siffatte indicazioni. L'autorità competente consulta altresì il comitato prima di prendere una decisione.

     3. In mancanza di una vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano per analogia al predetto ente creditizio le disposizioni di cui alla presente direttiva o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti creditizi.

     Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.

     In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria.

     Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata fissati nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

 

Sezione 2

Comunicazione da parte delle autorità competenti

 

     Art. 144.

     Le autorità competenti comunicano le seguenti informazioni:

     a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;

     b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dalla legislazione comunitaria;

     c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per il riesame e la valutazione di cui all'articolo 124;

     d) fatte salve le disposizioni del capo 1, sezione 2, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro.

     Le informazioni comunicate ai sensi del primo comma sono tali da consentire un raffronto significativo dei metodi adottati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili da un'unica ubicazione elettronica.

 

CAPO 5

Informativa da parte degli enti creditizi

 

     Art. 145.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, ai fini della presente direttiva, gli enti creditizi pubblicano le informazioni indicate nell'allegato XII, parte 2.

     2. Il riconoscimento da parte delle autorità competenti, ai sensi del capo 2, sezione 3, sottosezioni 2 e 3 e dell'articolo 105, degli strumenti e delle metodologie di cui all'allegato XII, parte 3, è subordinato alla comunicazione da parte degli enti creditizi delle informazioni ivi indicate.

     3. Gli enti creditizi adottano una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti dai paragrafi 1 e 2 e si dotano di politiche che permettano loro di valutare l'adeguatezza della loro informativa, per quanto riguarda anche la sua verifica e la sua frequenza.

     4. Gli enti creditizi, se richiesti, dovrebbero illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. Se un impegno volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, vengono adottate misure nazionali. I costi amministrativi della spiegazione devono mantenersi ad un tasso adeguato all'entità del prestito.

 

     Art. 146.

     1. In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui all'allegato XII, parte 2, qualora tali informazioni, alla luce del criterio specificato nell'allegato XII, parte 1, punto 1, non siano considerate rilevanti.

     2. In deroga all'articolo 145, gli enti creditizi possono omettere di pubblicare una o più voci di cui all'allegato XII, parti 2 e 3, qualora tali voci includano informazioni che, alla luce dei criteri specificati nell'allegato XII, parte 1, punti 2 e 3, siano considerate esclusive o riservate.

     3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente creditizio interessato precisa nelle sue comunicazioni il fatto che determinate voci non sono pubblicate, la ragione della mancata pubblicazione, oltre a pubblicare informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che queste non siano da classificare come esclusive o riservate secondo i criteri definiti nell'allegato XII, parte I, punti 2 e 3.

 

     Art. 147.

     1. Gli enti creditizi pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 145 almeno su base annua. Le informazioni sono pubblicate non appena possibile.

     2. Gli enti creditizi stabiliscono inoltre se, alla luce dei criteri fissati nell'allegato XII, parte 1, punto 4, sia necessaria una pubblicazione più frequente di quella di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 148.

     1. Gli enti creditizi possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente ai requisiti in materia di informativa stabiliti all'articolo 145. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi.

     2. Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti creditizi per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto dell'articolo 145. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti creditizi indicano dove trovarle.

 

     Art. 149.

     Nonostante gli articoli da 146 a 148, gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dagli enti creditizi:

     a) che pubblichino una o più informazioni di cui all'allegato XII, parti 2 e 3;

     b) che pubblichino una o più informazioni con frequenza maggiore di quella annuale e che fissino termini per la pubblicazione;

     c) che utilizzino per le comunicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio;

     d) che ricorrano a strumenti di verifica specifici per le informazioni che non sono sottoposte alla revisione legale.

 

TITOLO VI

POTERI D'ATTUAZIONE

 

     Art. 150.

     1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la proposta che la Commissione può presentare ai sensi dell'articolo 62, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

     a) il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

     b) il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva ;

     c) l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

     d) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'articolo 2;

     e) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 9 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

     f) l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli 23 e 24 figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

     g) le materie nelle quali le autorità competenti si scambiano le informazioni, elencate all'articolo 42;

     h) gli adattamenti tecnici degli articoli da 56 a 67 e dell'articolo 74 a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

     i) la revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 79 e 86 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

     j) l'importo specificato all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 86, paragrafo 4, lettera a), all'allegato VII, parte 1, punto 5 e all'allegato VII, parte 2, punto 15 per tenere conto degli effetti dell'inflazione;

     k) l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo per determinare i valori delle esposizioni ai fini del titolo V, capo 2, sezione 3;

     l) l'adeguamento delle disposizioni degli allegati da V a XII, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza.

     2. La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2:

     a) precisazione dell'entità delle variazioni improvvise ed impreviste dei tassi di interesse di cui all'articolo 124, paragrafo 5;

     b) una riduzione temporanea del livello minimo di fondi propri fissato all'articolo 75 e/o dei fattori di ponderazione del rischio di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, per tener conto di circostanze specifiche;

     c) fatta salva la relazione di cui all'articolo 119, il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 4, ed agli articoli 113, 115 e 116;

     d) precisazione degli aspetti principali in relazione ai quali devono essere comunicati dati statistici aggregati ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d);

     e) precisazione del formato, della struttura, del contenuto e della data di pubblicazione annuale della comunicazione di cui all'articolo 144.

     3. Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.

     4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del periodo di due anni dall'adozione della presente direttiva ed entro il 1° aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni, in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, rinnovare le disposizioni in questione e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o, se precedente, della data di cui al presente paragrafo.

 

     Art. 151.

     1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione n. 2004/10/CE della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione n. 1999/ 468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione n. 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO 1

Disposizioni transitorie

 

     Art. 152.

     1. Gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente agli articoli da 84 a 89 detengono, durante il primo, il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 3, 4 e 5.

     2. Gli enti creditizi che applicano i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 105 per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo detengono, durante il secondo e il terzo periodo di dodici mesi successivi al 31 dicembre 2006, fondi propri di importo sempre superiore o uguale agli importi indicati ai paragrafi 4 e 5.

     3. Per il primo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 95 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/ CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva n. 2000/12/CE prima del 1° gennaio 2007.

     4. Per il secondo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari al 90 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/ CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva n. 2000/12/CE prima del 1° gennaio 2007.

     5. Per il terzo periodo di dodici mesi di cui al paragrafo 1, l'importo dei fondi propri è pari all'80 % dell'importo totale minimo dei fondi propri che l'ente creditizio dovrebbe detenere durante tale periodo ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 93/6/ CEE, conformemente a quanto disposto da tale direttiva e dalla direttiva n. 2000/12/CE prima del 1° gennaio 2007.

     6. Ai fini del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5 si prendono in considerazione gli importi dei fondi propri corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 2000/12/CE e dalla direttiva 93/6/CEE, prima del 1° gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente alla presente direttiva, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi degli articoli da 84 a 89 della presente direttiva, delle perdite attese e delle perdite inattese.

     7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, si applicano gli articoli da 68 a 73.

     8. Fino al 1° gennaio 2008 gli enti creditizi possono considerare che gli articoli del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1, relativi al metodo standardizzato, sono sostituiti dagli articoli da 42 a 46 della direttiva n. 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1° gennaio 2007.

     9. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione alle disposizioni della direttiva n. 2000/12/CE vale quanto segue:

     a) si applicano le disposizioni degli articoli da 42 a 46 di detta direttiva nel testo in vigore prima del 1° gennaio 2007;

     b) il «valore ponderato in base al rischio» di cui all'articolo 42, paragrafo 1, di detta direttiva corrisponde all'«importo dell'esposizione ponderato per il rischio»;

     c) le cifre risultanti dall'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 2, di detta direttiva sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

     d) i «derivati su crediti» sono inclusi nell'elenco delle voci che presentano un rischio pieno di cui all'allegato II di detta direttiva;

     e) il trattamento di cui all'articolo 43, paragrafo 3, di detta direttiva si applica agli strumenti derivati figuranti all'allegato IV di detta direttiva, che si tratti di voci di bilancio o di voci fuori bilancio e le cifre risultanti dal trattamento previsto nell'allegato III sono considerate come importi delle esposizioni ponderati per il rischio;

     10. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, in relazione al trattamento delle esposizioni per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato vale quanto segue:

     a) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 relativo all'attenuazione del rischio di credito non si applica;

     b) il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 4 relativo al trattamento della cartolarizzazione può non essere applicato dalle autorità competenti.

     11. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, il requisito patrimoniale relativo al rischio operativo di cui all'articolo 75, lettera d) è ridotto della percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle esposizioni dell'ente creditizio per il quale gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla facoltà di cui al paragrafo 8 ed il valore totale delle sue esposizioni.

     12. Qualora un ente creditizio calcoli gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 8 per tutte le sue esposizioni, si possono applicare gli articoli da 48 a 50 della direttiva n. 2000/12/CE relativi ai grandi fidi nel testo in vigore prima del 1° gennaio 2007.

     13. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8 i riferimenti agli articoli da 78 a 83 della presente direttiva s'intendono fatti agli articoli da 42 a 46 della direttiva n. 2000/12/CE nel testo in vigore prima del 1° gennaio 2007.

     14. Qualora venga esercitata la facoltà di cui al paragrafo 8, gli articoli 123, 124, 145 e 149 non si applicano prima della data ivi indicata.

 

     Art. 153.

     Nel calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing immobiliare relative a uffici o locali per il commercio situati nel loro territorio e rispondenti ai criteri enunciati all'allegato VI, parte 1, punto 54, le autorità competenti possono, fino al 31 dicembre 2012, autorizzare l'attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 50 % senza tuttavia che si applichi l'allegato VI, parte 1, punti 55 e 56.

     Fino al 31 dicembre 2010, le autorità competenti possono, per determinare la parte garantita di un prestito scaduto ai fini dell'allegato VI, riconoscere garanzie reali diverse da quelle ammissibili ai sensi degli articoli da 90 a 93.

     Fino al 31 dicembre 2012 nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.

 

     Art. 154.

     1. Fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti di ogni Stato membro possono, ai fini di cui all'allegato VI, parte 1, punto 61, fissare il numero di giorni di arretrato fino a 180 per le esposizioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 12 a 17 e da 41 a 43 con le controparti situate nel proprio territorio, ove le condizioni locali lo rendano appropriato. La cifra precisa può differire all'interno delle linee di prodotti.

     Le autorità competenti che non esercitano la facoltà di cui al primo comma in relazione alle esposizioni con le controparti situate nel proprio territorio possono fissare un numero più elevato di giorni per esposizioni con controparti situate nel territorio di altri Stati membri le cui autorità competenti hanno esercitato la facoltà. Il numero preciso si colloca tra 90 giorni e la cifra che le altre autorità competenti hanno fissato per esposizioni con tali controparti nel rispettivo territorio.

     2. Per gli enti creditizi che chiedono di poter utilizzare il metodo basato sui rating interni prima del 2010, previa autorizzazione delle autorità competenti, il requisito di utilizzo triennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a un anno fino al 31 dicembre 2009.

     3. Per gli enti creditizi che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle perdite in caso di inadempimento e/o dei fattori di conversione il requisito di utilizzo triennale prescritto all'articolo 84, paragrafo 4 può essere ridotto a due anni fino al 31 dicembre 2008.

     4. Fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti dei singoli Stati membri possono consentire agli enti creditizi di continuare ad applicare alle partecipazioni di cui all'articolo 57, lettera o) purché acquisite prima del 20 luglio 2006, il trattamento di cui all'articolo 38 della direttiva n. 2000/12/CE in quanto applicabile prima del 1° gennaio 2007.

     5. Fino al 31 dicembre 2010 la perdita media in caso di inadempimento ponderata per le esposizioni per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

     6. Fino al 31 dicembre 2017, le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dal trattamento secondo il metodo basato sui rating interni talune esposizioni in strumenti di capitale detenute al 31 dicembre 2007 da enti creditizi e da filiazioni nell'UE di enti creditizi nello Stato membro in questione.

     La posizione soggetta a esenzione è calcolata come numero di azioni detenute al 31 dicembre 2007 ed eventuali ulteriori azioni direttamente risultanti da tale portafoglio, a condizione che non aumentino la quota proporzionale di partecipazione.

     Se un'acquisizione aumenta la quota proporzionale di partecipazione in una data società, la parte eccedente non sarà ammessa all'esenzione. Quest'ultima non si applicherà neppure a quelle partecipazioni che, sebbene originariamente rientranti nell'esenzione, siano state cedute e successivamente riacquistate.

     Le esposizioni in strumenti di capitale cui si applicano le disposizioni transitorie sono assoggettate ai requisiti patrimoniali calcolati in conformità al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

     7. Fino al 31 dicembre 2011, nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio devono rispettare ai fini della definizione di inadempimento di cui all'allegato VII, parte 4, punto 44, per le esposizioni verso le controparti situate in tale Stato membro. Il termine è compreso tra 90 e 180 giorni, qualora ciò appaia opportuno in base alle condizioni locali. Per le esposizioni verso controparti di questo tipo situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

 

     Art. 155.

     Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore rilevante per l'area di attività «Negoziazione e vendite» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori rilevanti per tutte le sue aree di attività, calcolati conformemente all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».

 

CAPO 2

Disposizioni finali

 

     Art. 156.

     La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, verifica periodicamente se la presente direttiva considerata nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva n. 2006/49/CE, effetti significativi sul ciclo economico e, in base a tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive.

     Sulla base di tale analisi, e tenuto conto del contributo della Banca centrale europea, la Commissione elabora una relazione biennale e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte. I contributi provenienti dalle parti implicate nell'assunzione e nella concessione di crediti sono presi in debita considerazione nel redigere la relazione.

     Entro il 1° gennaio 2012 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e redige una relazione, con particolare attenzione per tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all'articolo 80, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 129, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio corredata da ogni proposta appropriata.

 

     Art. 157.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 22, 57, da 61 a 64, 66, da 68 a 106, 108, da 110 a 115, da 117 a 119, da 123 a 127, da 129 a 132, 133, 136, da 144 a 149, da 152 a 155 e agli allegati II, III e da V a XII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e quelle della presente direttiva.

     In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     3. Gli Stati membri applicano, dal 1° gennaio 2008, e non prima, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105.

 

     Art. 158.

     1. La direttiva n. 2000/12/CE, come modificata dalle direttive che figurano all'allegato XIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato XIII, parte B.

     2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIV.

 

     Art. 159.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 160.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

 

     1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

     2. Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)

     3. Leasing finanziario

     4. Servizi di pagamento

     5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)

     6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma

     7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

     a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

     b) cambi

     c) strumenti finanziari a termine e opzioni

     d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

     e) valori mobiliari

     8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

     9. Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e della rilevazione di imprese

     10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

     11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

     12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

     13. Servizi di informazione commerciale

     14. Locazione di cassette di sicurezza.

     I servizi e le attività di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari sono soggetti al mutuo riconoscimento ai sensi della presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C di tale direttiva.

 

 

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

 

     Rischio pieno

     — Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito

     — Derivati su crediti

     — Accettazioni

     — Girate su effetti non a nome di un altro ente creditizio

     — Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario

     — Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito

     — Attività acquistate con impegni di acquisto a termine secco

     — Depositi a termine contro termine (i forward forward deposit)

     — Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti

     — Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva n. 86/635/CEE

     — Altre operazioni a rischio pieno

 

     Rischio medio

     — Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)

     — Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito

     — Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito

     — Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno

     — Agevolazioni per l'emissione di effetti (Note issuance facilities (NIF)) e di credito rinnovabile (Revolving underwriting facilities (RUF))

     — Altre operazioni a rischio medio quali notificate alla Commissione

 

     Rischio medio/basso

     — Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi

     — Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno, che non siano revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso e che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore

     — Altre operazioni a rischio medio/basso quali notificate alla Commissione

 

     Rischio basso

     — Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata

     — Altre operazioni a rischio basso quali notificate alla Commissione.

 

 

ALLEGATO III

TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE DI STRUMENTI DERIVATI,

OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO, OPERAZIONI DI CONCESSIONE E

ASSUNZIONE DI TITOLI O MERCI IN PRESTITO, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO

A LUNGO TERMINE E OPERAZIONI DI MARGINAZIONE

 

PARTE 1

Definizioni

 

     Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

 

     Termini generali

     1. «Rischio di controparte (Counterparty Credit Risk — CCR)»: rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione.

     2. «Controparte centrale»: soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

 

     Tipi di operazioni

     3. «Operazioni con regolamento a lungo termine (Long Settlement Transactions)»: operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna che, come specificato contrattualmente, è posteriore di almeno la norma di mercato più bassa relativamente a questa operazione particolare e di oltre cinque giorni operativi alla data di negoziazione dell'operazione da parte dell'ente creditizio.

     4. «Operazioni di marginazione»: operazioni nelle quali un ente creditizio concede un credito in relazione all'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negozazione di titoli. Le operazioni non comprendono altri prestiti che siano coperti da garanzie reali in titoli.

 

     Panieri di compensazione, panieri di copertura e termini collegati

     5. «Paniere di compensazione (Netting Set)»: gruppo di operazioni concluse con una singola controparte, soggette ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della parte 7 del presente allegato e degli articoli da 90 a 93. Ai fini del presente allegato ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della parte 7 del presente allegato va considerata di per sè un paniere di compensazione.

     6. «Posizione di rischio (Risk Position)»: indicatore di rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del Metodo standardizzato di cui alla parte 5 sulla base di un algoritmo predeterminato.

     7. «Paniere di copertura (Hedging Set)»: gruppo di posizioni di rischio relative alle operazioni di un singolo paniere di compensazione per le quali solo il relativo saldo è rilevante ai fini del calcolo del valore dell'esposizione nell'ambito del Metodo standardizzato di cui alla parte 5.

     8. «Contratto di margine (Margin Agreement)»: accordo contrattuale o disposizioni di un accordo che impongono ad una controparte di fornire garanzie reali ad una seconda controparte qualora un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi un determinato livello.

     9. «Soglia di margine (Margin Threshold)»: importo massimo di un'esposizione in essere prima che una parte abbia il diritto di esigere una garanzia reale.

     10. «Periodo con rischio di margine (Margin Period of Risk)»: il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un paniere di compensazione delle operazioni con una controparte inadempiente e il momento in cui la posizione relativa è compensata per interruzione dei rapporti ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto.

     11. «Durata effettiva (Effective Maturity) secondo il metodo dei modelli interni di un paniere di compensazione con una durata superiore ad un anno»: rapporto tra la somma delle esposizioni attese nell'arco della durata delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'arco di un anno all'interno di un paniere di compensazione attualizzate al tasso di rendimento privo di rischio. Questa durata effettiva può essere aggiustata per tener conto del rischio di rinnovo della posizione (rollover risk) sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno.

     12. «Compensazione tra categorie diverse di prodotti (Cross-Product Netting)»: inclusione in uno stesso paniere di compensazione di operazioni riguardanti categorie diverse di prodotti, in conformità delle norme definite nel presente allegato.

     13. Ai fini della parte 5 per «Valore corrente di mercato (Current Market Value — CMV)» si intende il valore netto di mercato del portafoglio di operazioni incluse nel paniere di compensazione con la controparte. Ai fini del calcolo del valore corrente di mercato vengono presi in considerazione sia i valori di mercato positivi che quelli negativi.

 

     Distribuzioni

     14. «Distribuzione dei valori di mercato»: stima della distribuzione di probabilità dei valori netti di mercato delle operazioni all'interno di un paniere di compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale) sulla base dei valori di mercato realizzati fino al momento della stima.

     15. «Distribuzione delle esposizioni»: previsione della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori netti di mercato negativi.

     16. «Distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)»: distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori di mercato impliciti, come le volatilità implicite.

     17. «Distribuzione effettiva»: distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o realizzati, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio.

 

     Misure dell'esposizione e aggiustamenti

     18. «Esposizione corrente (Current Exposure)»: il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni all'interno di un paniere di compensazione con una controparte che sarebbe perso in caso di inadempimento della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di fallimento.

     19. «Esposizione di picco (Peak Exposure)»: percentile elevato della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

     20. «Esposizione attesa (Expected Exposure-EE)»: media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura precedente la scadenza dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

     21. «Esposizione attesa effettiva (Effective Expected Exposure-EE Effettiva) ad una data specifica»: esposizione massima attesa a quella data o a qualsiasi data precedente. In alternativa, può essere definita per una data specifica come il valore maggiore tra l'esposizione attesa a tale data e l'esposizione effettiva alla data precedente.

     22. «Esposizione positiva attesa (Expected Positive Exposure — EPE)»: media ponderata nel tempo delle esposizioni attese, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo. Nel calcolare il requisito patrimoniale minimo, la media viene determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione.

     23. «Esposizione positiva attesa effettiva (Effective Expected Positive Exposure — EPE Effettiva)»: media ponderata nel tempo delle esposizioni attese effettive, determinata per il primo anno o, se tutte le operazioni rientranti nel paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, per la durata del contratto dell'operazione con la durata più lunga all'interno del paniere di compensazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono l'incidenza relativa di ciascuna esposizione attesa sull'intero intervallo di tempo.

     24. «Aggiustamento della valutazione del credito (Credit Valuation Adjustment)»: aggiustamento alla valutazione intermedia di mercato (mid-market) del portafoglio di operazioni con una controparte. Questo aggiustamento riflette il valore di mercato del rischio di credito dovuto a qualsiasi inadempimento degli accordi contrattuali con una controparte. Esso può riflettere il valore di mercato del rischio di controparte o il valore di mercato del rischio di credito dell'ente creditizio e della controparte.

     25. «Aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (One-Sided Credit Valuation Adjustment)»: aggiustamento della valutazione del credito che riflette il valore di mercato del rischio di controparte nei confronti dell'ente creditizio, ma non riflette il valore di mercato del rischio di credito dell'ente creditizio nei confronti della controparte.

 

     Rischi connessi ai CCR

     26. «Rischio di rinnovo (Rollover Risk)»: importo per il quale è sottostimata l'esposizione positiva attesa quando si prevede di condurre operazioni future con una controparte su base continuativa. L'esposizione supplementare determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE.

     27. «Rischio generale di correlazione sfavorevole (General Wrong-Way Risk)»: insorge quando tra la PD di una controparte e i fattori di rischio generale di mercato vi è una correlazione positiva.

     28. «Rischio specifico di correlazione sfavorevole (Specific Wrong-Way Risk)»: insorge quando tra l'esposizione nei confronti di una particolare controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente creditizio si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la PD della controparte è elevata.

 

PARTE 2

Scelta del metodo

 

     1. Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli enti creditizi determinano il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui all'allegato IV secondo uno dei metodi illustrati nelle parti da 3 a 6. Gli enti creditizi non ammissibili al trattamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/49/CE non sono autorizzati a utilizzare il metodo di cui alla parte 4. Per determinare il valore delle esposizioni per quanto riguarda i contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, gli enti creditizi non sono autorizzati ad utilizzare il metodo di cui alla parte 4.

     L'uso combinato permanente dei metodi di cui alle parti da 3 a 6 è autorizzato all'interno di un gruppo, ma non per un unico soggetto giuridico. L'uso combinato dei metodi illustrati nelle parti 3 e 5 per un unico soggetto giuridico è autorizzato qualora uno dei metodi sia utilizzato per i casi di cui alla parte 5, punto 19.

     2. Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti creditizi possono determinare il valore delle esposizioni per:

      (i) i contratti di cui all'allegato IV;

      (ii) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

      (iii) concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;

      (iv) le operazioni di marginazione;

      (v) operazioni con regolamento a lungo termine;

     secondo il metodo del modello interno di cui alla parte 6.

     3. Un ente creditizio che acquisti derivati su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o dell'esposizione al rischio di controparte, può calcolare il proprio requisito patrimoniale per l'attività coperta in conformità dell'allegato VIII, parte 3, punti da 83 a 92 o, previa approvazione delle autorità competenti, in conformità dell'allegato VII, parte 1, punto 4, o dell'allegato VII, parte 4, punti da 96 a 104. In questi casi, il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti viene fissato pari a zero.

     4. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swap fuori portafoglio di negoziazione, qualora sia trattato alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente creditizio e soggetto al requisito patrimoniale per il rischio di credito per l'intero importo nozionale, è fissato pari a zero.

     5. Secondo tutti i metodi illustrati nelle parti da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori di esposizione calcolati per ciascun paniere di compensazione con tale controparte.

     6. Un valore zero dell'esposizione per il rischio di controparte può essere attribuito a contratti derivati, o alle operazioni di vendita con patto di riacquisto, alle operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, alle operazioni con regolamento a lungo termine e alle operazioni di marginazione in essere con una controparte centrale o che non sono state respinte da una controparte centrale. Inoltre un valore zero dell'esposizione può essere attribuito alle esposizioni per il rischio di credito verso controparti centrali risultanti da contratti derivati, od operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di marginazione o da altre esposizioni, determinate dalle autorità competenti, che l'ente creditizio ha in essere con la controparte centrale. Le esposizioni della controparte centrale per il rischio di controparte nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi da essa conclusi sono garantiti integralmente su base giornaliera.

     7. Le esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine possono essere determinate utilizzando uno dei metodi di cui alle parti da 3 a 6, indipendentemente dai metodi prescelti per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e le operazione di marginazione. Nel calcolare i requisiti patrimoniali per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti creditizi che utilizzano l'impostazione di cui agli articoli da 84 a 89 possono attribuire le ponderazioni dei rischi di cui agli articoli da 78 a 83 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.

     8. Per i metodi di cui alle parti 3 e 4 le autorità competenti devono provvedere affinché l'importo nozionale da prendere in considerazione dia un'indicazione adeguata del rischio insito nel contratto. Qualora, ad esempio, il contratto preveda una moltiplicazione dei flussi finanziari, l'importo nozionale deve essere adeguato per tener conto degli effetti di detta moltiplicazione sulla struttura di rischio di tale contratto.

 

PARTE 3

Metodo del valore di mercato (mark to market)

 

     Fase a): in base al valore corrente di mercato si ottiene il costo corrente di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

     Fase b): per calcolare l'esposizione per il rischio di credito potenziale futuro, tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo corrente di sostituzione gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti sono moltiplicati per le percentuali di cui alla tabella 1:

 

     Tabella 1 (1) (2)

Durata residua (3)

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Contratti su azioni

Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro

Contratti su merci diverse dai metalli preziosi

Fino ad un anno

0 %

1 %

6 %

7 %

10 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

0,5 %

5 %

8 %

7 %

12 %

Oltre cinque anni

1,5 %

7,5 %

10 %

8 %

15 %

 

(1) I contratti che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella presente tabella sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi.

(2) Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

(3) Per i contratti strutturati in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua sarebbe pari al periodo intercorrente fino alla prossima data. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.

 

     Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di applicare le percentuali specificate nella tabella 2 anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'allegato IV, punto 21 della direttiva n. 2006/49/CE per i contratti relativi a merci diverse dall'oro ai sensi del punto 3 dell'allegato IV della presente direttiva.

 

     Tabella 2

Durata residua

Metalli preziosi (eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli («SOFTS»)

Altri, compresi i prodotti energetici

Un anno o meno

2 %

2,5 %

3 %

4 %

Più di un anno ma non più di cinque anni

5 %

4 %

5 %

6 %

Oltre cinque anni

7,5 %

8 %

9 %

10 %

 

     Fase c): la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione creditizia potenziale futura corrisponde al valore dell'esposizione.

 

PARTE 4

Metodo dell'esposizione originaria

 

     Fase a): l'importo del capitale nozionale di ciascun contratto è moltiplicato per le percentuali di cui alla tabella 3:

 

     Tabella 3

Durata originaria (1)

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio e oro

Un anno o meno

0,5 %

2 %

Più di un anno ma non più di due anni

1 %

5 %

Incremento per ogni anno successivo

1 %

3 %

(1) Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

 

     Fase b): l'esposizione così ottenuta corrisponde al valore dell'esposizione.

 

PARTE 5

Metodo standardizzato

 

     1. Il metodo standardizzato (MS) può essere utilizzato solo per i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine. Il valore dell'esposizione è calcolato separatamente per ciascun paniere di compensazione. Esso è determinato, al netto delle garanzie, secondo la formula seguente:

     valore dell'esposizione = β*maxdCMV CMC;Σj|jΣiRPTij ΣlRPCljj|*CCRMjT

     dove

     CMV = valore corrente di mercato del portafoglio di operazioni che compongono il paniere di compensazione con la controparte, al lordo delle garanzie;

     CMV =Σi CMVi

     dove

     CMVi = valore corrente di mercato dell'operazione i;

     CMC = valore corrente di mercato delle garanzie assegnate al paniere di compensazione e

     CMC =Σl CMCl

     dove

     CMCl = valore corrente di mercato della garanzia collaterale l;

     i = indice che individua l'operazione

     l = indice che individua le garanzie

     j = indice che individua la categoria del paniere di copertura. Questi panieri di copertura corrispondono a fattori di rischio per i quali posizioni di rischio di segno opposto possono essere compensate per determinare una posizione di rischio netta sulla quale si basa quindi il calcolo dell'esposizione;

     RPTij = Posizione di rischio sull'operazione i con riferimento al paniere di copertura j;

     RPClj = posizione di rischio sulla garanzia l con riferimento al paniere di copertura j;

     CCRMj = Moltiplicatore CCR di cui alla tabella 5 con riferimento al paniere di copertura j;

     β = 1,4.

     La garanzia ricevuta dalla controparte è di segno positivo; la garanzia fornita alla controparte è di segno negativo.

     La garanzia riconosciuta per il presente metodo è limitata alla garanzia ammissibile ai sensi dell'allegato VIII, parte 1, punto 11, della presente direttiva e dell'allegato II, punto 9 della direttiva n. 2006/49/CE.

     2. Quando un'operazione con un profilo di rischio lineare relativa ad uno strumento derivato OTC prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro pagamento, la parte dell'operazione relativa al pagamento viene definita «componente pagamento» (payment leg). Le operazioni che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento consistono di due componenti pagamento. Le componenti pagamento consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione. Ai fini dei seguenti calcoli, gli enti creditizi possono trascurare il rischio relativo al tasso d'interesse per le componenti pagamento aventi una durata residua di meno di un anno. Gli enti creditizi possono trattare le operazioni che consistono di due componenti pagamento e sono denominate nella stessa valuta, come lo swap di tassi d'interesse, come un'unica operazione aggregata. Alle operazioni aggregate si applica il medesimo trattamento riservato alle componenti pagamento.

     3. Le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumenti finanziari sottostanti strumenti di capitale (compresi gli indici di borsa), oro, altri metalli preziosi o altre merci vengono abbinate ad una posizione di rischio relativa agli strumenti di capitale (o indici di borsa) o alle merci (compreso l'oro e gli altri metalli preziosi) corrispondenti e ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per la componente pagamento. Se la componente pagamento è denominata in una valuta straniera, essa è inoltre abbinata ad una posizione di rischio relativa alla valuta corrispondente.

     4. Le operazioni con un profilo di rischio lineare aventi come strumento sottostante un titolo di debito sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda il titolo di debito e ad un'altra posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per quanto riguarda la componente pagamento. Le operazioni con un profilo di rischio lineare che prevedono lo scambio di un pagamento contro un altro pagamento (compresi i contratti a termine sui tassi di cambio) sono abbinate ad una posizione di rischio relativa al tasso d'interesse per ciascuna componente pagamento. Se il titolo di debito sottostante è denominato in una valuta straniera, esso è abbinato ad una posizione di rischio relativa a tale valuta. Se la componente pagamento è denominata in una valuta straniera, essa è inoltre abbinata ad una posizione di rischio relativa a tale valuta. Il valore dell'esposizione attribuito ad un foreign exchange basis swap è pari a zero.

     5. Il valore di una posizione di rischio su un'operazione con profilo di rischio lineare è il valore nozionale effettivo (prezzo di mercato x quantità) degli strumenti finanziari sottostanti (comprese le merci) convertito nella valuta nazionale dell'ente creditizio, ad eccezione dei titoli di debito.

     6. Per i titoli di debito e per le componenti pagamento, il valore della posizione di rischio corrisponde al valore nozionale effettivo dei pagamenti lordi in essere (compreso l'importo nozionale) convertito nella valuta nazionale dell'ente creditizio e moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

     7. Il valore di una posizione di rischio su un credit default swap è il valore nozionale del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata residua del credit default swap.

     8. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario sottostante all'operazione, salvo qualora si tratti di un titolo di debito.

     9. Il valore di una posizione di rischio su un derivato OTC con un profilo di rischio non lineare (comprese opzioni e swaptions) il cui strumento sottostante sia un titolo di debito o una componente pagamento è uguale al valore nozionale effettivo equivalente al delta dello strumento finanziario o della componente pagamento, moltiplicato per la durata finanziaria modificata del titolo di debito o della componente pagamento, a seconda dei casi.

     10. Ai fini della determinazione di posizioni di rischio, le garanzie ricevute dalla controparte vanno trattate come un credito nei confronti della controparte nel quadro di un contratto derivato (posizione lunga), che scade oggi, mentre le garanzie fornite alla controparte vanno trattate come un'obbligazione nei confronti della controparte (posizione corta), che scade oggi.

     11. Gli enti creditizi possono utilizzare le seguenti formule per determinare il valore e il segno di una posizione di rischio:

     per tutti gli strumenti diversi dai titoli di debito:

     valore nozionale effettivo o

     equivalente al delta valore nozionale = pref V / p

     dove:

     pref = prezzo dello strumento sottostante espresso nella valuta di riferimento;

     V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare: valore dello strumento sottostante);

     p = prezzo dello strumento sottostante espresso nella stessa valuta di V;

     per i titoli di debito e le componenti di pagamento di tutte le operazioni:

     valore nozionale effettivo moltiplicato per la durata modificata, o

     valore nozionale effettivo equivalente al delta moltiplicato per la durata modificata

     V / r

     dove:

     V = valore dello strumento finanziario (nel caso di un'opzione: prezzo dell'opzione; nel caso di un'operazione con un profilo di rischio lineare: rispettivamente, valore dello strumento sottostante o della componente di pagamento);

     r = livello del tasso d'interesse.

     Se V è denominato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento, il derivato deve essere convertito nella valuta di riferimento moltiplicando per il pertinente tasso d'interesse.

     12. Le posizioni di rischio sono raggruppate in panieri di copertura. Per ciascun paniere di copertura, viene calcolata la posizione di rischio netta, vale a dire il valore assoluto della somma delle posizioni di rischio risultanti. Tale somma è denominata «posizione di rischio netta»ed è rappresentata da:

     |jΣi RPTij Σl RPCljj|

     nelle formule indicate al punto 1.

     13. Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su depositi ricevuti dalla controparte come garanzia reale, su componenti pagamento e titoli di debito ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva n. 2006/49/ CE, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore, si definiscono sei panieri di copertura per ciascuna valuta nei termini della tabella 4. I panieri di copertura sono definiti da una combinazione dei criteri «durata» e «tassi d'interesse di riferimento».

 

     Tabella 4:

 

Tassi d'interesse di riferimento titoli di Stato

Tassi d'interesse di riferimento diversi dai titoli di Stato

Durata

1 anno

1 anno

Durata

>1 — 5 anni

>1 — 5 anni

Durata

> 5 anni

> 5 anni

 

     14. Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su titoli di debito sottostanti o componenti pagamento, per le quali il tasso d'interesse è legato ad un tasso d'interesse di riferimento che riflette il livello generale dei tassi d'interesse del mercato, la durata residua è il lasso di tempo che intercorre fino al successivo riaggiustamento del tasso d'interesse.

     In tutti gli altri casi, si tratta della durata residua del titolo di debito sottostante o, nel caso di una componente pagamento, della durata residua dell'operazione.

     15. Per ciascun emittente di un titolo di debito di riferimento sottostante un credit default swap si definisce un solo paniere di compensazione.

     16. Per le posizioni di rischio relative al tasso d'interesse su depositi forniti come garanzia reale a una controparte, se la controparte non ha obblighi debitori residui a basso rischio specifico e su titoli di debito sottostanti ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva n. 2006/49/CE, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %, si definisce un paniere di copertura per ciascun emittente. Quando una componente pagamento replica un simile titolo di debito, si definisce anche un paniere di compensazione per ciascun emittente del titolo di debito di riferimento. Gli enti creditizi possono attribuire allo stesso paniere di compensazione posizioni di rischio sui titoli di debito di un determinato emittente o sui titoli di debito di riferimento dello stesso emittente replicati da componenti pagamento o sottostanti ad un credit default swap.

     17. Gli strumenti finanziari sottostanti diversi dai titoli di debito sono assegnati agli stessi panieri di copertura rispettivi solo se sono strumenti identici o simili. In tutti gli altri casi sono assegnati a panieri di copertura distinti. Ai fini del presente paragrafo si applicano i seguenti criteri:

     — per gli strumenti di capitale, si intendono per strumenti simili quelli relativi allo stesso emittente. Un indice di borsa è trattato come un emittente distinto;

     — per i metalli preziosi, si intendono per strumenti simili quelli relativi allo stesso metallo. Un indice relativo a metalli preziosi è trattato come una categoria distinta di metalli preziosi;

     — per l'energia elettrica, s'intendono per strumenti simili i diritti e gli obblighi di fornitura che si riferiscono alla stessa durata di carico nei periodi di punta o in quelli normali entro un intervallo di 24 ore;

     — per le merci, si intendono per strumenti simili quelli relativi alla stessa merce. Un indice relativo a merci è trattato come un indice distinto.

     18. I moltiplicatori CCR (CCRM) per le diverse categorie di panieri di copertura sono fissati qui sotto nella tabella 5.

 

     Tabella 5

 

Categorie di panieri di copertura

Moltiplicatore CCR (CCRM)

1

Tassi d'interesse

0,2 %

2

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito di riferimento sottostanti ad un credit default swap e ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva n. 2006/49/CE, si applica un requisito patrimoniale dell'1,60 % o inferiore.

0,3 %

3

Tassi di interesse per le posizioni di rischio su titoli di debito o su titoli di debito di riferimento ai quali, in conformità della tabella 1 dell'allegato I della direttiva n. 2006/49/CE, si applica un requisito patrimoniale superiore all'1,60 %.

0,6 %

4

Tassi di cambio

2,5 %

5

Energia elettrica

4,0 %

6

Oro

5,0 %

7

Strumenti di capitale

7,0 %

8

Metalli preziosi (eccetto oro)

8,5 %

9

Altre merci (esclusi i metalli preziosi e l'energia elettrica)

10,0 %

10

Strumenti sottostanti ai derivati OTC che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra.

10,0 %

 

     Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC di cui al punto 10 della tabella 5 sono attribuiti ad un paniere di copertura distinto a seconda della categoria dello strumento sottostante.

     19. Per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti creditizi non possono determinare il delta o la durata finanziaria modificata con un modello convalidato dalle autorità competenti in materia di requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, le autorità competenti determinano il valore delle posizioni di rischio e dei CCRMj applicabili con criteri ispirati a prudenza. In alternativa, le autorità competenti possono richiedere l'utilizzo del metodo di cui alla parte 3. La compensazione non è riconosciuta: il valore dell'esposizione è calcolato come se ci fosse un paniere di compensazione che comprende solo la singola operazione.

     20. Un ente creditizio dispone di procedure interne per verificare, prima di inserire un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti applicabili di cui alla parte 7.

     21. Un ente creditizio che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII.

 

PARTE 6

Metodo dei modelli interni (IMM)

 

     1. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 i), o per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 ii), iii) e iv), ovvero per le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 da i) a iv). In ciascuno di tali casi possono essere incluse anche le operazioni di cui alla parte 2, punto 2 v). Fatta salva la parte 2, punto 1, secondo comma, gli enti creditizi possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. Per applicare l'IMM un ente creditizio deve soddisfare i requisiti illustrati nella presente parte.

     2. Previa approvazione delle autorità competenti, l'attuazione dell'IMM può essere effettuata sequenzialmente su diversi tipi di operazioni, e nel corso di tale periodo un ente creditizio può utilizzare metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. Fatto salvo il resto della presente parte, gli enti creditizi non sono tenuti ad utilizzare un tipo specifico di modello.

     3. Per tutte le operazioni relative ad uno strumento derivato OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali un ente creditizio non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare l'IMM, l'ente creditizio utilizza i metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5. L'uso combinato di tali due metodi è autorizzato su base permanente all'interno di un gruppo. L'uso combinato di tali due metodi per un unico soggetto giuridico è ammesso solo se uno dei metodi è utilizzato per i casi indicati nella parte 5, punto 19.

     4. Gli enti creditizi che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella parte 3 o nella parte 5, salvo per validi motivi debitamente comprovati e previa approvazione delle autorità competenti. Se un ente creditizio cessa di soddisfare i requisiti previsti nella presente parte, presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno all'adempienza ovvero dimostra che l'effetto dell'inadempienza non è significativo.

 

     Valore dell'esposizione

     5. Il valore dell'esposizione è calcolato per ogni paniere di compensazione. Il modello è volto a stimare la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione attribuibili alle variazioni delle variabili del mercato, come i tassi di interesse, i tassi di cambio, ecc. Il modello calcola quindi il valore dell'esposizione per il paniere di compensazione a ciascuna data futura in funzione delle variazioni delle variabili di mercato. Per le controparti le cui esposizioni sono garantite dalla costituzione di margini (margined counterparties), il modello può inoltre tenere conto delle variazioni future del valore delle garanzie reali.

     6. Gli enti creditizi possono includere le garanzie reali finanziarie ammissibili definite nell'allegato VIII, parte 1, punto 11, della presente direttiva e nell'allegato II, punto 9, della direttiva n. 2006/49/CE nelle loro stime della distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, se per le garanzie sono soddisfatti i requisiti quantitativi, qualitativi e numerici dell'IMM.

     7. Il valore dell'esposizione è calcolato come il prodotto di alfa ed EPE Effettiva:

     Valore dell'esposizione = α × EPE Effettiva

     dove:

     Alfa (α) è pari a 1,4, ma le autorità di vigilanza possono prescrivere un valore di α superiore, e l'EPE Effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (Expected exposure — EEt) come l'esposizione media ad una data futura t, laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato. Nel modello interno l'EE viene stimata ad una serie di date future t1, t2, t3…

     8. L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:

     EEtk effettiva = max(EEtk-1effettiva; EEtk effettiva)

     dove:

     la data corrente è indicata come t0 e l'EEt0 effettiva equivale all'esposizione corrente.

     9. A questo proposito l'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono il paniere di compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti del paniere di compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:

     (Omissis)

     dove:

     i fattori di ponderazione Δtk = tk — tk-1 consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.

     10. Le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sono calcolate sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile «non normalità» di tale distribuzione.

     11. Gli enti creditizi possono utilizzare una misura più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui sopra, per tutte le controparti.

     12. In deroga al punto 7, le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi, fatta salva una soglia minima di 1,2, ad utilizzare stime interne di α, dove α equivale al rapporto tra il capitale economico quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale economico determinato sulla base dell'EPE (denominatore). Al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso. Gli enti creditizi devono dimostrare che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza stocastica dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.

     13. Un ente creditizio garantisce che il numeratore e il denominatore di α siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato deve basarsi sull'approccio interno all'ente creditizio per il calcolo del capitale economico, essere adeguatamente documentato ed essere soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti creditizi rivedono le loro stime almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti creditizi valutano altresì il rischio di modello.

     14. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella simulazione congiunta del rischio di mercato e di credito dovrebbero essere subordinate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.

     15. Se il paniere di compensazione è soggetto ad un contratto di margine, gli enti creditizi utilizzano una delle seguenti misure di EPE:

     a) EPE effettiva senza tenere conto del contratto di margine;

     b) la soglia fissata nel contratto di margine, qualora positiva, più una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine. La maggiorazione è pari all'incremento atteso dell'esposizione relativa ad ogni paniere di compensazione ipotizzando l'esposizione corrente pari a zero nell'arco del periodo con rischio di margine. Il periodo utilizzato a tal fine deve essere pari ad almeno cinque giorni operativi per i panieri di compensazione costituiti esclusivamente da operazioni repo soggette ad adeguamento giornaliero dei margini e a rivalutazione giornaliera, e dieci giorni operativi per tutti gli altri panieri di compensazione;

     c) se nello stimare l'esposizione attesa il modello interno riflette gli effetti della marginazione, la misura dell'esposizione attesa ottenuta in base al modello può essere utilizzata direttamente nell'equazione di cui al punto 8, previa approvazione delle autorità competenti.

     Requisiti minimi per i modelli per il calcolo dell'EPE

     16. Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i requisiti operativi illustrati ai punti da 17 a 41:

 

     Controllo del rischio di controparte

     17. L'ente creditizio dispone di un'unità di controllo, responsabile della elaborazione e messa in opera del suo sistema di gestione del rischio di controparte, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello interno. Questa unità controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza le relazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. Tale unità è indipendente da quelle preposte all'erogazione del credito e all'attività di negoziazione e sottratta ad ogni indebita influenza; essa è dotata di un numero sufficiente di dipendenti e riferisce direttamente all'alta direzione dell'ente creditizio. L'attività di tale unità è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente creditizio. I risultati da essa prodotti costituiscono pertanto parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio generale dell'ente creditizio.

     18. Un ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi di gestione del rischio di controparte concettualmente solidi e applicati con correttezza. Un quadro di riferimento valido per la gestione del rischio di controparte include l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio.

     19. Le politiche di gestione del rischio di un ente creditizio tengono conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che possono essere associati al rischio di controparte. L'ente creditizio non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito e tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente. Questi rischi sono gestiti nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie), sia a livello di impresa.

     20. Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione di un ente creditizio partecipano attivamente al processo di controllo del rischio di controparte, che considerano un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate significative risorse umane. L'alta direzione è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati. L'alta direzione tiene inoltre conto delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e è a conoscenza di come tali aspetti sono integrati nel modello.

     21. Le segnalazioni quotidiane relative alle esposizioni di un ente creditizio al rischio di controparte sono verificate da dirigenti che abbiano un'anzianità ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente creditizio al rischio di controparte.

     22. Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente creditizio secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente compresi dai responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione e dall'alta direzione.

     23. Per misurare il rischio di controparte, un ente creditizio misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. L'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente creditizio calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura (potential future exposure — PFE) all'intervallo di confidenza che ha scelto. L'ente creditizio tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori, di mercati, ecc.

     24. Un ente creditizio mette in atto un programma sistematico e rigoroso di prove di stress, che integra l'analisi del rischio di controparte basata sui risultati giornalieri del suo modello di misurazione del rischio. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente dall'alta direzione e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dalla direzione e dal consiglio di amministrazione in materia di rischio di controparte. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, vengono immediatamente adottate le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.

     25. Un ente creditizio dispone di una procedura consolidata per garantire l'osservanza della documentazione complessiva inerente alle politiche e al sistema dei controlli e delle procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di gestione del rischio di controparte. Il sistema di gestione del rischio di controparte di un ente creditizio è adeguatamente documentato e fornisce una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il rischio di controparte.

     26. Nell'ambito del suo processo di revisione interna, un ente creditizio procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del rischio di controparte. Tale verifica include sia le attività delle unità operative di cui al punto 17, sia quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio di controparte. La verifica del processo globale di gestione del rischio di controparte è effettuata ad intervalli regolari e riguarda in particolare quanto meno i seguenti aspetti:

     a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del rischio di controparte;

     b) l'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di controparte;

     c) l'integrazione delle misure del rischio di controparte nella gestione quotidiana del rischio;

     d) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio (risk pricing models) e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

     e) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del rischio di controparte;

     f) la portata dei rischi di controparte rilevati dal modello di misurazione del rischio;

     g) l'integrità del sistema informativo di gestione dei dati;

     h) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al rischio di controparte;

     i) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

     j) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;

     k) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;

     l) la verifica.

 

     Verifica dell'utilizzo a fini interni

     27. La distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva deve essere strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del rischio di controparte dell'ente creditizio. I risultati del modello interno hanno di conseguenza una funzione essenziale nell'autorizzazione dei crediti, nella gestione del rischio di controparte, nell'allocazione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente creditizio.

     28. Un ente creditizio conserva le registrazioni relative all'utilizzo a fini interni dei modelli interni per la determinazione della distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte. L'ente creditizio dimostra quindi di aver utilizzato per almeno un anno, prima dell'approvazione delle autorità competenti, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti minimi indicati nella presente parte ai fini del calcolo delle distribuzioni delle esposizioni su cui si basa il calcolo della sua esposizione positiva attesa.

     29. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al rischio di controparte è parte integrante di un quadro di riferimento per la gestione del rischio di controparte che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna di tale rischio. Il quadro di riferimento in questione comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito (mediante l'aggregazione delle esposizioni verso la controparte e di altre esposizioni creditizie) e l'allocazione interna del capitale. Oltre all'EPE, un ente creditizio misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente creditizio misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se un ente creditizio utilizza altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per stimare l'EPE.

     30. Un ente creditizio deve avere la capacità di sistema di stimare l'esposizione attesa su base giornaliera, se necessario, fatto salvo qualora dimostri alle autorità competenti che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti. Esso calcola l'esposizione attesa lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di liquidità e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.

     31. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata (non soltanto sull'orizzonte di un anno) di tutti i contratti all'interno del paniere di compensazione. L'ente creditizio dispone di procedure per l'identificazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione viene preso in considerazione nel modello interno dell'ente creditizio per il calcolo del capitale.

 

     Prove di stress

     32. Un ente creditizio dispone di valide procedure per la realizzazione delle prove di stress utilizzate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale per il rischio di controparte. Queste misure sono raffrontate alla misura dell'EPE e sono considerate dall'ente creditizio parte integrante del processo di cui all'articolo 123. Le prove di stress individuano inoltre gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

     33. L'ente creditizio sottopone le sue esposizioni al rischio di controparte a prove di stress, volte tra l'altro a testare congiuntamente i fattori di rischio di mercato e di credito. Le prove di stress relative al rischio di controparte prendono in considerazione il rischio di concentrazione (nei confronti di un'unica controparte o di gruppi di controparti), il rischio di correlazione tra rischio di mercato e rischio di credito ed il rischio che la liquidazione delle posizioni di una controparte provochi un movimento del mercato. Esse prendono inoltre in considerazione l'impatto di simili movimenti del mercato sulle posizioni dell'ente creditizio ed integrano tale impatto nella valutazione del rischio di controparte.

 

     Rischio di correlazione sfavorevole

     34. Gli enti creditizi prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale di correlazione sfavorevole.

     35. Un ente creditizio dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.

 

     Integrità del processo di modellizzazione

     36. Il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente. Tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di marginazione e gli accordi di compensazione. Le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Il processo di riconoscimento degli accordi di compensazione richiede il visto di giuristi per verificare l'applicabilità giuridica della compensazione; il visto viene immesso nella base dati da un'unità indipendente. La trasmissione al modello dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è anch'essa soggetta a revisione interna e l'ente creditizio mette in atto procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.

     37. Il modello utilizza i dati correnti di mercato per il calcolo delle esposizioni correnti. Quando si utilizzano dati storici per stimare la volatilità e le correlazioni, i dati si riferiscono ad almeno tre anni e sono aggiornati con cadenza trimestrale, o più frequente se le condizioni del mercato lo giustificano. I dati riguardano l'intera gamma delle condizioni economiche, come ad esempio un intero ciclo economico. Un'unità indipendente dall'unità operativa convalida la quotazione da questa determinata. I dati sono acquisiti in maniera indipendente dalle aree di attività, immessi nel modello interno in maniera tempestiva e completa e conservati in una base dati sicura, soggetta a controlli formali periodici. Un ente creditizio dispone inoltre di una procedura consolidata di verifica dell'integrità dei dati al fine di depurarli da osservazioni errate e/o anomale. Se il modello si basa su approssimazioni dei dati di mercato, anche per prodotti nuovi per i quali possono non essere disponibili dati storici relativi a tre anni, le politiche interne individuano le approssimazioni adeguate e l'ente creditizio dimostra empiricamente che l'approssimazione utilizzata fornisce una rappresentazione prudente del rischio sottostante in condizioni di mercato sfavorevoli. Se il modello tiene conto dell'effetto delle garanzie reali sulle fluttuazioni del valore di mercato del paniere di compensazione, l'ente creditizio dispone di dati storici adeguati per modellizzare la volatilità delle garanzie reali.

     38. Il modello è soggetto ad un processo di convalida. Tale processo si riflette in maniera esplicita nelle politiche e procedure dell'ente creditizio. Il processo di convalida specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi non sono più rispettate e si rischia di sottostimare l'EPE. Il processo di convalida include un riesame della completezza del modello.

     39. Un ente creditizio sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EPE quando tali rischi assumono un peso significativo. Le procedure includono quanto di seguito illustrato:

     a) l'ente creditizio identifica e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole;

     b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare la stima dell'EPE in un periodo di un anno e l'EPE nell'arco della durata dell'esposizione;

     c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, l'ente creditizio raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e/o conserva i dati che consentano tali raffronti.

     40. Un ente creditizio dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un paniere di compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti applicabili di cui alla parte 7.

     41. Un ente creditizio che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio rischio di controparte dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII.

 

     Requisiti per la convalida dei modelli per il calcolo dell'EPE

     42. Il modello per il calcolo dell'EPE di un ente creditizio soddisfa i seguenti requisiti:

     a) i requisiti per la convalida di cui all'allegato V della direttiva n. 2006/49/CE;

     b) ai fini della misurazione dell'esposizione nei confronti delle controparti, i tassi di interesse, i tassi di cambio, il valore degli strumenti di capitale, il valore delle merci ed altri fattori rilevanti per il rischio di mercato sono stimati su orizzonti temporali a lungo termine. Il funzionamento del modello di previsione dei fattori di rischio di mercato è anch'esso convalidato su un orizzonte temporale a lungo termine;

     c) i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione nei confronti delle controparti in un determinato scenario di crisi future dovute a fattori di rischio di mercato sono testati nell'ambito del processo di convalida del modello. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della «non linearità» del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

     d) il modello per il calcolo dell'EPE riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo paniere di compensazione. Un ente creditizio verifica che le operazioni siano assegnate al paniere di compensazione appropriato nell'ambito del modello;

     e) il modello per il calcolo dell'EPE include inoltre informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette inoltre la natura dei contratti di margine (unilaterali o bilaterali), la frequenza delle richieste di ricostituzione del margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente creditizio è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Il modello prevede le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui all'allegato VIII;

     f) nell'ambito del processo di convalida del modello, portafogli rappresentativi di operazioni con le controparti sono oggetto di test retrospettivi statici, basati su dati storici. Ad intervalli regolari, determinati dalle autorità competenti, un ente creditizio effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli rappresentativi (effettivi o ipotetici). Questi portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio e ai tipi di correlazioni significativi cui è esposto l'ente creditizio;

     Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono opportuno misure per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.

     Esse possono altresì esigere un aumento dei fondi propri che l'ente creditizio deve detenere ai sensi dell'articolo 136.

 

PARTE 7

Contratti di novazione e altri accordi di compensazione (compensazione contrattuale)

 

     a) Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti.

     Ai fini della presente parte, si intendono per «controparti» tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di compensazione e per «contratti di compensazione tra prodotti differenti» ogni accordo bilaterale in forma scritta concluso tra un ente creditizio e una controparte dal quale scaturisca un'obbligazione unica che si estende a tutti gli accordi quadro bilaterali e alle transazioni concernenti categorie differenti di prodotti. I contratti di novazione e gli accordi di compensazione riguardano unicamente gli accordi di compensazione su basi bilaterali.

     Ai fini della compensazione tra prodotti, sono considerate categorie di prodotti differenti:

     i) le operazioni di vendita con patto di riacquisto, la concessione e l'assunzione di titoli o di merci in prestito;

     ii) le transazioni di prestito su margine; e

     iii) i contratti di cui all'allegato IV.

     Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

     i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

     ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

     iii) contratti di compensazione tra prodotti differenti conclusi da enti creditizi autorizzati dalle loro autorità competenti a utilizzare il metodo stabilito nella parte 6 per le transazioni rientranti nel campo di applicazione di detto metodo. La compensazione di operazioni tra membri di un gruppo non è tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

 

     b) Condizioni per il riconoscimento

     Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

     i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'esposizione unica, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

     ii) l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

     — del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata;

     — del diritto che disciplina le singole operazioni compensate;

     — del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

     iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

     iv) l'ente creditizio conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta;

     v) gli effetti della compensazione sono considerati nel calcolo effettuato dall'ente creditizio dell'esposizione del rischio di credito aggregato di ogni controparte e l'ente creditizio gestisce su detta base il suo rischio di credito nei confronti delle controparti;

     vi) il rischio di credito nei confronti di ogni controparte è aggregato per creare un'esposizione unica, che comprende tutte le operazioni incluse. Tale valore aggregato è tenuto in conto per determinare i limiti del credito e l'allocazione di capitale.

     Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

     Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

     Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o walkaway clause), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

     Inoltre, gli accordi di compensazione tra prodotti differenti devono adempiere i criteri seguenti:

     a) l'importo netto di cui al punto i) della lettera b) della presente parte è l'importo netto dei valori positivi e negativi di ogni accordo quadro individuale bilaterale incluso e l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate («importo netto per tutti i prodotti»);

     b) i pareri giuridici scritti e debitamente motivati di cui al punto ii) della lettera b) della presente parte riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti al quale fanno riferimento e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro individuale bilaterale incluso. Per parere giuridico si intende un parere generalmente riconosciuto in quanto tale dagli operatori legali dello Stato membro in cui l'ente creditizio è autorizzato o una memoria in cui sono esposti e debitamente motivati tutti i punti pertinenti;

     c) l'ente creditizio ha istituito procedure di cui al punto iii) della lettera b) della presente parte per accertare che ogni transazione inclusa in un contratto di novazione o un accordo di compensazione sia coperta da un parere giuridico;

     d) l'ente creditizio, tenendo in conto l'accordo di compensazione tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per l'accertamento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93 per l'accertamento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro individuale incluso e per ogni operazione individuale inclusa.

 

     c) Effetti del riconoscimento

     La compensazione ai fini delle parti 5 e 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.

     i) Contratti di novazione

     Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione della parte 3,

     — per la fase a): il costo corrente di sostituzione e

     — per la fase b): gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione della parte 4, per la fase a) l'importo del capitale nozionale può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 3.

     ii) Altri accordi di compensazione

     In applicazione della parte 3:

     — nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo;

     qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a «0»,

     — nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base alla formula seguente:

     PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

     laddove:

     — PCEred = importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido

     — PCEgross = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1

     — NGR = «proporzione netto-lordo»: a discrezione delle autorità competenti:

     i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o

     ii) calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).

     Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

     Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

     Ai fini della parte 4, fase a):

     — contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 3,

     — per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 6:

 

     Tabella 6

Durata originaria (1)

Contratti su tassi di interesse

Contratti su tassi di cambio

Un anno o meno

0,35 %

1,50 %

Da più di un anno a non più di due anni

0,75 %

3,75 %

Incremento per ogni anno successivo

0,75 %

2,25 %

 

(1) Nel caso di contratti relativi ai tassi di interesse, gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, tra la durata originaria e la durata residua.

 

 

ALLEGATO IV

TIPO DI DERIVATI

 

     1. Contratti su tassi di interesse:

     a) Contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta

     b) Operazioni basis swap

     c) Contratti sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements

     d) Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo Future

     e) Opzioni su tassi di interesse acquistate

     f) Altri contratti di natura analoga

     2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

     a) Contratti swap su tassi di interesse in più valute

     b) Operazioni a termine su valute estere

     c) Contratti a termine su valute del tipo Future

     d) Opzioni su valute acquistate

     e) Altri contratti di natura analoga

     f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

     3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a) a d), concernenti altre voci o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui ai punti da 4 a 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE che non sono altrimenti compresi nei punti 1 o 2.

 

 

ALLEGATO V

CRITERI TECNICI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI RISCHI

 

     1. GOVERNO SOCIETARIO

     1. I responsabili della direzione di cui all’articolo 11 stabiliscono le modalità relative alla ripartizione delle funzioni nell’organizzazione e alla prevenzione dei conflitti di interesse.

 

     2. TRATTAMENTO DEI RISCHI

     2. I responsabili della direzione di cui all’articolo 11 approvano e riesaminano periodicamente le strategie e le politiche riguardanti l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi ai quali l'ente creditizio è o potrebbe essere esposto, compresi quelli derivanti dal contesto macroeconomico nel quale esso opera, in relazione alla fase del ciclo economico.

 

     3. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

     3. La concessione dei crediti si basa su criteri solidi e ben definiti. La procedura per l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti viene definita in modo chiaro.

     4. L'amministrazione e la sorveglianza continue dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, comprese l’identificazione e la gestione dei crediti problematici e la realizzazione di rettifiche di valore e di accantonamenti adeguati, vengono eseguiti tramite sistemi efficaci.

     5. La diversificazione dei portafogli dei crediti è adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell’ente creditizio.

 

     4. RISCHIO RESIDUO

     6. Il rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dall’ente creditizio risultino meno efficaci del previsto viene affrontato e controllato mediante politiche e procedure scritte.

 

     5. RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

     7. Il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con i grandi fidi indiretti (ad esempio verso un unico datore di garanzie), vengono affrontati e controllati mediante politiche e procedure scritte.

 

     6. RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

     8. I rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono cedenti o promotori vengono valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire in particolare che la sostanza economica dell’operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

     9. Gli enti creditizi che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntano strategie di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.

 

     7. RISCHIO DI MERCATO

     10. Sono attuate politiche e procedure per la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.

 

     8. RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA ATTIVITÀ DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE

     11. Si applicano dei sistemi per valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse in quanto tali modifiche influiscono sulle attività dell’ente creditizio diverse dalla negoziazione.

 

     9 RISCHIO OPERATIVO

     12. Vengono attuati politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Ferma restando la definizione di cui all’articolo 4, punto 22, gli enti creditizi stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.

     13. Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività.

 

     10. RISCHIO DI LIQUIDITÀ

     14. Gli enti creditizi si dotano di politiche e processi per la misurazione e la gestione della loro posizione finanziaria netta su base continuativa e prospettica. Gli enti creditizi considerano possibili scenari alternativi e riesaminano periodicamente le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione finanziaria netta.

     15. Gli enti creditizi si dotano di piani di emergenza per affrontare le crisi di liquidità.

 

 

ALLEGATO VI

METODO STANDARDIZZATO

 

PARTE 1

Fattori di ponderazione del rischio

 

     1. ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI

 

     1.1. Trattamento

     1. Fermi restando i punti da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     2. Fatto salvo il punto 3, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, di seguito ECAI) prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

     Tabella 1:

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

     3. Alle esposizioni verso la Banca centrale europea si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

     1.2. Esposizioni nella valuta nazionale del debitore

     4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

     5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai punti 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione del rischio a tali esposizioni.

     1.3. Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione (Export Credit Agencies)

     6. Le valutazioni del merito di credito di un'agenzia di credito all'esportazione sono riconosciute dalle autorità competenti se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;

     b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, di seguito MEIP) stabiliti dalla metodologia dell'OCSE.

     7. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, viene riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione viene applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 2.

     Tabella 2

MEIP

0

1

2

3

4

5

6

7

Fattore di ponderazione del rischio

0 %

0 %

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

 

     2. ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI

     8. Fermi restando i punti da 9 a 11, alle esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali si applica un

fattore di ponderazione del rischio pari a quello delle esposizioni verso enti. Questo trattamento è indipendente

dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3. Non si applica il trattamento preferenziale

per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e37.

     9. Le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le

amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra

tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione

fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di inadempimento.

     Le autorità competenti elaborano e rendono pubblico l'elenco delle amministrazioni regionali e delle autorità

locali cui applicare un fattore di ponderazione del rischio equivalente a quello applicato alle amministrazioni

centrali.

     10. Le esposizioni nei confronti di chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico,

nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono

considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali, ma non si applica il punto 9. In

questo caso, ai fini dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a) non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il

titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

     11. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno

equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali come le

esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale, gli Stati membri possono consentire ai loro enti

creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.

 

     3. ESPOSIZIONI VERSO ORGANI AMMINISTRATIVI E IMPRESE NON COMMERCIALI

     3.1. Trattamento

     12. Fermi restando i punti da 13 a 17, alle esposizioni verso organi amministrativi e imprese non commerciali si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     3.2. Enti del settore pubblico

     13. Fermi restando i punti da 14 a 17, alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico si attribuisce un fattore di ponderazione del 100 %.

     14. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso gli enti. L'esercizio di questa discrezionalità da parte delle autorità competenti è indipendente dall'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 80, paragrafo 3). Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine specificato ai punti 31, 32 e 37.

     15. In circostanze eccezionali le esposizioni verso enti del settore pubblico possono essere considerate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza quando a giudizio delle autorità competenti non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, dovuta all'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale.

     16. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di trattare le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti o come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, le autorità competenti di altri Stati membri consentono ai loro enti creditizi di applicare lo stesso fattore di ponderazione alle esposizioni verso tali enti del settore pubblico.

     17. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie trattano le esposizioni verso enti del settore pubblico come esposizioni verso enti, gli Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico.

 

     4. ESPOSIZIONI VERSO BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO

     4.1. Ambito di applicazione

     18. Ai fini degli articoli da 78 a 83, la Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank e la Central American Bank for Economic Integration sono considerate banche multilaterali di sviluppo.

     4.2. Trattamento

     19. Fermi restando i punti 20 e 21, le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo vengono trattate come le esposizioni verso enti conformemente ai punti da 29 a 32. Non si applica il trattamento preferenziale per le esposizioni a breve termine come specificato ai punti 31, 32 e 37.

     20. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

     a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

     b) la Società finanziaria internazionale;

     c) la Banca interamericana di sviluppo;

     c) la Banca asiatica di sviluppo;

     c) la Banca africana di sviluppo;

     f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;

     g) la Nordic Investment Bank;

     h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;

     i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

     j) la Banca europea per gli investimenti (BEI);

     k) il Fondo europeo per gli investimenti;

     l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

     21. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti è ponderata al 20 %.

 

     5. ESPOSIZIONI VERSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

     22. Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:

     a) la Comunità europea;

     b) il Fondo monetario internazionale;

     c) la Banca dei regolamenti internazionali.

 

     6. ESPOSIZIONI VERSO ENTI

     6.1 Trattamento

     23. Ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti si applica uno dei due metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 29 a 32.

     24. Fatte salve le altre disposizioni dei punti da 23 a 39, alle esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi si applica un fattore di ponderazione del rischio pari a quello applicato alle esposizioni verso enti.

     6.2. Soglia minima di ponderazione del rischio per le esposizioni verso enti privi di rating

     25. Alle esposizioni verso enti privi di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle esposizioni verso la propria amministrazione centrale.

     6.3. Metodo basato sul fattore di ponderazione del rischio dell'amministrazione centrale

     26. Alle esposizioni verso gli enti è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza di tali enti conformemente alla tabella 3.

     Tabella 3

Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

27. Per le esposizioni verso enti aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di

ponderazione del rischio non può essere superiore al 100 %.

     28. Per le esposizioni verso istituti creditizi con una durata effettiva originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di

ponderazione del rischio è del 20 %.

     6.4. Metodo basato sulla valutazione del merito di credito

     29. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva superiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 4, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

     Tabella 4

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

     30. Le esposizioni verso enti privi di rating ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

     31. Alle esposizioni verso enti aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 5, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

     Tabella 5

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattori di ponderazione del rischio

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %

     32. Alle esposizioni verso enti privi di rating aventi una durata originaria effettiva pari o inferiore a tre mesi si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

     6.5. Interazione con valutazioni del merito di credito a breve termine

     33. Se il metodo specificato ai punti da 29 a 32 viene applicato alle esposizioni verso enti, l'interazione con le specifiche valutazioni del merito di credito a breve termine avviene secondo le modalità seguenti.

     34. Il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al punto 31, si applica a tutte le esposizioni verso enti di durata residua fino a tre mesi quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine.

     35. Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 31, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al punto 31.

     36. Qualora esista una valutazione a breve termine e questa determini l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al punto 31, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non può essere utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.

     6.6. Esposizioni a breve termine nella valuta nazionale del debitore

     37. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate in valuta locale, a discrezione delle autorità competenti, sulla base di entrambi i metodi descritti ai punti da 26 a 27 e ai punti da 29 a 32, può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole del fattore di ponderazione preferenziale, di cui ai punti 4 e 5, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale.

     38. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.

     6.7. Investimenti in strumenti di patrimonio di vigilanza

     39. Gli investimenti in strumenti di capitale o in strumenti di patrimonio di vigilanza emessi da enti sono ponderati al 100 %, a meno che non siano dedotti dai fondi propri.

     6.8. Riserve minime imposte dalla Banca centrale europea (BCE)

     40. Qualora l'esposizione verso un ente abbia la forma di riserve minime imposte dalla BCE o dalla Banca centrale di uno Stato membro, che l'ente creditizio deve detenere, gli Stati membri possono autorizzare l'attribuzione della ponderazione del rischio attribuibile alle esposizioni verso la Banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:

     (a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, o a regolamenti successivi di sostituzione, o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento, e

      (b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente creditizio e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.

 

     7. ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE

     7.1. Trattamento

     41. Alle esposizioni per le quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi di una scala di valutazione del merito di credito.

     Tabella 6

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

     42. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non sia disponibile è attribuita una ponderazione del 100 % o la ponderazione dell'amministrazione centrale di appartenenza, qualora quest'ultima sia più elevata.

 

     8. ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

     43. Le esposizioni che soddisfano i criteri elencati all'articolo 79, paragrafo 2, ricevono una ponderazione del rischio del 75 %.

 

     9. ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI

     44. Fermi restando i punti da 45 a 60, alle esposizioni pienamente garantite da immobili si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     9.1. Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali

     45. Alle esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario beneficiario nel caso di imprese di investimento a carattere personale si applica un fattore di ponderazione del 35 %.

     46. Le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario hanno un fattore di ponderazione del 35 %.

     47. Le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili residenziali, dove l'istituto di credito è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, riceve un fattore di ponderazione del 35 % a condizione che le autorità competenti siano soddisfatte che l'esposizione dell'ente creditizio sia pienamente e completamente garantita dalla proprietà del bene.

     48. Nell'esercizio della loro discrezionalità, ai fini dei punti da 45 a 47, le autorità competenti si ritengono soddisfatte solo qualora siano rispettate le condizioni seguenti:

     a) il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

     b) il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

     c) sono soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65;

     d) il valore dell'immobile deve superare quello delle esposizioni per un margine consistente.

     49. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione di cui al punto 48, lettera b) per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati sul loro territorio, se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento.

     50. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 49, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 35 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali.

 

     9.2. Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali

     51. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni o eventuali parti di esposizione pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da ipoteche su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

     52. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle predette autorità, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di uffici o locali per il commercio hanno un fattore di ponderazione del rischio del 50 %.

     53. A discrezione delle autorità competenti, le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio dove l'ente creditizio è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a condizione che l'esposizione dell'ente creditizio sia interamente e completamente garantita dalla proprietà del bene secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

     54. L'applicazione dei punti da 51 a 53 è soggetta alle condizioni seguenti:

     a) il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

     b) il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

     55. Il fattore di ponderazione del rischio del 50 % è attribuito alla parte del prestito che non supera un limite calcolato in base ad una delle seguenti condizioni:

     a) il 50 % del valore di mercato dell'immobile in questione;

     b) il 50 % del valore di mercato dell'immobile o, se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario.

     56. Alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti al punto 55 è attribuito il fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     57. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui ai punti da 51 a 53, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

     58. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione di cui al punto 54, lettera b), per le esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati sul loro territorio se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superino i limiti seguenti:

     a) le perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

     b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno.

     59. Se uno dei limiti di cui al punto 58 non viene rispettato in un qualsiasi anno, cessa la possibilità di avvalersi del punto 58 e la condizione di cui al punto 54, lettera b), si applica fintantoché non siano soddisfatte in un anno successivo le condizioni di cui al punto 58.

     60. Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al punto 58, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

 

     10. POSIZIONI SCADUTE

     61. Ferme restando le disposizioni contenute ai punti da 62 a 65, la parte non garantita di una posizione scaduta da oltre 90 giorni, che sia superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e corrisponda a un livello ragionevole di rischio, ha il fattore di ponderazione del rischio seguente:

     a) 150 % se le rettifiche di valore sono inferiori al 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

     b) 100 % se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % della parte non garantita dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

     62. Per definire la parte garantita di una posizione scaduta valgono le stesse garanzie reali e personali ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito.

     63. Tuttavia, quando una posizione scaduta è pienamente coperta da forme di garanzie reali non ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito, può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a discrezione delle autorità competenti, sulla base di rigorosi criteri operativi intesi ad assicurare la qualità della garanzia reale, qualora le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 % dell'ammontare dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

     64. Alle esposizioni di cui ai punti da 45 a 50 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, al netto delle rettifiche di valore. Se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % dell'ammontare delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore, le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre al 50 % il fattore di ponderazione da attribuire alla parte rimanente dell'esposizione.

     65. Alle esposizioni di cui ai punti da 51 a 60 scadute da oltre 90 giorni viene applicato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

 

     11. POSIZIONI APPARTENENTI A CATEGORIE AD ALTO RISCHIO PER FINI REGOLAMENTARI

     66. Le autorità competenti possono applicare un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati, come gli investimenti in venture capital e in strumenti di «private equity».

     67. Le autorità competenti possono consentire che alle posizioni non scadute sia attribuita una ponderazione del 150 % secondo le disposizioni di questa parte e per le quali siano state operate rettifiche di valore ricevano una ponderazione del:

     a) 100 %, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 20 % dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore;

     b) 50 %, se le rettifiche di valore sono pari ad almeno il 50 % dell'esposizione al lordo delle rettifiche di valore.

 

     12. ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI GARANTITE

     68. Per «obbligazioni garantite» si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE garantite da una delle seguenti attività:

     a) esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, amministrazioni regionali ed autorità locali nell'UE;

     b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali non UE, banche centrali non UE, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, enti del settore pubblico non UE, amministrazioni regionali non UE ed autorità locali non UE che siano ponderate come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali rispettivamente secondo i punti 8, 9, 14 e 15, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, ed esposizioni ai sensi del presente punto classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente allegato, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;

     c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15 % dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15 %. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti debbano come minimo essere classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste nel presente allegato;

     d) prestiti garantiti da immobili residenziali o quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 46, fino al minore degli importi del capitale nazionale, dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia; o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali a condizione che almeno il 90 % delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche combinate con eventuali gravami precedenti fino al minore degli importi del capitale nazionale in arretrato nelle quote, degli importi del capitale nazionale dei gravami, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia e che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1 di cui al presente allegato qualora non superino il 20 % del valore nominale dell'emissione di obbligazioni garantite.

     Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

     e) prestiti garantiti da immobili non residenziali o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale di cui al punto 52 fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, o prestiti garantiti da quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro che cartolarizzano esposizioni relative a immobili residenziali, a condizione che almeno il 90 % delle attività di tali Fonds Communs de Créances o equivalenti enti di cartolarizzazione disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro sia composto da ipoteche combinate con eventuali gravami precedenti senza superare l'importo minore tra la quota capitale dovuta a fronte di tali quote, la quota capitale dei gravami e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, e a condizione che le quote siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste nel presente allegato, qualora esse non superino il 20 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere. Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato VIII. Il diritto dei possessori delle obbligazioni deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.

     Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di quote senior o titoli di debito non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 90 %;

     f) prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60 % del valore della nave costituita in garanzia.

     A questi fini, il termine «garantiti» comprende situazioni in cui le attività di cui alle lettere da a) ad f) sono destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.

     Fino al 31 dicembre 2010 il limite del 20 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da equivalenti enti di cartolarizzazione di cui alle lettere d) ed e) non si applica, a condizione che tali quote senior dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall'ECAI per le obbligazioni garantite. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2, con o senza un'ulteriore clausola di riesame.

     Fino al 31 dicembre 2010 la percentuale del 60 % di cui alla lettera f) può essere sostituita dalla percentuale del 70 %. Prima della scadenza del suddetto periodo la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può, se del caso, prorogare il periodo secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2 con o senza un'ulteriore clausola di riesame.

     69. Per quanto riguarda gli immobili a garanzia delle obbligazioni garantite, gli enti creditizi soddisfano i requisiti minimi di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 8 e le regole di valutazione di cui all'allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65.

     70. In deroga ai punti 68 e 69, le obbligazioni garantite che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 4 della direttiva n. 85/611/CEE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono ammissibili al trattamento preferenziale fino alla loro scadenza.

     71. Le obbligazioni garantite vengono ponderate sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente creditizio emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:

     a) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 20 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;

     b) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 50 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;

     c) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 100 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;

     d) se le esposizioni verso l'ente vengono ponderate al 150 %, all'obbligazione coperta è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.

 

     13. VOCI CHE RAPPRESENTANO POSIZIONI INERENTI A CARTOLARIZZAZIONE

     72. Per le posizioni inerenti a cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli da 94 a 101.

 

     14. ESPOSIZIONI A BREVE TERMINE VERSO ENTI E IMPRESE

     73. Alle esposizioni a breve termine verso enti o imprese per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta è applicabile un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito:

     Tabella 7

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

150 %

150 %

150 %

 

     15. ESPOSIZIONI VERSO ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (OIC)

     74. Fermi restando i punti da 75 a 81, alle esposizioni verso OIC si applica un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     75. Alle esposizioni verso OIC per cui sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 8, nel rispetto dell'attribuzione da parte delle autorità competenti delle valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee alle sei classi della scala di valutazione del merito di credito.

     Tabella 8

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

150 %

150 %

     76. Quando le autorità competenti ritengono che una posizione in OIC sia associata a rischi particolarmente elevati prescrivono che tale posizione sia ponderata al 150 %.

     77. Gli enti creditizi possono determinare il fattore di ponderazione del rischio di un OIC secondo le modalità di cui ai punti da 79 a 81, se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

     a) l'OIC è gestito da una società che è soggetta a vigilanza in uno Stato membro o, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente creditizio, se:

     i) l'OIC è gestito da una società che è soggetta ad una vigilanza considerata equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria; e

     ii) la cooperazione tra autorità competenti è garantita in misura sufficiente;

     b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

     i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire, e

     ii) se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

     c) una relazione sull'attività dell'OIC viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

     78. Se un'autorità competente approva l'OIC di un paese terzo, come previsto al punto 77, lettera a), l'autorità competente di un altro Stato membro può avvalersi di tale riconoscimento astenendosi dall'effettuare la propria valutazione.

     79. Quando l'ente creditizio è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può considerare tali esposizioni per calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l'OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83.

     80. Quando l'ente creditizio non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti di un OIC può calcolare il fattore medio di ponderazione del rischio per l'OIC in base ai metodi di cui agli articoli da 78 a 83, nel rispetto delle regole seguenti: si parte dal presupposto che l'OIC investe in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento, nelle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato e in seguito effettua investimenti in ordine discendente finché viene raggiunto il limite massimo degli investimenti totali.

     81. Gli enti creditizi possono affidarsi ad un terzo per il calcolo e la segnalazione del fattore di ponderazione del rischio per l'OIC, conformemente ai metodi di cui ai punti 79 e 80, purché la correttezza del calcolo e della segnalazione sia adeguatamente garantita.

 

     16. ALTRE POSIZIONI

     16.1. Trattamento

     82. Ai beni materiali ai sensi dell'articolo 4, punto 10, della direttiva n. 86/635/CEE è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.

     83. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva n. 86/635/CEE sono ponderati al 100 %.

     84 Ai valori all'incasso è attribuita una ponderazione del 20 %. La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.

     85. Gli Stati membri possono consentire un fattore di ponderazione del 10 % per le esposizioni verso enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nel proprio Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da voci dell'attivo ponderate allo 0 % o al 20 % e riconosciute da dette autorità quali garanzie adeguate.

     86. Alle partecipazioni azionarie e agli altri strumenti partecipativi, qualora non siano dedotti dai fondi propri, è attribuita una ponderazione del rischio di almeno il 100 %.

     87. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.

     88. Nel caso di contratti di riporto, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

     89. Quando un ente creditizio fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'nmo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di un'ECAI idonea, si attribuiscono i fattori di ponderazione del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, tranne le esposizioni n‑1, fino a un massimo del 1250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le n‑1 esposizioni da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

 

PARTE 2

Riconoscimento delle ECAI e attribuzione delle valutazioni del merito di credito alle classi di merito di credito

 

     1. METODOLOGIA

     1.1. Obiettività

     1. Le autorità competenti verificano che la metodologia per assegnare le valutazioni del merito di credito sia rigorosa, sistematica, continua e sottoposta a convalida sulla base dell'esperienza storica.

     1.2. Indipendenza

     2. Le autorità competenti verificano che la metodologia sia immune da influenze o pressioni politiche esterne e da pressioni economiche che possono influenzare la valutazione del merito di credito.

     3. L'indipendenza della metodologia dell'ECAI è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

     a) gli assetti proprietari e organizzativi dell'ECAI;

     b) le risorse finanziarie dell'ECAI;

     c) la dotazione di personale e la competenza dell'ECAI;

     d) il governo societario dell'ECAI.

     1.3. Revisione costante

     4. Le autorità competenti verificano che le valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette ad un costante processo di revisione e tengano conto dei mutamenti nelle condizioni finanziarie. Tale revisione avviene dopo ogni evento significativo e quanto meno ogni anno.

     5. Prima di riconoscere un'ECAI, le autorità competenti verificano che la metodologia di valutazione per ciascun segmento di mercato sia stabilita sulla base di criteri quali i seguenti:

     a) i test retrospettivi devono essere stati effettuati per almeno un anno;

     b) la regolarità del processo di revisione dell'ECAI deve essere sorvegliata dalle autorità competenti;

     c) le autorità competenti devono essere in grado di ricevere dall'ECAI informazioni circa la portata dei contatti intercorsi con l'alta direzione delle entità valutate.

     6. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per essere informate prontamente dalle ECAI in merito ad eventuali modifiche rilevanti della metodologia da esse utilizzata per assegnare le valutazioni del merito di credito.

     1.4. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

     7. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che i principi della metodologia utilizzata dall'ECAI per formulare le valutazioni del merito di credito siano pubblicamente disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori potenziali possano decidere se tali valutazioni poggino su basi ragionevoli.

 

     2. SINGOLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO

     2.1. Credibilità e accettazione da parte del mercato

     8. Le autorità competenti verificano che nel mercato le singole valutazioni del merito di credito delle ECAI siano riconosciute come credibili e affidabili dai loro utilizzatori.

     9. La credibilità è valutata dalle autorità competenti sulla base di fattori quali i seguenti:

     a) la quota di mercato dell'ECAI;

     b) i ricavi prodotti dall'ECAI e, più in generale, le sue risorse finanziarie;

     c) il fatto che i rating dell'ECAI servano come base per la determinazione di qualche tipo di prezzo.

     d) almeno due enti creditizi utilizzino la valutazione del credito individuale dell'ECAI per l'emissione di obbligazioni e/o l'analisi del rischio di credito.

     2.2. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

     10. Le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili alle medesime condizioni quanto meno per tutti gli enti creditizi titolari di un legittimo interesse in esse.

     11. In particolare, le autorità competenti verificano che le singole valutazioni del merito di credito siano disponibili per enti creditizi esteri alle medesime condizioni che per i soggetti nazionali titolari di un legittimo interesse in esse.

 

     3. ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO ALLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

     12. Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori quantitativi quali il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono di serie limitate di dati sugli inadempimenti, le autorità competenti chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di inadempimento di lungo termine associato a tutte le posizioni cui viene assegnata la stessa valutazione del merito di credito.

     13. Per distinguere tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione del merito di credito, le autorità competenti considerano fattori qualitativi quali la composizione del gruppo di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di inadempimento utilizzata dall'ECAI.

     14. Le autorità competenti raffrontano i tassi di inadempimento riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di inadempimento riscontrati da altre ECAI operanti su una popolazione di emittenti che le autorità competenti ritengono rappresentativa di un equivalente grado di rischio creditizio.

     15. Quando le autorità competenti constatano che i tassi di inadempimento riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI sono significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le assegnano una classe di merito creditizio più elevata della scala di valutazione.

     16. Quando le autorità competenti hanno aumentato il fattore di ponderazione associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, se tale ECAI dimostra che i tassi di inadempimento riscontrati per le sue valutazioni del merito di credito non sono più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, le autorità competenti possono decidere di ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito creditizio originaria della scala di valutazione.

 

PARTE 3

Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ECAI ai fini della

determinazione dei fattori di ponderazione del rischio

 

     1. TRATTAMENTO

     1. Un ente creditizio può prescegliere una o più ECAI idonee per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili alle voci dell'attivo e alle voci fuori bilancio.

     2. Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea per una certa classe di posizioni deve utilizzarle in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

     3. Un ente creditizio che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI idonea deve utilizzarle in modo continuo e coerente nel tempo.

     4. Un ente creditizio può utilizzare solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi.

     5. Qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

     6. Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto.

     7. Qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore.

 

     2. VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO PER EMITTENTE E PER EMISSIONE

     8. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.

     9. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione viene utilizzata se determina una ponderazione superiore a quanto accadrebbe altrimenti o se determina una ponderazione inferiore e l'esposizione in questione è di rango pari o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango non garantite di tale emittente, a seconda dei casi.

     10. I punti 8 e 9 non ostano all'applicazione dei punti da 68 a 71 della parte 1.

     11. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.

 

     3. VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO A BREVE E A LUNGO TERMINE

     12. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente alle voci dell'attivo e alle voci fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.

     13. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non viene utilizzata per ricavare i fattori di ponderazioni del rischio per altre posizioni.

     14. In deroga al punto 13, se a una linea di credito a breve termine dotata di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %.

     15. In deroga al punto 13, se a una linea di credito a breve termine dotata di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.

 

     4. POSIZIONI IN VALUTA NAZIONALE E IN VALUTA ESTERA

     16. Una valutazione del merito di credito relativa ad una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.

     17. In deroga al punto 16, quando un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'ente creditizio ad un prestito che è stato accordato da una banca multilaterale di sviluppo il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, le autorità competenti possono consentire che la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del debitore sia utilizzata a fini di ponderazione.

 

 

 

ALLEGATO VII

METODO BASATO SUI RATING INTERNI (METODO IRB)

 

PARTE 1

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio e importi delle perdite attese

 

     1. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI CREDITO

     1. Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi «PD», «LGD» e valore della durata («M») vengono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell'esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

     2. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione è calcolato conformemente alle formule indicate di seguito.

 

     1.1. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     3. Fermi restando i punti da 5 a 9, l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali è calcolato secondo le formule seguenti:

     Correlazione dRT = 0:12 ×(1 EXP( 50*PD))/(1 EXP( 50))+ 0.24*[1 (1 EXP( 50*PD))/(1 EXP( 50))]

     Aggustamento in funzione della durata (b) = (0.11852 0.05478*ln(PD))2

     Fattore di ponderazione del rischio = (LGD*N[(l R) 0.5+G(PD)+ (R /(l R))0.5*G(0.999)] PD*LGD)*(1 1.5*b) 1*(1 +(M 2.5)*b)*12.5*1.06

     N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G(z) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x)= z).

     Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

     Per PD = 0, RW è 0

     Per PD = 1:

     — per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi applicano i valori della LGD di cui alla parte 2, punto 8, RW è 0;

     — per le esposizioni insolute per le quali gli enti creditizi utilizzano stime interne della LGD, RW è: max{0, 12.5 *(LGD-ELbe);

     dove ELbe è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 80 del presente allegato.

     4. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 29, e all'allegato VIII, parte 2, punto 22, può essere adeguato sulla base della seguente formula:

     Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * valore dell'esposizione * (0,15 + 160*PDpp);

     dove

     PDpp = PD del fornitore della protezione;

     RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 3 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. L'aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.

     5. è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti creditizi possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazioni del rischio la formula di correlazione riportata qui di seguito. Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.

     Correlazione (R) = 0.12 ×(1 EXP( 50*PD))/(1 EXP( 50))+ 0.24*[1 (1 EXP( 50*PD))/(1 EXP( 50))] 0.04*(1 (S 5)/ 45)

     Gli enti creditizi utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.

     6. Per quanto riguarda le esposizioni da finanziamenti specializzati (specialised lending, di seguito SL), gli enti creditizi che non sono in grado di dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4 assegnano i fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni conformemente alla tabella 1.

     Tabella 1

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

50 %

70 %

115 %

250 %

0 %

pari o superiore a 2,5 anni

70 %

90 %

115 %

250 %

0 %

     Le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di assegnare in generale fattori di ponderazione preferenziali del 50 % alle esposizioni di categoria 1 e del 70 % alle esposizioni di categoria 2, a condizione che le caratteristiche di assunzione di rischio e le altre caratteristiche di rischio degli enti creditizi siano sostanzialmente valide per la categoria interessata.

     Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti creditizi tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partenariato pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.

     7. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 105 a 109. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui al punto 14, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente creditizio utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella parte 4, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella parte 4.

     8. Per i crediti verso imprese acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite (first loss) in caso di perdite per inadempimento o di perdite per diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

     9. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni alla condizione che l'nmo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per il prodotto esiste una valutazione del merito di credito esterna di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea, si applicano i fattori di ponderazioni del rischio prescritti agli articoli da 94 a 101. Se lo strumento è privo del rating di una di queste agenzie, i fattori di ponderazioni delle esposizioni incluse nella serie sono aggregati, escluse le esposizioni n-1, qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.

 

     1.2. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

     10. Fermi restando i punti 12 e 13, l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni al dettaglio è calcolato secondo le formule seguenti:

     Correlazione (Omissis)

     Fattore di ponderazione del rischio (RW):

     (Omissis)

     N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G(z) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x)=oz

     Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW* il valore dell'esposizione

     Per PD = 1 (esposizione insoluta), RW è: max{0, 12.5 *(LGD-ELbe)};

     dove ELbe è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente creditizio per l'esposizione insoluta conformemente alla parte 4, punto 80, del presente allegato.

     11. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso entità di piccole e medie dimensioni quali definite all'articolo 86, paragrafo 4, che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 29 e all'allegato VIII, parte 2, punto 22, può essere calcolato conformemente al punto 4.

     12. Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 10 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,15.

     13. Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, quali definite alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al punto 10 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) dello 0,04.

     Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate :

     a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica;

     b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate, immediatamente e incondizionatamente revocabili dall'ente creditizio (in questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può oscillare a seconda dei prelievi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente creditizio). I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

     c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR;

     d) l'ente creditizio può dimostrare che l'uso della correlazione di cui alla presente lettera è vincolato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD. Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni; e

     e) l'autorità competente si assicura che il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio.

     In deroga alla lettera b), le autorità competenti possono rinunciare ad esigere che l'esposizione non sia assistita da garanzia per le aperture di credito garantite connesse a un conto stipendio. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD.

     14. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 105 a 109 e le condizioni seguenti:

     a) l'ente creditizio deve aver acquistato i crediti da terzi non collegati e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non deve includere esposizioni di cui l'ente creditizio è all'origine né direttamente né indirettamente;

     b) i crediti commerciali acquistati devono originare da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

     c) l'ente creditizio acquirente deve vantare una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e

     d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati deve essere sufficientemente diversificato.

     15. Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per inadempimento o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattate come posizioni first loss ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB.

     16. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti creditizi acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti patrimoniali più elevati per tali esposizioni.

 

     1.3. Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

     17. Un ente creditizio può applicare differenti metodi a differenti portafogli se internamente l'ente creditizo stesso fa uso di approcci diversi. Qualora un ente creditizio utilizzi differenti metodi, tale ente dimostra alle autorità competenti che la sua scelta è coerente e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.

     18. In deroga al punto 17, le autorità competenti possono consentire che le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari ricevano importi ponderati per il rischio conformi al trattamento di altre attività diverse dai crediti.

     1.3.1. Metodo della ponderazione semplice

     19. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule seguenti:

     fattore di ponderazione del rischio (RW) = 190 % per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

     fattore di ponderazione del rischio (RW) = 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

     fattore di ponderazione del rischio (RW) = 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale;

     importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione.

     20. Le posizioni corte a pronti e in strumenti derivati detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portate a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinate alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte devono essere trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata si applica la metodologia di cui al punto 16 della parte 2 dell'allegato VII prevista per le esposizioni verso imprese.

     21. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

     1.3.2. Metodo PD/LGD

     22 Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui al punto 3. Se gli enti creditizi non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di inadempimento di cui alla parte 4, punti da 44 a 48, viene attribuito un fattore di graduazione di 1,5 ai fattori di ponderazione.

     23. A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.

     24. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale, conformemente ai metodi di cui agli articoli da 90 a 93. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a 5 anni.

     1.3.3. Metodo dei modelli interni

     25. L'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente creditizio ottenuta impiegando modelli interni VaR (value at risk — valore a rischio) soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso d'interesse privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello di singola esposizione non sono inferiori alla somma degli importi minimi delle esposizioni ponderati per il rischio prescritti nell'ambito del metodo PD/LGD e degli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5 e calcolati sulla base dei valori PD di cui alla parte 2, punto 24, lettera a), e dei corrispondenti valori LGD di cui all'allegato VII, parte 2, punti 25 e 26.

     26. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.

 

     1.4. Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti

     27. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si calcolano conformemente alla formula seguente:

     importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % * valore dell'esposizione, fatta eccezione per i casi in cui l'esposizione è un valore residuo. In tal caso esso va calcolato per ciascun anno conformemente alla formula seguente:

     1/t * 100 % * valore dell'esposizione,

     dove «t» è il numero di anni della durata del contratto di leasing.

 

     2. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO DI DILUIZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI

     28. Fattori di ponderazione per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati:

     I fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente alla formula di cui al punto 3. I parametri immessi PD e LGD sono stabiliti secondo le modalità esposte nella parte 2, il valore dell'esposizione è determinato come indicato nella parte 3 e M è pari ad 1 anno. Se gli enti creditizi possono dimostrare alle autorità competenti che il rischio di diluizione è irrilevante, non è necessario riconoscerlo.

 

     3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE PERDITE ATTESE

     29. Salvo indicato altrimenti, i parametri immessi PD e LGD sono calcolati secondo le modalità di cui alla parte 2, mentre il valore dell'esposizione è calcolato come previsto alla parte 3.

     30. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:

     perdite attese (expected loss, di seguito EL)= PD × LGD;

     importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione.

     Per le esposizioni insolute (PD=1), per le quali gli enti creditizi utilizzano le proprie stime della LGD, EL = ELbe, vale a dire le migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente creditizio per le esposizioni insolute conformemente alla parte 4, punto 80.

     Per le esposizioni soggette al trattamento di cui alla parte 1, punto 4, EL è pari a 0.

     31. I valori EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti creditizi utilizzano i metodi di cui al punto 6 per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio vengono assegnati conformemente alla tabella 2.

     Tabella 2

Durata residua

categoria 1

categoria 2

categoria 3

categoria 4

categoria 5

inferiore a 2,5 anni

0 %

0,4 %

2,8 %

8 %

50 %

pari o superiore a 2,5 anni

0,4 %

0,8 %

2,8 %

8 %

50 %

     Quando le autorità competenti hanno consentito ad un ente creditizio di assegnare in generale ponderazioni preferenziali del 50 % alle esposizioni di categoria 1 e del 70 % alle esposizioni di categoria 2, il valore EL per le esposizioni della categoria 1 è pari a 0 % e per le esposizioni della categoria 2 è pari allo 0,4 %.

     32. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente ai metodi di cui ai punti da 19 a 21 sono calcolati secondo la formula seguente:

     importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione.

     I valori EL sono:

     EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;

     EL = 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;

     EL = 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.

     33. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 22 a 24 si calcolano secondo le formule seguenti:

     perdite attese (EL)= PD × LGD;

     importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione.

     34. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente ai metodi di cui ai punti da 25 a 26 sono pari a 0 %.

     35. L'importo delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati è calcolato conformemente alla formula seguente:

     perdite attese (EL)= PD × LGD importo delle perdite attese = EL * il valore dell'esposizione

 

     4. TRATTAMENTO DEGLI IMPORTI DELLE PERDITE ATTESE

     36. Gli importi delle perdite attese calcolati conformemente ai punti 30, 31 e 35 vengono sottratti dalla somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in salute di cui alla parte 3, punto 1 vengono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore.

     Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore e gli accantonamenti relativi a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.

 

PARTE 2

PD, LGD e durata

 

     1. I parametri PD, LGD e «valore della durata» (M) utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese specificati nella parte 1 sono quelli stimati dall'ente creditizio conformemente alla parte 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

 

     1. ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE, ENTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

 

     1.1. PD

     2. La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.

     3. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti creditizi non possono dimostrare che le loro stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti: per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi divisa per la LGD relativa a tali crediti. Per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla stima della EL degli enti creditizi. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

     4. La PD dei debitori inadempienti è pari al 100 %.

     5. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Per il rischio di diluizione, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come fornitori ammissibili di protezione dei crediti non finanziata soggetti diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

     6. Gli enti creditizi che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito non finanziata adeguando le PD in applicazione del punto 10.

     7. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della PD. Gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito non finanziata nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni degli articoli da 90 a 93. Le autorità competenti possono riconoscere come fornitori ammissibili di protezione dei crediti non finanziata soggetti diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1. Se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati, può riconoscere la protezione del credito non finanziata rettificando le PD in applicazione del punto 10.

 

     1.2. LGD

     8. Gli enti creditizi utilizzano i seguenti valori della LGD:

     a) per le esposizioni di primo rango senza garanzie reali ammissibili: 45 %;

     b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;

     c) gli enti creditizi possono riconoscere la protezione del credito finanziata e non finanziata nel calcolo della LGD conformemente agli articoli da 90 a 93;

     d) le obbligazioni garantite quali definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70 possono ricevere un valore LGD del 12,5 %;

     e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 45 %;

     f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente creditizio non può dimostrare che le proprie stime della PD soddisfano i requisiti minimi di cui alla parte 4: 100 %; e

     g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 75 %.

     fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni garantite quali definite all'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70, possono ricevere un valore LGD dell'11,25 % se:

     — le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettere da a) a c), costituite a garanzia delle obbligazioni, sono classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste in tale allegato;

     — le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettere d) ed e), sono costituite a garanzia, e i limiti massimi fissati in ciascuna di tali lettere sono pari al 10 % del valore nominale delle obbligazioni garantite in essere;

     — le attività di cui all'allegato VI, parte 1, punto 68, lettera f), non sono costituite a garanzia; o — le obbligazioni garantite dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta appartenente alla categoria più favorevole di valutazione del merito di credito fatta dall'ECAI per le obbligazioni coperte.

     Entro il 31 dicembre 2010 la deroga è soggetta a riesame, a seguito del quale la Commissione può formulare proposte secondo la procedura di cui all'articolo 151, paragrafo 2.

     9. In deroga al punto 8, per il rischio di diluizione e di inadempimento se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese e può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.

     10. In deroga al punto 8, se un ente creditizio è autorizzato ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, la protezione dei crediti non finanziata può essere riconosciuta rettificando le stime della PD e/o della LGD, a condizione che siano soddisfatti dei requisiti minimi come specificato nella parte 4 e previa approvazione delle autorità competenti.

     Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

     11. In deroga ai punti 8 e 10, ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 4, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

 

     1.3. Durata

     12. Fermo restando il punto 13, gli enti creditizi assegnano alle esposizioni derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito un valore della durata (M) di 0,5 anni e a tutte le altre esposizioni una M di 2,5 anni. Le autorità competenti possono imporre a tutti gli enti creditizi soggetti al loro controllo di utilizzare M per ciascuna esposizione come previsto al punto 13.

     13. Gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le proprie LGD e/o i propri fattori di conversione per le esposizioni verso imprese, enti o amministrazioni centrali e banche centrali calcolano M per ciascuna di tali esposizioni secondo le modalità di cui alle lettere da a) a e) e fermi restando i punti da 14 a 16. In tutti i casi M non è superiore a 5 anni.

     a) Per gli strumenti aventi flussi finanziari predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:

     (Omissis)

     dove CFt indica i flussi finanziari (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;

     b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a 1 anno. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;

     c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato IV, e da operazioni di rimarginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggette a un accordo tipo di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 10 giorni. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;

     d) se un ente creditizio è autorizzato a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore ad 90 giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente creditizio acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore ad 90 giorni;

     e) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente punto o quando un ente creditizio non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo (espresso in anni) di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali e non può essere comunque inferiore ad 1 anno;

     f) per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'allegato III, parte 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali viene applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nel paniere di compensazione è superiore ad un anno, M viene calcolata in base alla formula seguente:

     (Omissis)

     dove dfk è il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk; gli altri simboli sono definiti nell'allegato III, parte 6.

     In deroga al primo comma della presente lettera f), un ente creditizio che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento della valutazione del credito (CVA) unilaterale può utilizzare, subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti, la durata effettiva del credito stimata dal modello interno come M.

     Fatto salvo il paragrafo 14, per i panieri di compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a); e

     g) ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 4, M è la durata effettiva della protezione del credito, che non può essere inferiore ad 1 anno.

     14 In deroga al punto 13, lettere a), b), d) e e), M non può essere inferiore ad 1 giorno per

     — gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato IV;

     — le operazioni di marginazione assistite integralmente o quasi integralmente da garanzia reale e

     — le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, purché la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di inadempimento o mancata ricostituzione dei margini.

     In aggiunta ad altre esposizioni a breve termine specificate dalle autorità competenti che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente creditizio, M non può essere inferiore ad 1 giorno. Le circostanze particolari di ciascun caso sono oggetto di attento esame.

     15. Le autorità competenti possono consentire di misurare M secondo le modalità di cui al punto 12 per le esposizioni verso imprese situate nella Comunità il cui fatturato e il cui attivo consolidato siano inferiori a 500 milioni di EUR. Le autorità competenti possono sostituire l'attivo totale di 500 milioni EUR con un attivo totale di 1 000 milioni EUR per le imprese che investono principalmente in beni immobili.

     16. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato agli articoli da 90 a 93.

 

     2. ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

 

     2.1. PD

     17. La PD di un'esposizione non può essere inferiore allo 0,03 %.

     18. La PD dei debitori o, in caso di uso del metodo dell'obbligazione debitoria, quella delle esposizioni in stato di inadempimento è pari al 100 %.

     19. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD viene posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può essere utilizzata la stima della PD.

     20. La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando la PD nel rispetto del punto 22. Per il rischio di diluizione, quando gli enti creditizi non utilizzano le proprie stime delle LGD, si devono osservare gli articoli da 90 a 93; a tal fine, tuttavia, le autorità competenti possono riconoscere come ammissibili fornitori di protezione dei crediti non finanziata diversi da quelli indicati nell'allegato VIII, parte 1.

 

     2.2 LGD

     21. Gli enti creditizi forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi esposti nella parte 4 e all'approvazione delle autorità competenti. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente creditizio può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può essere utilizzata la stima della LGD.

     22. La protezione del credito non finanziata può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi di cui alla parte 4, punti da 99 a 104 e all'approvazione delle autorità competenti, in relazione o ad una singola esposizione o ad un aggregato di esposizioni. Un ente creditizio non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

     23. In deroga al punto 22 ai fini dell'applicazione della parte 1, punto 11, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è pari alla LGD associata con un finanziamento non coperto verso il garante o a quella associata con un finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore diventassero inadempienti durante la vita dell'operazione coperta.

 

     3. ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE AL METODO PD/LGD

 

     3.1. PD

     24. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.

     Si applicano le seguenti PD minime:

     a) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento si inscrive in una relazione di lungo periodo con il cliente;

     b) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi finanziari regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;

     c) 0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 20;

     d) 1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nella parte 1, punto 20.

 

     3.2 LGD

     25. Per esposizioni in strumenti di «private equity» nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %.

     26. A tutte le altre esposizioni si attribuisce una LGD del 90 %.

 

     3.3 Durata

     27. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è 5 anni.

 

PARTE 3

Valore dell'esposizione

 

     1. ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE, ENTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI NONCHÉ ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

     1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio viene misurato al lordo delle rettifiche di valore.

     Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto. Per le attività acquistate la differenza fra l'importo dovuto e il valore netto iscritto nel bilancio dell'ente creditizio è denominata «sconto» se l'importo dovuto è maggiore, «premio» se minore.

     2. Quando gli enti creditizi utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito il valore dell'esposizione è calcolato conformemente agli articoli da 90 a 93.

     3. Per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti creditizi applicano per il calcolo del valore dell'esposizione i metodi di cui agli articoli da 90 a 93.

     4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati.

     I «canoni di leasing minimi» sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). I canoni di leasing minimi comprendono altresì eventuali valori residuali garantiti, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, parte 1, punti da 26 a 28 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione, nonché i requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di garanzie di cui all'allegato VIII, parte 2, punti da 14 a 19.

     5. Nel caso di posizioni elencate nell'allegato IV, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui all'allegato III.

     6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è l'importo in essere meno i requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.

     7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di marginazione, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 74.

     Quando viene utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nell'allegato VIII, parte 3, al valore dell'esposizione viene aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come indicato in tale allegato e parte. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, di operazioni con regolamento a lungo termine e di operazioni di marginazione può essere determinato sia a norma dell'allegato III, sia a norma dell'allegato VIII, parte 3, punti da 12 a 21.

     8. Fatto salvo il punto 7, il valore delle esposizioni al rischio di credito in essere nei confronti di una controparte centrale, quale determinato dalle autorità competenti, è calcolato a norma dell'allegato III, parte 2, punto 6, a condizione che le esposizioni al rischio di controparte di detta controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi che essa ha concluso siano garantite integralmente su base giornaliera.

     9. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile del credito accordato per un fattore di conversione.

     Gli enti creditizi utilizzano i seguenti fattori di conversione:

     a) alle linee di credito senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente creditizio e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi della qualità creditizia del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito al dettaglio non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente creditizio di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;

     b) alle lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;

     c) per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali revocabili incondizionatamente o provviste di clausola di revoca automatica, in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti creditizi effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito;

     d) alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %;

     e) gli enti creditizi che soddisfano i requisiti minimi per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla parte 4 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) previa approvazione delle autorità competenti.

     10. Nel caso in cui sia ottenuto un impegno su un altro impegno, viene utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.

     11. Per tutte le voci fuori bilancio diverse da quelle menzionate ai punti da 1 a 9, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:

     — 100 % nel caso di voce a rischio pieno,

     — 50 % nel caso di voce a rischio medio

     — 20 % nel caso di voce a rischio medio-basso e

     — 0 % nel caso di voce a rischio basso.

     Ai fini del presente punto le voci fuori bilancio sono assegnate alle categorie di rischio indicate nell'allegato II.

 

     2. ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

     12. Il valore dell'esposizione è quello iscritto a bilancio. Le misure ammissibili per le esposizioni in strumenti di capitale sono le seguenti:

     a) per gli investimenti contabilizzati al valore equo (fair value), se le variazioni di valore incidono direttamente sul risultato economico e sui fondi propri, il valore dell'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

     b) per gli investimenti contabilizzati al valore equo, se le variazioni di valore non incidono direttamente sul risultato economico bensì su una componente distinta del patrimonio corretta per l'imposta, il valore dell'esposizione è pari al valore equo iscritto a bilancio;

     c) per gli investimenti contabilizzati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato, il valore dell'esposizione è pari al costo o al valore di mercato iscritto a bilancio.

 

     3. ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DA CREDITI

     13. Il valore dell'esposizione per altre attività diverse da crediti è quello iscritto a bilancio.

 

PARTE 4

Requisiti minimi per il metodo IRB

 

     1. SISTEMI DI RATING

     1. Con «sistema di rating» si intende l'insieme di metodi, procedimenti, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informatici che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a gradi o aggregati (rating) e alla stima quantitativa degli inadempimenti e delle perdite per un dato tipo di esposizione.

     2. Nel caso in cui l'ente creditizio decida di impiegare molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.

     3. I criteri e i processi di assegnazione vengono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio corrente e le condizioni esterne.

 

     1.1. Struttura dei sistemi di rating

     4. Quando un ente creditizio usa stime dirette dei parametri di rischio, queste ultime possono essere considerate come le risultanze dei gradi di una scala continua di rating.

 

     1.1.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     5. Un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione.

     6. Un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 gradi per i debitori adempienti e 1 grado per quelli inadempienti.

     7. Per «grado di merito del debitore» si intende una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali viene derivata la stima della PD. L'ente creditizio documenta la relazione tra i gradi di merito del debitore in termini di livello del rischio di inadempimento che ogni grado implica e di criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio.

     8. Gli enti creditizi con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di inadempimento prevedono un numero sufficiente di gradi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in un determinato grado. Una rilevante concentrazione a livello di singolo grado è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il grado in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di inadempimento di tutti i debitori assegnati a quel grado rientra in tale fascia.

     9. Per ottenere il riconoscimento da parte delle autorità competenti dell'uso di stime interne della LGD a fini di calcolo dei requisiti patrimoniali, un sistema di rating incorpora una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD.

     10. Per «grado di merito dell'operazione» si intende una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD. La definizione del grado comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni al grado sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio dei diversi gradi.

     11. Una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singolo grado di merito dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quel grado copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quel grado rientra in tale fascia.

     12. Gli enti creditizi che utilizzano i metodi di cui alla parte 1, punto 6 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di inadempimento del debitore per tali esposizioni. In deroga al punto 6, tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 gradi per i debitori adempienti e almeno 1 grado per i debitori inadempienti.

 

 

     1.1.2. Esposizioni al dettaglio

     13. I sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi.

     14. Il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in un dato grado o aggregato sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra i vari gradi o aggregati è tale da evitare un'eccessiva concentrazione.

     15. Gli enti creditizi sono tenuti a dimostrare che il processo di assegnazione delle esposizioni a gradi o ad aggregati consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di grado o di aggregato. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le pratiche di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.

     16. Nell'attribuire le esposizioni a un dato grado o aggregato gli enti creditizi considerano i seguenti fattori di rischio:

     a) le caratteristiche di rischio del debitore

     b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresa la tipologia del prodotto e/o delle garanzie reali. Gli enti creditizi affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa garanzia reale;

     c) la morosità dell'esposizione, a meno che l'ente creditizio dimostri alla sua autorità competente che essa non è un fattore di rischio significativo per l'esposizione;

 

     1.2. l'attribuzione a gradi o aggregati

     17. Un ente creditizio prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri per l'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati nell'ambito del sistema di rating.

     a) Le definizioni e i criteri di classificazione dei gradi di merito o degli aggregati sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente al medesimo grado o aggregato debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie aree di attività, unità organizzative e articolazioni geografiche.

     b) La documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l`assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati e di valutarne l'appropriatezza.

     c) I criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente creditizio per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.

     18. Nell'assegnare i debitori e le operazioni a gradi di merito o aggregati, un ente creditizio tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente creditizio di prevedere l'andamento futuro dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente creditizio dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni a un certo grado di merito o a un determinato aggregato. Se un ente creditizio usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.

 

     1.3. Assegnazione delle esposizioni

 

     1.3.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     19. Ciascun debitore è assegnato ad un grado di merito nel quadro del processo di concessione del credito.

     20. Per gli enti creditizi autorizzati ad utilizzare le stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad un grado di merito dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito.

     21. Gli enti creditizi che utilizzano i metodi esposti nella parte 1, punto 6 per assegnare i fattori di ponderazioni del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad un grado di merito conformemente al punto 12.

     22. Ciascuna entità distinta verso cui l'ente creditizio è esposto è valutata separatamente. Un ente creditizio dimostra alla rispettiva autorità competente di seguire orientamenti accettabili per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti debitori o dei gruppi di clienti debitori collegati.

     23. Le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate al medesimo grado di merito del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Le eccezioni in cui distinte esposizioni verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diversi gradi di merito riguardano i casi seguenti:

     a) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove l'ente creditizio può assegnare le esposizioni a diversi gradi a seconda che siano denominate in moneta nazionale o in valuta estera;

     b) quando il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione al grado di merito del debitore;

     c) quando la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.

 

     1.3.2. Esposizioni al dettaglio

     24. Ciascuna esposizione è assegnata ad un grado di merito o aggregato nel quadro del processo di concessione del credito.

 

     1.3.3. Scostamenti

     25. Per l'assegnazione a gradi di merito e aggregati, gli enti creditizi documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai paramteri immessi o dai risultati del processo di assegnazione e il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti creditizi documentano tali scostamenti e il personale responsabile. Gli enti creditizi analizzano l'andamento delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione delle prestazioni delle esposizioni, dal cui rating vi è stato uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.

 

     1.4. Integrità del procedimento di assegnazione dei rating

 

     1.4.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     26. Le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito.

     27. Gli enti creditizi aggiornano le assegnazioni almeno una volta l'anno. I debitori a più alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti creditizi ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione.

     28. Un ente creditizio dispone di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano la PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano la LGD e/o i fattori di conversione.

 

     1.4.2. Esposizioni al dettaglio

     29. Un ente creditizio rivede almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione o le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi.

     Un ente creditizio riesamina inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun aggregato al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate all'aggregato appropriato.

 

     1.5. Impiego dei modelli

     30. Se un ente creditizio utilizza modelli statistici ed altri metodi automatici per l'assegnazione delle esposizioni a gradi di merito o ad aggregati relativi a debitori o ad operazioni, allora:

     a) l'ente creditizio dimostra all'autorità competente che il modello possiede una buona capacità previsionale e che il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti patrimoniali. Le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative;

     b) l'ente creditizio dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

     c) l'ente creditizio dimostra che i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi della sua effettiva popolazione di debitori e di esposizioni;

     d) l'ente creditizio prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

     e) l'ente creditizio combina il modello statistico con la valutazione umana e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello ed assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente creditizio documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

 

     1.6. Documentazione dei sistemi di rating

     31. Gli enti creditizi documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti minimi di cui alla presente parte e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo da parte del management.

     32. Gli enti creditizi documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente creditizio documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. È parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.

     33. L'ente creditizio documenta le definizioni specifiche di inadempimento e di perdita impiegate internamente e dimostra la loro coerenza con le definizioni di riferimento contenute nella presente direttiva.

     34. Gli enti creditizi che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:

     a) fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e/o delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a gradi di merito, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;

     b) stabilisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di prestazione) per la validazione del modello;

     c) indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.

     35. L'impiego di un modello acquisito da un fornitore esterno che vanti una tecnologia brevettata non esime l'ente creditizio dagli obblighi di documentazione e da ogni altro requisito prescritto per i sistemi di rating. Spetta all'ente creditizio dimostrare alle autorità competenti l'idoneità del modello.

 

     1.7. Conservazione dei dati

     36. Gli enti creditizi rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto agli articoli da 145 a 149.

 

     1.7.1. Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     37. Gli enti creditizi rilevano e conservano:

     a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti,

     b) le date di assegnazione dei rating,

     c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating,

     d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating,

     e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

     f) la data e le circostanze di tali inadempimenti,

     g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di inadempimento associati ai vari gradi di rating e sulle migrazioni tra tali gradi.

     Gli enti creditizi che non utilizzano le stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 2, punto 8 e tra i fattori di conversione effettivi e i valori determinati secondo le modalità di cui alla parte 3, punto 9.

     38. Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione rilevano e conservano:

     a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating,

     b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime,

     c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione,

     d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione,

     e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione insoluta,

     f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti creditizi che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di tali garanzie e di tali derivati attraverso la LGD, e

     g) dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione insoluta.

 

     1.7.2. Esposizioni al dettaglio

     39. Gli enti creditizi rilevano e conservano:

     a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni ai gradi di merito o aggregati,

     b) i dati sulle stime della PD, della LGD e dei fattori di conversione connessi con i gradi di merito o gli aggregati di esposizioni,

     c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo ad inadempimenti,

     d) per le esposizioni insolute, i dati concernenti i gradi di merito o gli aggregati cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente l'inadempimento e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione; e

     e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.

 

     1.8. Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale

     40. Un ente creditizio dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente creditizio e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.

     41. Gli enti creditizi eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente creditizio ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e ragionevolmente prudente e considera almeno l'effetto di situazioni di moderata recessione. Gli enti creditizi valutano la migrazione fra i propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti creditizi sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.

     42. Nel quadro delle prove di stress, gli enti creditizi che utilizzano il trattamento di cui alla parte 1, punto 4 considerano l'impatto di un deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di idoneità.

 

     2. QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

     43 Ai fini della determinazione dei parametri di rischio da associare ai gradi di merito o agli aggregati, gli enti creditizi applicano i requisiti indicati di seguito.

 

     2.1. Definizione di inadempimento

     44. Si ritiene che sia intervenuto un inadempimento in relazione a un particolare debitore allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

     a) l'ente creditizio giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie (eventualmente possedute), il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

     b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l'ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

     Per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole.

     Per «limite concesso» si intende un limite notificato al debitore.

     Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

     Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti fissano un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui al punto 48.

     Nel caso delle esposizioni verso imprese, le autorità competenti possono fissare un termine per il periodo di arretrato secondo le modalità di cui all'articolo 154, paragrafo 7.

     Nel caso delle esposizioni al dettaglio gli enti creditizi possono applicare la definizione di inadempimento a livello di singola operazione.

     In ogni caso l'esposizione in arretrato è superiore alla soglia fissata dalle autorità competenti e corrispondente a un livello ragionevole di rischio.

     45. Fra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

     a) l'ente creditizio include il credito tra le sofferenze o gli incagli;

     b) l'ente creditizio effettua una rettifica di valore ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;

     c) l'ente creditizio cede il credito subendo una perdita economica significativa;

     d) l'ente creditizio acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o (se del caso) delle commissioni. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;

     e) l'ente creditizio ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione creditizia del debitore verso l'ente creditizio stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

     f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell'obbligazione creditizia verso l'ente creditizio, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

     46. Gli enti creditizi che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione di inadempimento dimostrano alle autorità competenti che i dati stessi sono stati opportunamente adattati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con tale definizione.

     47. Se un ente creditizio giudica che una esposizione precedentemente classificata come insolvente è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di inadempimento, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito dovesse verificarsi una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro inadempimento.

     48. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e verso enti del settore pubblico, le autorità competenti di ciascuno Stato membro stabiliscono il numero preciso di giorni di arretrato che tutti gli enti creditizi situati sul proprio territorio rispettano ai fini della definizione di inadempimento di cui al punto 44, per le esposizioni verso le predette controparti situate in tale Stato. Tale numero è compreso tra 90 e 180 giorni e può variare a seconda delle linee di prodotto. Per le esposizioni verso le predette controparti situate nei territori di altri Stati membri, le autorità competenti fissano un numero di giorni di arretrato che non è più elevato di quello stabilito dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

 

     2.2. Requisiti generali per il processo di stima

     49. Le stime interne dell'ente creditizio dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente creditizio, tanto più prudente deve essere la stima.

     50. L'ente creditizio è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza degli inadempimenti, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. L'ente creditizio dimostra che le proprie stime sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo.

     51. Va inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui ai punti 66, 71, 82, 86, 93 e 95.

     Le stime dell'ente creditizio integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti creditizi rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e quantomeno con cadenza annuale.

     52. La popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e gli altri aspetti caratteristici sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente creditizio. L'ente creditizio dimostra inoltre che le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente creditizio l'accuratezza e la solidità delle proprie stime.

     53. Per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente creditizio acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati forniti dal cedente relativi ad aggregati analoghi, dall'ente creditizio acquirente o da fonti esterne. L'ente creditizio acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento.

     54. Gli enti creditizi integrano nelle proprie stime un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore. Allorché le metodologie e i dati sono meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, il fattore di cautela è maggiore.

     55. Gli enti creditizi che usano stime diverse per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni lo documentano e dimostrano all'autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

     56. Se gli enti creditizi possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati che sono stati rilevati prima della data di attuazione della presente direttiva sono state effettuate le rettifiche necessarie per realizzare una sostanziale equivalenza con le definizioni di inadempimento o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.

     57. L'ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi dimostra che:

     a) i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti creditizi partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;

     b) l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale vengono utilizzati i dati aggregati;

     c) i dati aggregati vengono utilizzati in modo uniforme nel tempo dall'ente creditizio per le proprie stime.

     58. L'ente creditizio che usa dati aggregati con altri enti creditizi rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating. Gli enti creditizi dimostrano all'autorità competente di disporre a livello interno di una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.

 

     2.2.1. Requisiti specifici per la stima della PD

     Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     59. Gli enti creditizi stimano la PD per ciascun grado di merito del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

     60. Per i crediti verso imprese acquistati, gli enti creditizi possono stimare la EL per grado di merito del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di inadempimento relativi ad un orizzonte temporale annuale.

     61. Se l'ente creditizio deriva stime di lungo periodo dei tassi medi della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

     62. Gli enti creditizi utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti creditizi sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare rettifiche in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni.

     63. Nella misura in cui, per la stima della PD, un ente creditizio impiega i dati sugli inadempimenti desunti dalla propria esperienza, esso dimostra nella sua analisi che le stime rispecchiano i requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente. Se i requisiti per la sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, l'ente creditizio applica un più ampio margine di cautela nella sua stima della PD.

     64. Nella misura in cui un ente creditizio associa i gradi di merito utilizzati internamente alla scala impiegata da ECAI o da organismi analoghi e assegna ai propri gradi di merito i tassi di inadempimento osservati per i gradi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. Vengono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'agenzia esterna in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di inadempimento e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi dell'ente creditizio contempla un raffronto delle definizioni di inadempimento, fatti salvi i criteri indicati ai punti da 44 a 48. L'ente creditizio documenta i criteri alla base del processo di associazione.

     65. Nella misura in cui un ente creditizio impiega modelli statistici di previsione degli inadempimenti, può stimare la PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a un certo grado di merito.

     L'impiego di tali modelli per questo fine è subordinato al rispetto dei criteri specificati al punto 30.

     66. A prescindere dal fatto che l'ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Il presente punto si applica anche in caso di applicazione del metodo PD/LGD agli strumenti di capitale. Gli Stati membri possono consentire a enti creditizi non autorizzati a utilizzare le proprie stime della LDG o fattori di conversione di detenere dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

     Esposizioni al dettaglio

     67. Gli enti creditizi stimano la PD per i debitori ricompresi nel rispettivo grado di merito o aggregato sulla base della media di lungo periodo dei tassi di inadempimento relativi a un orizzonte temporale annuale.

     68. In deroga al punto 67, le stime della PD possono essere altresì derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate della LGD.

     69. Gli enti creditizi considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni ai vari gradi di merito o aggregati come fonte primaria di informazione per la stima delle caratteristiche di perdita. È consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che possa essere dimostrato uno stretto nesso fra:

     a) il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a un dato grado di merito o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna;

     b) il profilo di rischio interno dell'ente creditizio e la composizione dei dati esterni.

     Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati esterni e interni. Gli enti creditizi utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.

     70. Se l'ente creditizio deriva stime di lungo periodo della PD e della LGD per i crediti al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui al punto 73.

     71. A prescindere dal fatto che l'ente creditizio impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima delle caratteristiche di perdita il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo. Un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

     72. Gli enti creditizi identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (effetti di maturazione).

 

     2.2.2. Requisiti specifici per le stime interne della LGD

     73. Gli enti creditizi stimano la LGD per grado di merito o aggregato sulla base della LGD effettiva media per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

     74. Gli enti creditizi impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

     75. Gli enti creditizi considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale o del suo datore. I casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

     76. Nella valutazione della LGD da parte dell'ente creditizio va inoltre trattato con cautela ogni disallineamento di valuta fra l'obbligazione sottostante e la garanzia.

     77. Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, esse non sono basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia. Le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente creditizio non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.

     78. Nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di garanzie reali, gli enti creditizi devono stabilire, relativamente alla gestione di garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 2.

     79. Nella misura in cui un ente creditizio riconosce garanzie reali per la determinazione del valore dell'esposizione del rischio di credito di controparte conformemente all'allegato III, parte 5 o 6, l'importo recuperabile da tali garanzie non è preso in considerazione nelle stime della LGD.

     80. Per il caso specifico delle esposizioni già in stato di inadempimento, l'ente creditizio si basa sulle somma delle proprie migliori stime della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la possibilità di ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero.

     81. Le indennità di mora non riscosse, nella misura in cui esse sono state contabilizzate al conto economico dell'ente creditizo, vanno aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita.

     Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     82. Le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

     Esposizioni al dettaglio

     83. In deroga al punto 73, le stime della LGD possono essere derivate dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD.

     84. In deroga al punto 89, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri nel calcolo del proprio fattore di conversione o nelle proprie stime della LGD.

     85. Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti creditizi possono impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime del valore della LGD.

     86. Le stime della LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 73, gli enti creditizi non sono tenuti ad attribuire uguale importanza ai dati storici se possono dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di perdita. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

 

     2.2.3. Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

     87. Gli enti creditizi stimano i fattori di conversione per grado di merito o aggregato sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per grado o aggregato utilizzando tutti gli inadempimenti osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata degli inadempimenti).

     88. Gli enti creditizi impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per grado di merito o aggregato, gli enti creditizi apportano rettifiche alle loro stime dei parametri di rischio per grado o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica.

     89. Le stime interne dei fattori di conversione rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come inadempimento.

     Se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza degli inadempimenti e l'entità del fattore di conversione, la stima di quest'ultimo incorpora un maggior fattore di cautela.

     90. Nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti creditizi tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti creditizi tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dall'inadempimento, come la violazione di clausole accessorie o altri inadempimenti tecnici.

     91. Gli enti creditizi dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e grado di merito. L'ente creditizio è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera.

     92. Gli enti creditizi che usano stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, lo documentano e dimostrano all'autorità competente la ragionevolezza di tali stime.

     Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali

     93. Le stime del fattore di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

     Esposizioni al dettaglio

     94. In deroga al punto 89, gli enti creditizi possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime della LGD.

     95. Le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. In deroga al punto 87, un ente creditizio non è tenuto ad attribuire uguale importanza ai dati storici se può dimostrare all'autorità competente che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore degli utilizzi. Gli Stati membri possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque anni.

 

     2.2.4. Requisiti minimi per la valutazione degli effetti delle garanzie personali e dei derivati su crediti

     Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nel caso di impiego di stime interne della LGD ed esposizioni al dettaglio

     96. I requisiti di cui ai punti da 97 a 104 non si applicano alle garanzie prestate da enti e da amministrazioni centrali e banche centrali se l'ente creditizio è stato autorizzato ad applicare le regole di cui agli articoli da 78 a 83 per le esposizioni verso tali entità. In tal caso si applicano i requisiti di cui agli articoli da 90 a 93.

     97. Nel caso delle garanzie su crediti al dettaglio, questi requisiti si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a un dato grado di merito o aggregato, nonché alla stima della PD.

     Garanti e garanzie personali ammissibili

     98. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni.

     99. Ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui ai punti da 17 a 29.

     100. La garanzia è documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata (nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia) e validamente opponibile al garante in una giurisdizione in cui questi possiede averi sui quali esercitare le ragioni di diritto. Le garanzie che prevedono clausole a termini delle quali il garante può non essere costretto ad adempiere (garanzie condizionali) possono essere riconosciute previa approvazione delle autorità competenti. Spetta all'ente creditizio dimostrare che i criteri di assegnazione tengono adeguatamente conto di eventuali limitazioni dell'effetto di attenuazione del rischio.

     Criteri di rettifica

     101. Gli enti creditizi dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare i gradi di merito, gli aggregati o le stime della LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni ai vari gradi o aggregati in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti minimi di cui ai punti da 17 a 29.

     102. I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un'eventuale rischio residuale verso il debitore.

     Derivati su crediti

     103. I requisiti minimi stabiliti per le garanzie personali nella presente parte si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio si applicano i requisiti di cui all'allegato VIII, parte 2, punto 21. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente punto si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a gradi di merito o aggregati.

     104. I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente creditizio tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.

 

     2.2.5. Requisiti minimi per i crediti commerciali acquistati

     Certezza giuridica

     105. La struttura dell'operazione assicura che in tutte le prevedibili circostanze l'ente creditizio mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente creditizio si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Per «gestore (servicer)» si intende un'entità che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera. Gli enti creditizi si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro moratorie fallimentari o azioni legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

     Efficacia dei sistemi di sorveglianza

     106. L'ente creditizio sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. In particolare:

     a) l'ente creditizio valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;

     b) l'ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'idoneità del cedente e del gestore. L'ente creditizio o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;

     c) l'ente creditizio valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi i debordi, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;

     d) l'ente creditizio è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;

     e) l'ente creditizio si assicura di ricevere dal gestore segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.

     Efficacia dei sistemi per la risoluzione delle situazioni problematiche

     107. L'ente creditizio è dotato di sistemi e procedure che consentano non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente creditizio dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.

     Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei crediti e gli incassi

     108. L'ente creditizio dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

     Conformità con le politiche e le procedure interne dell'ente creditizio

     109. L'ente creditizio dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.

 

     3. VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE

     110. Presso ogni ente creditizio sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutte le componenti rilevanti di rischio. Ogni ente creditizio dimostra all'autorità competente che i meccanismi interni di validazione gli permettono di stimare le prestazioni dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile.

     111. Gli enti creditizi comparano regolarmente i tassi effettivi di inadempimento con le stime della PD per ciascun grado di merito e qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per il grado in questione gli enti creditizi analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti creditizi che utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni si basano su dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

     112. Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

     113. I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) che i metodi di stima e di validazione sono documentati.

     114. Gli enti creditizi prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, della LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità degli inadempimenti. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti creditizi correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino gli inadempimenti e le perdite effettive.

 

     4. CALCOLO DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NEL QUADRO DEL METODO DEI MODELLI INTERNI

 

     4.1. Requisito patrimoniale e quantificazione del rischio

     115. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali gli enti creditizi rispettano le regole seguenti:

     a) le perdite stimate sono tali da fronteggiare sfavorevoli movimenti di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine degli investimenti specifici dell'ente creditizio. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente creditizio. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti che lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente creditizio combina l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di ottenere stime adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti creditizi possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo viene applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti creditizi prevedono ulteriori margini di cautela;

     b) i modelli impiegati sono in grado di rilevare adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente creditizio, come il rischio generico di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente creditizio. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente creditizio;

     c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente creditizio. Gli enti creditizi che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;

     d) l'associazione di singole posizioni in relazione a grandezze che ne siano rappresentative, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;

     e) gli enti creditizi dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la capacità di rilevare sia il rischio generico che quello specifico;

     f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);

     g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.

 

     4.2. Processo di gestione del rischio e controlli

     116. Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti patrimoniali, gli enti creditizi applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:

     a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la direzione dell'ente creditizio e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio se sono utilizzati in particolare per:

     misurare e valutare le prestazioni del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quelle corrette per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;

     b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi e dei risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;

     c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e le esposizioni soggette a rischio del portafoglio di strumenti di capitale;

     d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;

     e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La direzione assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.

 

     4.3. Validazione e documentazione

     117. Gli enti creditizi dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.

     118. Gli enti creditizi utilizzano il processo interno di validazione per valutare le prestazioni dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile.

     119. I metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati.

     120. Gli enti creditizi comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitali (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente creditizio documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno.

     121. Gli enti creditizi fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che vengono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti creditizi sulle prestazioni dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile.

     122. Gli enti creditizi dispongono di regole interne ben definite per le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le previsioni dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutte le rettifiche apportate a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentate e risultano conformi alle regole di cui sopra.

     123. Il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.

 

     5. GOVERNO SOCIETARIO E SUPERVISIONE

 

     5.1. Governo societario

     124. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dai responsabili della direzione di cui all'articolo 11 - o un suo comitato esecutivo - e dall'alta direzione dell'ente creditizio. Tali organi hanno una nozione generale dei sistemi di rating dell'ente creditizio e una conoscenza particolareggiata delle connesse segnalazioni alla direzione.

     125. L'alta direzione informa i responsabili della direzione di cui all'articolo 11, o un suo comitato esecutivo, sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente creditizio.

     126 L'alta direzione ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating. Essa si assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L'alta direzione è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alle prestazioni del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni decise per rimediare alle carenze individuate.

     127. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente creditizio basata sui rating interni costituisce parte integrante delle segnalazioni ai suddetti organi. Tali segnalazioni contemplano almeno i profili di rischio per gradi di merito, la migrazione fra i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto dei tassi di inadempimento effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne della LGD effettiva e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle segnalazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.

 

     5.2. Controllo del rischio di credito

     128. L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale a vario titolo responsabile della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta direzione. L'unità è responsabile dell'elaborazione, selezione, messa in opera, supervisione e funzionalità dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente segnalazioni sui risultati dei sistemi di rating.

     129. Rientrano tra le competenze dell'unità (una o più) di controllo del rischio di credito:

     a) la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

     b) la produzione e l'analisi delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell'ente creditizio;

     c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di grado di merito e di aggregato siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;

     d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;

     e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;

     f) partecipazione attiva all'elaborazione, scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;

     g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;

     h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

     130. In deroga al punto 129, gli enti creditizi che utilizzano dati aggregati conformemente ai punti 57 e 58 possono affidare a terzi le seguenti attività:

     a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza dei gradi di merito e degli aggregati;

     b) la produzione delle segnalazioni sintetiche provenienti dal sistema di rating dell'ente creditizio;

     c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

     d) la documentazione delle modifiche del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri;

     e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

     Gli enti creditizi che si avvalgono del presente punto assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti minimi e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente creditizio.

 

     5.3. Audit interno

     131. L'audit interno, ovvero un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno il sistema di rating dell'ente creditizio e il suo funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime della PD, della LGD, della EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti minimi applicabili.

 

 

ALLEGATO VIII

ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

 

PARTE 1

Ammissibilità

 

     1. La presente parte descrive le forme ammissibili di attenuazione del rischio di credito ai fini dell'applicazione dell’articolo 92.

     2. Ai fini del presente allegato si intende per «operazioni di prestito garantite»: operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente;

     «operazioni correlate ai mercati finanziari»: operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente creditizio il diritto di ricevere margini frequentemente.

 

     1. PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

 

     1.1. Compensazione in bilancio

     3. La compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente creditizio e la sua controparte può essere riconosciuta ammissibile.

     4. Fermo restando il punto 5, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente creditizio e la controparte. Soltanto i prestiti e i depositi dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere soggetti ad una modifica degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese a seguito di un accordo di compensazione in bilancio.

 

     1.2. Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

     5. Quando gli enti creditizi utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito nella parte 3, possono essere riconosciuti gli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fermo restando l'allegato II della direttiva n. 2006/49/CE, per essere riconosciute le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi devono rispettare i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui ai punti da 7 a 11.

 

     1.3. Garanzie reali

     6. Quando la tecnica di attenuazione del rischio di credito impiegata si basa sul diritto dell'ente creditizio di liquidare o di mantenere le attività, l'ammissibilità dipende dal fatto che gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se rilevante, gli importi delle perdite attese siano calcolati conformemente agli articoli da 78 a 83 o agli articoli da 84 a 89. È altresì rilevante se venga utilizzato il metodo semplificato o il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, l'ammissibilità dipende inoltre dal fatto che l'operazione sia contabilizzata o meno nel portafoglio di negoziazione.

 

     1.3.1. Ammissibilità nel quadro di tutti i metodi

     7. I seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:

     a) i depositi in contante presso l'ente creditizio che concede il prestito o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente creditizio;

     b) i titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o di un'agenzia per il credito all'esportazione riconosciute idonee ai fini degli articoli da 78 a 83 che è stata associata dall'autorità competente alla classe 4 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui agli articoli da 78 a 83;

     c) i titoli di debito emessi da enti, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti creditizi di cui agli articoli da 78 a 83;

     d) i titoli di debito emessi da altre entità, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

     e) i titoli di debito per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI idonea che è stata associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

     f) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

     g) l'oro.

     Ai fini della lettera b) la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

     i) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;

     ii) i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico trattati come esposizioni verso governi centrali in conformità dell'allegato VI, parte 1, punto 15;

     iii) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

     iv) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

     Ai fini dell'applicazione della lettera c), la categoria «titoli di debito emessi da enti» include:

     i) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni nei loro confronti non sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono stabilite;

     ii) i titoli di debito emessi da enti del settore pubblico quando, in applicazione degli articoli da 78 a 83, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti creditizi;

     iii) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 78 a 83.

     8. I titoli di debito emessi da enti i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI idonea possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se rispettano i criteri seguenti:

     a) devono essere quotati in mercati ufficiali;

     b) devono essere classificati come debito di primo rango (senior);

     c) tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI idonea associata dall'autorità competente alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui agli articoli da 78 a 83;

     d) l'ente creditizio che concede il prestito non deve avere informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);

     e) l'ente creditizio può dimostrare alle autorità competenti che la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.

     9. Le quote di organismi di investimento collettivo possono essere riconosciute come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) devono avere una quotazione pubblica giornaliera;

     b) l'organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8.

     L'uso (effettivo o potenziale) di strumenti derivati da parte di un organismo di investimento collettivo a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

     10. In relazione al punto 7, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI idoneee, si applica la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI idonee, si applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

 

     1.3.2. Altri strumenti ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     11. Oltre alle garanzie reali di cui ai punti da 7 a 10, quando un ente creditizio impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui alla parte 3, i seguenti strumenti finanziari possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili:

     a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in mercati ufficiali;

     b) le quote di organismi di investimento collettivo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     i) devono avere una quotazione pubblica giornaliera; e ii) l'organismo di investimento collettivo deve limitarsi ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei punti 7 e 8 e in quelli menzionati al presente punto, lettera a).

     L'uso (effettivo o potenziale) da parte di un organismo di investimento collettivo di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote di tale organismo siano considerate ammissibili.

 

     1.3.3. Altri strumenti ammissibili per i calcoli di cui agli articoli da 84 a 89

     12. In aggiunta alle garanzie reali di cui sopra, le disposizioni dei punti da 13 a 22 si applicano quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo di cui agli articoli da 84 a 89.

     a) Garanzie immobiliari

     13. Gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle società d'investimento personale e le proprietà immobiliari non residenziali quali gli uffici e i locali per il commercio, possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) il valore dell'immobile non deve dipendere in misura rilevante dal merito di credito del debitore. Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore;

     b) il rischio del debitore non deve dipendere in misura rilevante dai risultati dell'immobile o del progetto immobiliare sottostante, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti. Di conseguenza, il rimborso del debito non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia.

     14. Gli enti creditizi possono altresì riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, a fronte di immobili di tipo residenziale occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario, considerandole garanzie immobiliari residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

     15. Le autorità competenti possono altresì autorizzare i loro enti creditizi a riconoscere come garanzie reali ammissibili le quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia operanti in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, considerandole come garanzie immobiliari non residenziali, purché le suddette condizioni siano soddisfatte.

     16. Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l'osservanza della condizione di cui al punto 13, lettera b) per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento. Ciò non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui sopra di riconoscere come immobili residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro. Gli Stati membri rendono pubblico l'uso che essi fanno di tale deroga.

     17. Le autorità competenti degli Stati membri possono rinunciare ad esigere dai loro enti creditizi l'osservanza della condizione di cui al punto 13 lettera b) per gli immobili non residenziali situati sul loro territorio, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato e che i tassi di perdita derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali soddisfano le condizioni seguenti:

     a) le perdite derivanti da prestiti garantiti mediante immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60 % del valore del credito ipotecario non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da immobili non residenziali in un qualsiasi anno;

     b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti da immobili non residenziali superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantini da immobili non residenziali in un determinato anno.

     18. Se una di queste condizioni non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

     19. Le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili come garanzia quelli riconosciuti tali in virtù della deroga di cui al punto 17 in un altro Stato membro.

     b) Crediti

     20. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Sono esclusi i crediti commerciali (e assimilati) idonei collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.

     c) Altre garanzie reali materiali

     21. Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali materiali ammissibili strumenti di un tipo diverso da quelli di cui ai punti da 13 a 19 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; e

     b) esistenza di prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L'ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l'importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

     d) Leasing

     22. Ferme restando le disposizioni della parte 3, punto 72, quando i requisiti di cui alla parte 2, punto 11, sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente creditizio dà in leasing un bene ad un terzo sono trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.

 

     1.4. Altri tipi di protezione del credito finanziata

 

     1.4.1. Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

     23. I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

 

     1.4.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

     24. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito possono essere riconosciute come protezione dei crediti.

 

     1.4.3. Strumenti di enti riacquistati su richiesta

     25. Gli strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta possono essere riconosciuti come protezione dei crediti.

 

     2. PROTEZIONE DEI CREDITI NON FINANZIATA

 

     2.1. Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi

     26. I seguenti soggetti possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non finanziata:

     a) amministrazioni centrali e banche centrali;

     b) amministrazioni regionali o autorità locali;

     c) banche multilaterali di sviluppo;

     d) organizzazioni internazionali, quando alle esposizioni nei loro confronti è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

     e) enti del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati dalle autorità competenti come esposizioni verso enti o verso governi centrali in applicazione degli articoli da 78 a 83;

     f) enti;

     g) altre società, comprese le imprese madri, le filiazioni e le imprese collegate dell'ente creditizio, che

     i) dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che è stata associata dalle autorità competenti alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

     ii) nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, non dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e siano valutate internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo le autorità competenti, devono essere connesse alla classe 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83.

     27. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente agli articoli da 84 a 89, per essere ammissibile un garante deve essere valutato internamente dall'ente creditizio conformemente alle disposizioni dell'allegato VII, parte 4.

     28. In deroga al punto 26, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come fornitori di protezione dei crediti non finanziata altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.

 

     2.2. Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4

     29. Gli enti, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano le condizioni elencate in appresso possono essere riconosciuti come fornitori di protezione dei crediti non finanziata in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4:

     — il fornitore di protezione ha competenza sufficiente in materia di protezione del credito non finanziata;

     — il fornitore di protezione è soggetto a regole equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, ovvero disponeva, nel momento in cui è stata fornito la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dalle autorità competenti alla classe 3 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

     — nel momento in cui è stata fornita la protezione dei crediti, o in qualsiasi momento successivo, il fornitore di protezione aveva un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe 2 della scala di merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

     — il fornitore di protezione ha un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe 3 della scala di merito di credito o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83.

     Ai fini del presente punto, la protezione dei crediti fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.

 

     3. TIPI DI DERIVATI SU CREDITI

     30. Possono essere riconosciuti ammissibili i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:

     a) i credit default swaps;

     b) i total return swaps;

     c) le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) a seconda del grado di copertura in contante.

     31. Se un ente creditizio acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta (attraverso una riduzione del valore equo (fair value) dell'attività o un aumento degli accantonamenti), la protezione del credito non è riconosciuta ammissibile.

 

     3.1. Coperture interne

     32. Quando un ente creditizio effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti - ossia copre il rischio di credito di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione - per ottenere il riconoscimento della protezione ai fini del presente allegato, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne. In tali circostanze, subordinatamente alla conformità di tale trasferimento ai requisiti per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito di cui al presente allegato, si applicano le regole per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito non finanziata di cui alle parti da 3 a 6.

 

PARTE 2

Requisiti minimi

 

     1. Gli enti creditizi dimostrano alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui l'ente creditizio può essere esposto a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.

     2. Nonostante l'attenuazione del rischio di credito presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti creditizi continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente punto, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.

 

     1. PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

 

     1.1 Accordi di compensazione in bilancio (diversa dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari)

     3. Il riconoscimento degli accordi di compensazione in bilancio — diversi dagli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari — ai fini degli articoli da 90 a 93 presuppone il rispetto delle condizioni seguenti:

     a) gli accordi devono essere efficaci e applicabili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

     b) l'ente creditizio deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano nell'accordo di compensazione in bilancio;

     c) l'ente creditizio deve sorvegliare e controllare i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

     d) l'ente creditizio deve sorvegliare e controllare le esposizioni rilevanti su base netta.

 

     1.2 Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

     4. Per essere riconosciuti ai fini degli articoli da 90 a 93, gli accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari devono:

     a) disporre di una solida base giuridica ed essere applicabili nella giurisdizione competente, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

     b) assicurare alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

     c) assicurare la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo quadro, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

     5. Inoltre devono essere soddisfatti i requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui al punto 6.

 

     1.3 Garanzie reali finanziarie

 

     1.3.1. Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro di tutti i metodi

     6. Il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie e dell'oro presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

     a) Bassa correlazione

     Non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia.

     I titoli emessi dal debitore, o da altra entità collegata del gruppo, non sono ammessi. Tuttavia, le obbligazioni coperte conformi ai termini dell'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 70, emesse dal debitore, possono essere riconosciute come ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che sia rispettato il primo comma della presente lettera.

     b) Certezza giuridica

     Gli enti creditizi devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.

     Gli enti creditizi devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

     c) Requisiti operativi

     Il contratto di garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia.

     Gli enti creditizi devono impiegare solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie — compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente creditizio.

     Gli enti creditizi devono disporre di politiche e di pratiche documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare.

     Gli enti creditizi devono calcolare il valore di mercato della garanzia e rivalutarla di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato.

     Se la garanzia reale è detenuta da terzi, gli enti creditizi devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore distingua tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

 

     1.3.2. Requisiti minimi aggiuntivi per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     7. In aggiunta ai requisiti di cui al punto 6, il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie presuppone che la durata residua della protezione sia quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.

 

     1.4. Requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie immobiliari

     8. Il riconoscimento delle garanzie immobiliari presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito.

     a) Certezza giuridica

     L'ipoteca o il vincolo devono essere opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, ed essere prontamente registrati nella forma prescritta. La garanzia deve essere validamente costituita (ossia, devono essere stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia stessa). Il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante devono essere tali da consentire all'ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.

     b) Sorveglianza sui valori immobiliari

     Il valore dell'immobile deve essere sorvegliato frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative.

     È possibile utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dell'immobile e individuare gli immobili che necessitano di una rivalutazione. La stima dell'immobile deve essere rivista da un perito indipendente, se le informazioni indicano che il valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato. Per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio, la stima dell'immobile deve essere rivista da un perito indipendente almeno ogni tre anni.

     Per «perito indipendente» si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito.

     c) Documentazione

     I tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati dall'ente creditizio e la connessa politica creditizia devono essere chiaramente documentati.

     d) Assicurazione

     Gli enti creditizi devono disporre di procedure per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

 

     1.5. Requisiti minimi per il riconoscimento di crediti a titolo di garanzia

     9. Il riconoscimento dei crediti come garanzia presuppone che siano rispettate le condizioni indicate di seguito:

     a) Certezza giuridica

     i) Il meccanismo giuridico attraverso il quale vengono costituite le garanzie deve essere solido ed efficace e assicurare che il prestatore possa vantare diritti chiari sul ricavato fornito dalle garanzie stesse;

     ii) gli enti creditizi devono adottare tutte le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Il quadro giuridico deve essere tale da garantire al finanziatore di vantare un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di consentire che tali crediti siano subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative o di attuazione;

     iii) gli enti creditizi devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertare l'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti;

     iv) l'atto costitutivo della garanzia deve essere documentato nelle forme dovute e prevedere una chiara e solida procedura per la pronta escussione della garanzia. Le procedure interne dell'ente creditizio devono assicurare che vengano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare l'inadempimento del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia. In caso di crisi finanziaria o di inadempimento del debitore, l'ente creditizio deve avere il diritto di vendere o trasferire i crediti ad altre parti senza il previo consenso dei debitori interessati.

     b) Gestione del rischio

     i) L'ente creditizio deve disporre di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti. Queste devono prevedere, fra l'altro, analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente creditizio si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;

     ii) il margine fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti deve riflettere tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente creditizio oltre a quelli controllati dalla metodologia generale dell'ente stesso. L'ente creditizio deve mantenere un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti. Inoltre occorre rivedere su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e delle altre prescrizioni legali;

     iii) i crediti dati in garanzia dal debitore devono essere diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, si deve tenere conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie nel suo insieme;

     iv) i crediti emananti da soggetti collegati al debitore (includendo fra questi le filiazioni e i dipendenti) non devono essere riconosciuti come fattori di attenuazione del rischio;

     v) l'ente creditizio deve disporre di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti in situazioni critiche. I necessari strumenti per l'incasso devono essere operativi anche quando l'ente creditizio si basa normalmente sul debitore per gli incassi.

 

     1.6. Requisiti minimi per il riconoscimento di altre garanzie reali materiali

     10. Il riconoscimento di altre garanzie reali materiali presuppone che siano rispettate le condizioni seguenti:

     a) il contratto di garanzia deve avere efficacia giuridica ed essere opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti e consentire all'ente creditizio di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

     b) con la sola eccezione dei crediti privilegiati consentiti menzionati al punto 9, lettera a), ii), sono ammissibili solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale. Pertanto, l'ente creditizio deve vantare sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri finanziatori;

     c) il valore della garanzia deve essere verificato con frequenza ed almeno una volta all'anno. Una verifica più frequente deve aver luogo nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

     d) il contratto di prestito deve contemplare una descrizione particolareggiata della garanzia e specificare in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

     e) i tipi di garanzie materiali accettate dall'ente creditizio e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione devono essere chiaramente documentati nelle politiche e procedure interne di fido e visionabili per ispezioni;

     f) le politiche di credito dell'ente creditizio riguardo alla struttura dell'operazione devono prevedere congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione, la capacità di liquidare prontamente la garanzia, la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato, la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti) e la volatilità o una simulazione della volatilità del valore della garanzia;

     g) sia la valutazione iniziale che la rivalutazione devono tenere pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia. Il processo di valutazione e di rivalutazione deve prestare particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data;

     h) l'ente creditizio deve avere il diritto di ispezionare fisicamente i beni. Deve disporre di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

     i) l'ente creditizio deve adottare le misure necessarie per accertare che il bene ricevuto in garanzia sia adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

 

     1.7. Requisiti minimi per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni garantite

     11. Il trattamento delle esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing presuppone che siano rispettati i requisiti seguenti:

     a) per il riconoscimento come garanzia del tipo di bene dato in leasing devono essere rispettate le condizioni di cui ai punti 8 o 10, a seconda del caso;

     b) vi deve essere una sana gestione del rischio da parte del locatore riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

     c) vi deve essere una solida base giuridica che assicuri il diritto di proprietà del locatore sul bene e la possibilità di far valere tempestivamente tale diritto; e

     d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non deve essere talmente ampio da sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

 

     1.8. Requisiti minimi per il riconoscimento di altri tipi di protezione del credito finanziata

 

     1.8.1. Depositi in contante presso un ente terzo o strumenti assimilabili detenuti da tale ente

     12. Per essere ammessa al trattamento di cui alla parte 3, punto 79, la protezione di cui alla parte 1, punto 23 deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) il credito del debitore verso l'ente terzo deve essere esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente creditizio che concede il prestito e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni pertinenti;

     b) l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;

     c) a seguito della notifica l'ente terzo deve essere in grado di effettuare pagamenti solo all'ente creditizio che concede il prestito o ad altre parti con il consenso del predetto ente creditizio;

     d) la costituzione in garanzia o la cessione in pegno deve essere incondizionata e irrevocabile.

 

     1.8.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

     13. Il riconoscimento delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la società che fornisce l'assicurazione vita può essere qualificata come fornitore riconosciuto di protezione del credito non finanziata ai sensi della parte 1, punto 26;

     b) la polizza di assicurazione vita deve essere esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente creditizio che concede il prestito;

     c) la società che fornisce l'assicurazione vita deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e di conseguenza non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il consenso dell'ente creditizio che concede il prestito;

     d) il valore dichiarato di riscatto dell'assicurazione non è riducibile;

     e) l'ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto tempestivamente in caso di inadempimento del debitore;

     f) l'ente creditizio che concede il prestito deve essere informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

     g) la protezione del credito deve essere fornita per tutta la durata del prestito; ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente creditizio deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente creditizio fino al termine del contratto di credito; e

     h) la garanzia o la cessione in pegno deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

 

     2. LA PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA E LE CREDIT LINKED NOTES

 

     2.1. Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti

     14. Fermo restando il punto 16, il riconoscimento della protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti presuppone che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la protezione del credito deve essere diretta;

     b) l'entità della protezione del credito deve essere chiaramente definita e incontrovertibile;

     c) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del finanziatore che:

     i) consentirebbe al fornitore della protezione del credito di annullare unilateralmente la protezione,

     ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

     iii) eviterebbe al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti; o

     iv) consentirebbe al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

     d) la protezione del credito deve essere efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.

 

     2.1.1. Requisiti operativi

     15. L'ente creditizio deve dimostrare all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente creditizio deve essere in grado di dimostrare che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.

 

     2.2. Controgaranzie di governi e di altri organismi del settore pubblico

     16. Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di un'amministrazione centrale o di una banca centrale, di un'amministrazione regionale, o di un'autorità locale o di un ente del settore pubblico i crediti verso i quali sono trattati come i crediti verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede, in applicazione degli articoli da 78 a 83, di una banca multilaterale di sviluppo alla quale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83, o di un ente del settore pubblico le esposizioni verso il quale sono trattate come le esposizioni verso enti creditizi, in applicazione degli articoli da 78 a 83, l'esposizione può essere trattata come un'esposizione protetta da una garanzia personale fornita dall'entità in questione purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) la controgaranzia deve coprire tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;

     b) la garanzia principale e la controgaranzia devono soddisfare tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali ai punti 14, 15 e 18, fatto salvo che la controgaranzia non deve riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;

     c) l'autorità competente deve accertare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta dell'entità in questione.

     17. Il trattamento di cui al punto 16 si applica anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia degli enti in esso elencati, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno degli enti elencati e se le condizioni di cui al punto 16 sono soddisfatte.

 

     2.3. Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali

     18. Il riconoscimento di una garanzia personale presuppone che siano rispettate anche le condizioni seguenti:

     a) in caso di inadempimento e/o di mancato pagamento della controparte riconosciuto come tale, l'ente creditizio che concede il prestito deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione. Il pagamento da parte del garante non deve essere subordinato alla condizione che l'ente creditizio che concede il prestito si rivalga in primo luogo sul debitore.

     Nel caso di protezione del credito non finanziata a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui al punto 14, lettera c), punto iii), e al primo comma della presente lettera devono solo essere rispettati entro un termine generale di 24 mesi;

     b) la garanzia personale deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;

     c) fermo restando il disposto della frase che segue, la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura.

     19. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al punto 18, lettera a), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l'ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;

     b) l'ente creditizio che concede il prestito può dimostrare che gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento.

 

     2.4. Requisiti operativi aggiuntivi per i derivati su crediti

     20. Il riconoscimento di un derivato su crediti presuppone che siano altresì rispettate le condizioni seguenti:

     a) fatto salvo il disposto della lettera b), gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere quanto meno:

     i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore),

     ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,

     iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);

     b) quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque riconosciuta previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto alla parte 3, punto 83;

     c) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

     d) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

     e) devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al fornitore della protezione.

     L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

     21. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso (ossia l'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile) o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo a condizione che:

     a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

     b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.

 

     2.5 Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4

     22. Per essere ammissibile al trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti deve soddisfare le seguenti condizioni:

     a) l'obbligazione sottostante deve essere

     — un'esposizione verso imprese quale definita all'articolo 86, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione; o

     — un'esposizione verso un governo regionale, un'autorità locale o un ente del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 86; o

     — un'esposizione verso un'entità di piccole o medie dimensioni, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 86, paragrafo 4;

     b) i debitori sottostanti non devono appartenere allo stesso gruppo del fornitore della protezione;

     c) l'esposizione deve essere coperta da uno degli strumenti seguenti:

     — derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name;

     — derivati su credito relativi a panieri del tipo first-to-default — il trattamento si applica all'attività compresa nel paniere cui è associato l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso;

     — derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default — la protezione ottenuta può essere considerata nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di inadempimento. In questo caso il trattamento in questione si applica all'attività compresa nel paniere con l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso;

     d) la protezione del credito deve soddisfare i requisiti di cui ai punti 14, 15, 18, 20 e 21;

     e) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'allegato VII, parte 1, punto 4 non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;

     f) un ente creditizio deve avere il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento.

     Nella misura del possibile, un ente creditizio deve adottare i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;

     g) la protezione del credito acquistata deve assorbire tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;

     h) se la struttura dei pagamenti prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi deve essere certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale. Se un ente creditizio intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, deve assicurare che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente creditizio abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;

     i) i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito devono essere confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente creditizio;

     j) gli enti creditizi devono disporre di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro prestazioni dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistematico;

     k) nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non deve appartenere allo stesso gruppo del fornitore della protezione.

 

PARTE 3

Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

 

     1. Ferme restando le parti da 4 a 6, quando sono rispettate le disposizioni delle parti 1 e 2, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui agli articoli da 78 a 83 e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di cui agli articoli da 84 a 89 possono essere modificati conformemente alle disposizioni della presente parte.

     2. Il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito sono trattati come garanzie reali.

 

     1. PROTEZIONE DEL CREDITO FINANZIATA

 

     1.1. Credit linked notes

     3. Gli investimenti in credit linked note emesse dall'ente creditizio che concede il prestito possono essere trattati come garanzie in contante.

 

     1.2. Compensazione in bilancio

     4. I crediti e i depositi presso l'ente creditizio che concede il prestito soggetti a compensazione in bilancio sono trattati come garanzie in contante.

 

     1.3. Accordi tipo di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

 

     1.3.1. Calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente

     a) Uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o del metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne

     5. Fermi restando i punti da 12 a 21, nel calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari, le rettifiche per volatilità da applicare sono calcolate utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza o il metodo delle rettifiche basate su stime interne, come indicato ai punti da 30 a 61 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie. Per l'uso del metodo basato sulle stime interne si applicano le stesse condizioni e gli stessi requisiti previsti per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

     6. La posizione netta in ciascun «tipo di titolo» o merce è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione, il valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo.

     7. Ai fini dell'applicazione del punto 6, per «tipo di titolo» si intendono i titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione, la stessa durata e sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati ai punti da 34 a 59.

     8. La posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo tipo di compensazione è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo tipo di compensazione, sommato all'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo.

     9. La rettifica per volatilità appropriata per un dato tipo di titolo o di posizione in contante è applicata al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

     10. La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo tipo di compensazione.

     11. E* è calcolata conformemente alla formula seguente:

     E* = maxf0,.dΣdETΣdCTT t Σdjposizione netta in ciascun titoloj x HsecT t dΣjEfxj × HfxT.g

     Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

     Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

     C è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

     S(E) è la somma di tutte le E nel quadro dell'accordo.

     S(C) è la somma di tutte le C nel quadro dell'accordo.

     Efx è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata in applicazione del punto 8.

     Hsec è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato tipo di titolo.

     Hfx è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio.

     E* è il valore dell'esposizione corretto integralmente.

     b) Metodo dei modelli interni

     12. In alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile riguardante operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati, gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli interni utilizzati per questo metodo forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione (SE — SC). Subordinatamente all'approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi possono utilizzare i loro modelli interni per le operazioni di marginazione se tali operazioni sono coperte da un accordo tipo di compensazione bilaterale che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III, parte 7.

     13. Un ente creditizio può optare per il metodo dei modelli interni indipendentemente dalla scelta operata fra gli articoli da 78 a 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio.

     Tuttavia se un ente creditizio decide di utilizzare il metodo basato su modelli interni, lo applica all'intera gamma di controparti e di titoli, esclusi i portafogli non rilevanti per i quali può utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza o quello delle rettifiche basate su stime interne di cui ai punti da 5 a 11.

     14. È consentito l'impiego del metodo dei modelli interni agli enti creditizi che abbiano ottenuto il riconoscimento di un modello interno per la gestione del rischio ai termini dell'allegato V della direttiva n. 2006/49/CE.

     15. Gli enti creditizi che non hanno ottenuto dalle autorità di vigilanza il riconoscimento di uno di tali modelli ai termini della direttiva n. 2006/49/CE possono presentare alle autorità competenti una domanda di riconoscimento di un modello interno per la misurazione del rischio ai fini dell'applicazione dei punti da12 a 21.

     16. Il riconoscimento viene concesso solo a condizione che l'autorità competente si sia accertata che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo tipo di compensazione utilizzato dall'ente creditizio sia concettualmente solido e venga applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:

     a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni deve essere strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente creditizio e servire come base per la segnalazione delle esposizioni soggette a rischio all'alta direzione dell'ente stesso;

     b) l'ente creditizio deve avere un'unità di controllo del rischio che sia indipendente dalle unità operative e riferisca direttamente all'alta direzione. L'unità deve essere responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente creditizio. Essa deve elaborare ed analizzare quotidianamente segnalazioni sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti di posizione;

     c) le segnalazioni quotidiane elaborate dall'unità di controllo del rischio devono essere verificate da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;

     d) l'ente creditizio deve avere un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;

     e) l'ente creditizio deve disporre di procedure per sorvegliare e assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli interni concernenti il funzionamento complessivo del sistema di misurazione del rischio;

     f) i modelli dell'ente creditizio devono aver dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;

     g) l'ente creditizio deve attuare con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove devono essere verificati dall'alta direzione e influire sulle politiche ed i limiti che essa impone;

     h) nell'ambito del suo processo regolare di revisione interna, l'ente creditizio deve condurre una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica deve includere le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;

     i) l'ente creditizio deve condurre una verifica del proprio sistema di gestione del rischio, quanto meno con frequenza annuale.

     j) il modello interno deve soddisfare i requisiti di cui all'Allegato III, Parte 6, punti da 40 a 42.

     17. Il calcolo della variazione potenziale di valore è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

     a) calcolo quanto meno quotidiano della variazione potenziale di valore;

     b) intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;

     c) periodo di liquidazione equivalente a 5 giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a 10 giorni;

     d) periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;

     e) aggiornamenti trimestrali delle serie di dati.

     18. Le autorità competenti impongono che il modello interno per la misurazione del rischio comprenda un numero sufficiente di fattori di rischio in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.

     19. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi ad utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio se si sono accertate che il sistema applicato dall'ente creditizio per misurare le correlazioni è solido e viene attuato con correttezza.

     20. Il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) per gli enti creditizi che utilizzano il metodo dei modelli interni viene calcolato secondo la formula seguente:

     E* = maxf0,.dΣE —ΣCT t dRisultato del modello internoT.g

     Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

     Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89, E è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito.

     C è il valore dei titoli presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni.

     S(E) è la somma di tutte le E rientranti nell'accordo.

     S(C) è la somma di tutte le C rientranti nell'accordo.

     21. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti creditizi impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.

 

     1.3.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto e/o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi tipo di compensazione

     Metodo standardizzato

     22. E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 21, è considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'articolo 80.

     Metodo IRB

     23. E*, quale calcolata in applicazione dei punti da 5 a 21, è considerata come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo tipo di compensazione ai fini dell'allegato VII.

 

     1.4. Garanzie reali finanziarie

 

     14.1. Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     24. Il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie può essere utilizzato solo se gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati in applicazione degli articoli da 78 a 83. Un ente creditizio non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

     Valutazione

     25. In base al metodo semplificato, alle garanzie reali finanziarie riconosciute viene assegnato un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente alla parte 2, punto 6.

     Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

     26. Il fattore di ponderazione del rischio attribuibile in forza degli articoli da 78 a 83 se il finanziatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento dato in garanzia è attribuito alle parti dei crediti coperte dal valore di mercato della garanzia riconosciuta. Il fattore di ponderazione del rischio della parte garantita non può essere inferiore al 20 %, ad eccezione dei casi previsti ai punti da 27 a 29. La parte residua dell'esposizione riceve la ponderazione del rischio attribuibile ad un'esposizione non garantita verso la controparte in forza degli articoli da 78 a 83.

     Operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito

     27. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % è attribuito alla parte garantita dell'esposizione derivante da operazioni conformi ai criteri enumerati ai punti 59 e 60. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.

     Operazioni in strumenti derivati OTC soggette a rivalutazione (marking-to-market) giornaliera

     28. Un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % è attribuito, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza dell'allegato III per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato IV e soggetti ad una rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilabili, quando non vi siano disallineamenti di valuta. Un fattore di ponderazione del rischio del 10 % si applica, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

     Ai fini dell'applicazione del presente punto, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include:

     a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione degli articoli da 78 a 83;

     b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base agli articoli da 78 a 83;

     c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83.

     Altre operazioni

     29. Può essere attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:

     a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;

     b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.

     Ai fini del presente punto, la categoria «titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali» include i titoli indicati al punto 28.

 

     1.4.2. Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     30. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, si applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto ai punti da 34 a 59, per tenere conto della volatilità dei prezzi.

     31. Fermo restando il trattamento per i disallineamenti di valuta nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC di cui al punto 32, quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, una rettifica per la volatilità delle valute viene aggiunta alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito ai punti da 34 a 59.

     32. Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza dell'allegato III, si applica una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, si applica solo un'unica rettifica per volatilità.

     a) Calcolo dei valori corretti

     33. Il valore della garanzia corretta per la volatilità è calcolato come segue per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai punti da 5 a 23:

     CVA = C x (1-HC-HFX)

     Il valore dell'esposizione corretto per la volatilità da prendere in considerazione è calcolato come segue:

     EVA = E x (1+HE), e nel caso delle operazioni in derivati OTC EVA = E.

     Il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, è calcolato come segue:

     E* = max {0, [EVA - CVAM]}

     dove:

     E è il valore dell'esposizione quale determinato in applicazione degli articoli da 78 a 83 o, a seconda dei casi, degli articoli da 84 a 89, se l'esposizione non fosse garantita. A tal fine, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 78 a 83 il valore dell'esposizione delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II è pari al 100 % del valore e non alle percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 1; parimenti, per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai sensi degli articoli da 84 a 89, il valore dell'esposizione delle voci elencate nell'allegato VII, parte 3, punti da 9 a 11 è calcolato in base a un fattore di conversione del 100 % anziché ai fattori di conversione o alle percentuali indicate in detti punti.

     EVA è l'importo dell'esposizione corretto per la volatilità.

     CVA è il valore della garanzia corretto per la volatilità.

     CVAM è CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della parte 4.

     HE è la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione (E), quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

     HC è la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

     HFX è la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione dei punti da 34 a 59.

     E* è il valore dell'esposizione corretto integralmente, tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia.

     b) Calcolo delle rettifiche per volatilità da applicare

     34. Le rettifiche per volatilità possono essere calcolate in due modi: in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne.

     35. Un ente creditizio può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra gli articoli da 78 a 83 e gli articoli da 84 a 89 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia, gli enti creditizi che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne devono applicarlo all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità.

     Se la garanzia reale consiste in un paniere di elementi riconosciuti, la rettifica per volatilità è pari a H=ΣiαiHi dove ai rappresenta la proporzione di un elemento del paniere rispetto alla garanzia complessiva e Hi è la rettifica per volatilità applicabile a tale elemento.

     i) Rettifiche di vigilanza per volatilità

     36. Le tabelle da 1 a 4 riportano le rettifiche per volatilità applicabili nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità (ipotizzando una rivalutazione giornaliera).

     RETTIFICHE PER VOLATILITÀ

     Tabella 1

     (Omissis)

     Tabella 2

     (Omissis)

     Tabella 3

     (Omissis)

     Tabella 4

     Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta

periodo di liquidazione di 20 giorni (%)

periodo di liquidazione di 10 giorni (%)

periodo di liquidazione di 5 giorni (%)

11,314

8

5,657

     37. Per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a 5 giorni lavorativi. Per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a 10 giorni lavorativi.

     38. Nelle tabelle da 1 a 4 e nei punti da 39 a 41, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale le autorità competenti associano la valutazione del merito di credito in applicazione degli articoli da 78 a 83. A fini del presente punto si applica altresì il disposto della parte 1, punto 10.

     39. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici.

     40. Per le quote di organismi di investimento collettivo ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al punto 37, alle attività nelle quali il fondo ha investito. Qualora l'ente creditizio non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.

     41. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui alla parte 1, punto 8, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.

     ii) Stime interne delle rettifiche per volatilità

     42. Le autorità competenti consentono agli enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui ai punti da 47 a 56 di utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni.

     43. Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta pari o superiore a investment grade (qualità elevata), le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.

     44. Nel definire le relative categorie gli enti creditizi considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente creditizio nella categoria specifica.

     45. Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, le rettifiche per volatilità sono calcolate per ciascuna singola voce.

     46. Gli enti creditizi che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale e/o tassi di cambio.

     Criteri quantitativi

     47. Per il calcolo delle rettifiche per volatilità viene impiegato un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile.

     48. Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite; a 5 giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito; e a 10 giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

     49. Gli enti creditizi possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui al punto 48 per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la fomula seguente:

     (Omissis)

     dove TM è il periodo di liquidazione rilevante;

     HM è la rettifica per volatilità basata su TM;

     HN è la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN.

     50. Gli enti creditizi tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Il periodo di liquidazione è corretto verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale (ad esempio, un regime di ancoraggio valutario). Tali casi sono studiati tramite prove di stress.

     51. Il periodo storico di osservazione (periodo campione) per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti creditizi che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno (ossia, lo scarto temporale medio ponderato delle singole osservazioni non può essere inferiore a sei mesi). Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti creditizi di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi.

     52. Gli enti creditizi aggiornano le loro serie di dati con frequenza almeno trimestrale, verificandone l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali. Ciò implica che le rettifiche per volatilità siano calcolate quantomeno ogni tre mesi.

     Criteri qualitativi

     53. Le stime della volatilità sono impiegate nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente creditizio, anche in relazione ai limiti interni di esposizione.

     54. Se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente creditizio nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente parte per il tipo di operazione in questione, le rettifiche per volatilità dell'ente creditizio sono maggiorate utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al punto 49.

     55. Gli enti creditizi dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio.

     56. Nell'ambito del processo di revisione interna dell'ente creditizio è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente creditizio ha luogo con cadenza mimima annuale e riguarda quanto meno i seguenti aspetti:

     a) l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;

     b) la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;

     c) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;

     d) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.

     iii) Maggiorazione delle rettifiche per volatilità

     57. Le rettifiche per volatilità di cui ai punti da 36 a 41 sono quelle applicabili in caso di rivalutazione giornaliera.

     Analogamente, quando un ente creditizio utilizza le proprie stime interne delle rettifiche per volatilità conformemente ai punti da 42 a 56, esse vengono calcolate in primo luogo sulla base della rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, le rettifiche per volatilità sono maggiorate. Esse si calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

     (Omissis)

     dove

     H è la rettifica per volatilità applicabile,

     HM è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera,

     NR è pari al numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni,

     TM è il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

     iv) Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 %

     58. Per quanto riguarda le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, quando un ente creditizio impiega il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne e quando le condizioni di cui alle lettere da a) a h) sono soddisfatte, gli enti creditizi possono non applicare le rettifiche per volatilità calcolate in forza dei punti da 34 a 57 e applicare invece una rettifica per volatilità dello 0 %. Questa opzione è preclusa agli enti creditizi che impiegano il metodo dei modelli interni di cui ai punti da 12 a 21.

     a) L'esposizione e la garanzia reale devono essere entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi della parte 1, punto 7, lettera b) e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi degli articoli da 78 a 83.

     b) L'esposizione e la garanzia reale devono essere denominate nella stessa valuta.

     c) La durata dell'operazione non deve superare un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale devono essere soggette a rivalutazione e ad adeguamento dei margini su base giornaliera.

     d) Viene considerato che il lasso di tempo tra l'ultima rivalutazione precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non debba superare i quattro giorni lavorativi.

     e) L'operazione deve essere regolata tramite un sistema di regolamento abilitato e di provata idoneità per quel tipo di operazioni.

     f) La documentazione che disciplina l'operazione deve essere conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione.

     g) L'operazione deve essere disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti inadempiente.

     h) La controparte deve essere considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti. La categoria «operatori primari di mercato» comprende i seguenti soggetti:

     — le entità di cui alla parte 1, punto 7, lettera b), alle esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione degli articoli da 78 a 83;

     — gli enti;

     — le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazioni) alle esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in forza degli articoli da 78 a 83 o che, nel caso degli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente agli articoli da 83 a 89, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente con una probabilità di inadempimento equivalente a quella associata alla classe di merito di credito 2 della scala di valutazione del merito di credito o ad una classe superiore in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui agli articoli da 78 a 83;

     — gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;

     — i fondi pensione regolamentati;

     — gli organismi di compensazione riconosciuti.

     59. Se un'autorità competente autorizza il trattamento di cui al punto 58 nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito a fronte di titoli emessi dalla propria amministrazione centrale, le altre autorità competenti possono consentire agli enti creditizi di loro competenza di trattare le operazioni di quel tipo allo stesso modo.

     c) Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

     Metodo standardizzato

     60. E* quale calcolata secondo le modalità di cui al punto 33 è considerata come valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 80. Nel caso delle voci fuori bilancio elencate nell'allegato II, E* è considerata come valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 78, paragrafo 1, per giungere al valore dell'esposizione.

     Metodo IRB

     61. LGD* calcolata come stabilito al presente punto, è considerata come LGD ai fini dell'allegato VII.

     LGD* = LGD x [(E*/E]

     dove

     LGD è la LGD applicabile all'esposizione ai sensi degli articoli da 84 a 89, qualora l'esposizione non fosse garantita,

     E è il valore dell'esposizione calcolato come previsto al punto 33;

     E* è calcolata come previsto al punto 33.

 

     1.5. Altre garanzie reali ammissibili ai fini dell'applicazione degli articoli da 84 a 89

 

     1.5.1. Valutazione

     a) Garanzie immobiliari

     62. L'immobile è stimato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari, l'immobile può essere valutato da un esperto indipendente ad un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario.

     63. Per «valore di mercato» si intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

     64. Per «valore del credito ipotecario» si intende il valore dell'immobile quale determinato in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso, tenuto conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario è documentato in modo chiaro e trasparente.

     65. Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario, ridotto se del caso per tenere conto dei risultati della sorveglianza di cui alla parte 2, punto 8 e di eventuali diritti di prelazione sull'immobile.

     b) Crediti

     66. Il valore dei crediti è l'ammontare incassabile.

     c) Altre garanzie reali materiali

     67. Il bene è valutato al suo valore di mercato, che corrisponde all'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.

 

     1.5.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

     a) Trattamento generale

     68. LGD* (la LGD effettiva), calcolata in applicazione dei punti da 69 a 72, è considerata come LGD ai fini dell'allegato VII.

     69. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale (C) e il valore dell'esposizione (E) è inferiore al livello soglia C* (il livello minimo di copertura prescritto) di cui alla tabella 5, LGD* è pari alla LGD prevista nell'allegato VII per le esposizioni non garantite verso la controparte.

     70. Quando il rapporto tra il valore della garanzia reale e il valore dell'esposizione supera un secondo più elevato livello soglia C** (ossia il livello di copertura prescritto per il pieno riconoscimento della LGD) di cui alla tabella 5, LGD* è determinata conformemente alla tabella 5.

     71. Il prescritto livello di copertura C** non è assicurato per l'esposizione nel suo complesso, l'esposizione è scomposta in due parti: la parte per la quale è assicurato il prescritto livello di copertura C** e la parte residua.

     72. La tabella 5 riporta la LGD* applicabile e i livelli di copertura prescritti per le parti garantite delle esposizioni.

     Tabella 5

     LGD minima per la parte garantita delle esposizioni

     (Omissis)

     A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati nella tabella 5, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono

     a) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30 % alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e

     b) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 35 % alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di attrezzature.

     c) consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30 % alle esposizioni di primo rango garantite da immobili residenziali o non residenziali.

     Alla scadenza del periodo summenzionato, la deroga è soggetta a riesame.

     b) Trattamento alternativo per le garanzie immobiliari

     73. Previo il rispetto dei requisiti di cui al presente punto e al punto 74 ed in alternativa al trattamento di cui ai punti da 68 a 72, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare gli enti creditizi ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione pienamente garantita dal bene immobile residenziale o non residenziale situato nel territorio di tale Stato membro, se si sono accertate che i mercati rilevanti siano ben sviluppati e consolidati e i tassi di perdita da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali si mantengano entro i limiti seguenti:

     a) le perdite derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60 % del valore del credito ipotecario) non superano lo 0,3 % dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno;

     b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non superano lo 0,5 % dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.

     74. Se una delle condizioni di cui al punto 73 non viene soddisfatta in un qualsiasi anno, la possibilità di utilizzare questo trattamento cessa finché le condizioni non saranno nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.

     75. Le autorità competenti che non autorizzano il trattamento di cui al punto 73 possono autorizzare gli enti creditizi ad attribuire i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell'ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l'osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.

 

     1.6. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di aggregati di garanzie miste

     76. Quando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese sono calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 ed un'esposizione è coperta sia da garanzie reali finanziarie sia da altre garanzie reali ammissibili, la LGD* (la LGD effettiva) da utilizzare quale LGD ai fini dell'allegato VII è calcolata secondo le modalità seguenti.

     77. L'ente creditizio fraziona il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (ovvero il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità di cui al punto 33) in parti coperte ciascuna da un unico tipo di garanzia reale. L'ente creditizio, ad esempio, suddivide l'esposizione, a seconda dei casi, in una parte coperta da garanzia reale finanziaria ammissibile, una coperta da crediti, una coperta da immobili non residenziali e/o residenziali, una coperta da altre garanzie reali ammissibili e una non garantita.

     78. La LGD* di ciascuna parte dell'esposizione è calcolata separatamente conformemente alle disposizioni pertinenti del presente allegato.

 

     1.7. Altri tipi di protezione del credito finanziata

     1.7.1. Depositi presso enti terzi

     79. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 12, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 23 può essere trattata come una garanzia dell'ente terzo.

     1.7.2. Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito

     80. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui alla parte 2, punto 13, la protezione del credito conforme ai termini della parte 1, punto 24 può essere trattata come una garanzia offerta dall'impresa di assicurazione che fornisce l'assicurazione vita. Il valore di protezione del credito riconosciuto è il valore di riscatto della polizza di assicurazione vita.

     1.7.3. Strumenti di enti riacquistati su richiesta

     81. Gli strumenti ammessi in applicazione della parte 1, punto 25, possono essere trattati come garanzia dell'ente emittente.

     82. Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

     a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

     b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito di cui alla parte 1, punto 8.

 

     2. LA PROTEZIONE DEL CREDITO NON FINANZIATA

 

     2.1. Valutazione

     83. Il valore della protezione del credito non finanziata (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico,

     a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del presente punto, prima frase, è ridotto del 40 %; oppure

     b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.

     84. Quando la protezione del credito non finanziata è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore di protezione del credito è ridotto mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità HFX secondo la formula seguente:

     G* = G x (1-HFX)

     dove

     G è l'importo nominale della protezione del credito,

     G* è G corretto per l'eventuale rischio di cambio e

     Hfx è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante;

     in assenza di disallineamento di valuta

     G* = G

     85. Le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta possono essere calcolate in base al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o al metodo delle rettifiche basate su stime interne come indicato ai punti da 34 a 57.

 

     2.2. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese

 

     2.2.1. Protezione parziale — Divisione in segmenti (tranche)

     86. Quando un ente creditizio trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui agli articoli da 94 a 101. Le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono considerate equivalenti a posizioni first loss non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.

 

     2.2.2. Metodo standardizzato

     a) Protezione completa

     87. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, g è il fattore di ponderazione del rischio da assegnare ad un'esposizione pienamente coperta da una protezione del credito non finanziata (GA), dove g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83; e GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 84, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

     b) Protezione parziale — Stesso rango

     88. Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le parti garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia l'ente creditizio e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite, è concesso un alleggerimento proporzionale dei requisiti patrimoniali. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula seguente:

     (E-GA) x r + GA x g

     dove:

     E è il valore dell'esposizione;

     GA è il valore di G* quale calcolato secondo le modalità di cui al punto 84, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4;

     r è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato agli articoli da 78 a 83;

     g è il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato agli articoli da 78 a 83.

     c) Garanzie di governi

     89. Le autorità competenti possono estendere il trattamento di cui all'allegato VI, parte 1, punti 4 e 5, alle esposizioni o alle parti di esposizioni assistite da garanzia dell'amministrazione centrale o della banca centrale nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata nella valuta nazionale del debitore e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

 

     2.2.3. Metodo IRB

     Protezione completa/Protezione parziale — Stesso rango

     90. Per la quota garantita dell'esposizione (sulla base del valore corretto della protezione del credito GA), la PD, ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, parte 2, può essere la PD del fornitore della protezione o una PD intermedia tra quella del debitore e quella del garante se si ritiene che la piena sostituibilità non sia assicurata.

     Nel caso delle esposizioni subordinate e della protezione del credito non finanziata non subordinata, la LGD da applicare ai fini dell'allegato VII, parte 2 può essere quella associata a crediti di primo rango.

     91. Per eventuali quote non garantite dell'esposizione la PD è quella del debitore e la LGD è quella dell'esposizione sottostante.

     92. GA è il valore di G* quale calcolato in applicazione del punto 84 ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella parte 4.

 

PARTE 4

Disallineamenti di durata

 

     1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

     2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è riconosciuta qualora

     a) la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno; o

     b) l'esposizione sia un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di 1 giorno anziché di 1 anno per il valore della durata (M) di cui all'allegato VII, parte 2, punto 14.

 

     1. DEFINIZIONE DI DURATA

     3. Fatto salvo il limite massimo di 5 anni, la durata effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il punto 4, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

     4. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata.

     Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente creditizio ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

     5. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

 

     2. VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE

 

     2.1. Operazioni soggette a protezione del credito finanziata — Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     6. In caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non viene riconosciuta.

 

     2.2 Operazioni soggette a protezione del credito finanziata — Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

     7. La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

     CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*)

     dove:

     CVA è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato alla parte 3, punto 33 o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

     t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5 oppure è pari al valore di T, se inferiore;

     T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

     t* è pari a 0,25.

     CVAM corrisponde a CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata da includere nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui alla parte 3, punto 33.

 

     2.3. Operazioni soggette a protezione del credito non finanziata

     8. La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

     GA = G* x (t-t*)/(T-t*)

     dove:

     G* è l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;

     GA è G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;

     t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, oppure è pari al valore di T se inferiore;

     T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente ai punti da 3 a 5, o a 5 anni, se il primo valore è superiore; e

     t* è pari a 0,25.

     GA è considerato come il valore della protezione ai fini dell'applicazione della parte 3, punti da 83 a 92.

 

PARTE 5

Combinazioni di strumenti di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato

 

     1. Quando un ente creditizio che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione (ad esempio una garanzia reale e una personale a parziale copertura dell'esposizione), esso è tenuto a suddividere l'esposizione fra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito (ad esempio la parte coperta da garanzia reale e quella coperta da garanzia personale) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente agli articoli da 78 a 83 e al presente allegato.

     2. Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo soggetto hanno durata diversa, si applica un metodo analogo a quello descritto al punto 1.

 

PARTE 6

Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni (basket)

 

     1. DERIVATI SU CREDITI DI TIPO «FIRST-TO-DEFAULT»

     1. Quando un ente creditizio ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo inadempimento tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente creditizio può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, determinerebbe l'importo minimo dell'esposizione ponderato per il rischio in applicazione degli articoli da 78 a 83 o degli articoli da 84 a 89 secondo quanto previsto nel presente allegato, ma solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore della protezione del credito.

 

     2. DERIVATI SU CREDITI DI TIPO «NTH-TO-DEFAULT»

     2. Qualora sia l'n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente creditizio che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per gli inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui al punto 1 per i derivati di tipo first-todefault con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.

 

 

ALLEGATO IX

CARTOLARIZZAZIONE

 

PARTE 1

Definizioni ai fini dell’allegato IX

 

     1. Ai fini del presente allegato si intende per:

     — «margine positivo» (excess spread): il flusso di ricavi e ogni altra commissione percepiti in relazione alle esposizioni cartolarizzate al netto di costi e spese;

     — «opzione clean-up call»: un’opzione contrattuale che consente ad un ente cedente (originator) di riacquistare o di estinguere le posizioni inerenti a cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni sottostanti siano state rimborsate, quando l’importo delle esposizioni in essere scende al di sotto di un determinato livello;

     — «linea di liquidità»: la posizione inerente a cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale a fornire finanziamenti per assicurare la tempestività dei flussi finanziari destinati agli investitori;

     — «Kirb»: l’8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio quali calcolati in applicazione degli articoli da 84 a 89 in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, addizionato all’importo delle perdite attese associato a tali esposizioni calcolate in applicazione dei predetti articoli;

     — «metodo basato sui rating»: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 46 a 51;

     — «metodo della formula di vigilanza»: il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni inerenti a cartolarizzazione di cui alla parte 4, punti da 52 a 54;

     — «posizione priva di rating»: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale non esista una idonea valutazione del merito di credito di un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) idonea quale definita all’articolo 97;

     — «posizione con rating»: una posizione inerente a cartolarizzazione per la quale esista una idonea valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea quale definita all’articolo 97;

     — «programma di cambiali finanziarie garantite da attività» («asset-backed commercial paper programme» — programma ABCP): un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di cambiali finanziarie (commercial paper) con una durata originaria pari o inferiore ad un anno.

 

PARTE 2

Requisiti minimi per il riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio di credito

e per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi

delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate

 

     1. REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI

     1. L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese se il rischio di credito associato con le esposizioni cartolarizzate è stato trasferito in misura significativa a parti terze e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

     a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell’operazione;

     b) le esposizioni cartolarizzate sono poste al di fuori del potere di intervento dell’ente creditizio cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento e di altre procedure concorsuali. Il soddisfacimento di queste condizioni è suffragato da un parere fornito da consulenti legali qualificati;

     c) i titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell’ente creditizio cedente;

     d) il cessionario è una società veicolo di cartolarizzazione (securitisation special purpose entity, di seguito SSPE);

     e) l’ente creditizio cedente non mantiene un controllo effettivo o indiretto sulle esposizioni trasferite. Si considera che il cedente abbia mantenuto il controllo effettivo sulle esposizioni creditizie trasferite se ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è vincolato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell’ente creditizio cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) non costituisce necessariamente una forma di controllo indiretto sulle esposizioni;

     f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, sono soddisfatte le condizioni seguenti:

     i) l’esercizio dell’opzione clean-up call è a discrezione dell’ente creditizio cedente;

     ii) l’opzione clean-up call è esercitabile solo quando l’ammontare non ammortizzato delle esposizioni originarie cartolarizzate è pari o inferiore al 10 %; e

     iii) l’opzione clean-up call non è strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito (credit enhancement) o ad altre posizioni detenute dagli investitori né è in altro modo concepita allo scopo di rafforzare il credito;

     g) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non contiene clausole che:

     i) a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all’ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione, anche, ma non solo, modificando le esposizioni sottostanti o aumentando il rendimento pagabile agli investitori a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate; o

     ii) accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia dell’aggregato sottostante.

 

     2. REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DI TRASFERIMENTI SIGNIFICATIVI DEL RISCHIO DI CREDITO PER LE CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

     2. L’ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti 3 e 4 infra se il rischio è stato trasferito in misura significativa a terzi mediante protezione del credito finanziata o non finanziata e il trasferimento è conforme alle condizioni seguenti:

     a) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell’operazione;

     b) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi alle prescrizioni in materia di ammissibilità e di altro tipo di cui agli articoli da 90 a 93 per il riconoscimento di tale protezione del credito. Ai fini del presente punto le SSPE non sono fornitori ammissibili di protezione del credito non finanziata;

     c) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

     i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;

     ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

     iii) a differenza delle clausole di ammortamento anticipato, richiedono all’ente creditizio cedente di migliorare le posizioni inerenti a cartolarizzazione;

     iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell’ente creditizio o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni inerenti a cartolarizzazione in risposta ad un deterioramento della qualità creditizia dell’aggregato sottostante;

     d) è ottenuto un parere da consulenti legali qualificati, che confermi l’opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni pertinenti.

 

     3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE PONDERATI PER IL RISCHIO DA PARTE DELL’ENTE CREDITIZIO CEDENTE NELL’AMBITO DI UNA CARTOLARIZZAZIONE SINTETICA

     3. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, l'ente creditizio cedente in una cartolarizzazione sintetica usa, fermi restando i punti da 5 a 7, le metodologie di calcolo rilevanti di cui alla parte 4 e non quelle di cui agli articoli da 78 a 89. Per gli enti creditizi che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in applicazione degli articoli da 84 a 89, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.

     4. Per ragioni di chiarezza, si specifica che il punto 3 si riferisce all’intero aggregato di esposizioni incluso nella cartolarizzazione. Fermi restando i punti da 5 a 7, l’ente creditizio cedente è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alle disposizioni della parte 4, compresi quelli relativi al riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito. Ad esempio quando un segmento è trasferito ad un terzo mediante una protezione del credito non finanziata, il fattore di ponderazione del rischio di tale parte terza si applica al segmento nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente creditizio cedente.

 

     3.1. Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

     5. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al punto 3, vengono presi in considerazione eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito che accompagna i segmenti e le esposizioni cartolarizzate conformemente ai punti da 6 a 7.

     6. Si considera come durata delle esposizioni cartolarizzate la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente all’allegato VIII.

     7. Un ente creditizio cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo di detti importi per i segmenti che sono corredati dalla ponderazione per il rischio del 1 250 % a norma della parte 4. Per tutti gli altri segmenti, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui all’allegato VIII si applica conformemente alla formula seguente:

     (Omissis)

     dove:

     RW* rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 75, lettera a);

     RW(Ass) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate pro-quota;

     RW(SP) rappresenta gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 3, in caso non vi sia disallineamento di durata;

     T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

     t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni;

     t* è pari a 0,25.

 

PARTE 3

Valutazioni esterne del merito di credito

 

     1. REQUISITI PER L’UTILIZZO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO DELLE ECAI

     1. Per essere utilizzata ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui alla parte 4, una valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) non vi deve essere disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l’ente creditizio ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione inerente a cartolarizzazione in questione;

     b) deve essere a disposizione del pubblico e del mercato. Le valutazioni sono considerate pubblicamente disponibili solo se sono state pubblicate in una forma accessibile al pubblico e se sono incluse nella matrice di migrazione dell’ECAI. Le valutazioni che sono messe a disposizione esclusivamente di un numero limitato di entità non sono considerate pubblicamente disponibili.

 

     2. USO DELLE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO

     2. L’ente creditizio può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI idonee, dette perciò «ECAI prescelte», ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione degli articoli da 94 a 101.

     3. Fermi restando i punti da 5 a 7 infra, un ente creditizio utilizza le valutazioni delle ECAI prescelte in modo coerente rispetto alle sue posizioni inerenti a cartolarizzazione.

     4. Fermi restando i punti 5 e 6, un ente creditizio non può usare le valutazioni di una ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un’altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell’ambito della stessa struttura di cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI.

     5. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano due valutazioni diverse per una posizione, l’ente creditizio usa la valutazione meno favorevole.

     6. Nei casi in cui le ECAI prescelte forniscano più di due valutazioni per una posizione, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due.

     7. Qualora forme di protezione del credito ammissibili in applicazione degli articoli da 90 a 93 siano fornite direttamente alla SSPE e si riflettano nella valutazione attribuita alla posizione inerente a cartolarizzazione da un’ECAI prescelta, può essere utilizzato il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione non è ammessa in applicazione degli articoli da 90 a 93, la valutazione non è riconosciuta. Nel caso in cui la protezione del credito non venga fornita alla SSPE bensì direttamente ad una posizione inerente a cartolarizzazione, la valutazione non è riconosciuta.

 

     3. ASSOCIAZIONE TRA LE VALUTAZIONI DEL MERITO DI CREDITO E LE CLASSI DI MERITO DI CREDITO

     8. Le autorità competenti stabiliscono con quale classe di merito di credito delle tabelle di cui alla parte 4 è associata ciascuna valutazione del merito di credito di un’ECAI idonea. A tal fine le autorità competenti distinguono tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione. Esse considerano i fattori quantitativi, quali i tassi di inadempimento e/o di perdita, e i fattori qualitativi, quali la gamma di operazioni valutate dall’ECAI e il significato della valutazione.

     9. Le autorità competenti si adoperano per assicurare che le posizioni inerenti a cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito di ECAI idonee siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti. A tal fine possono anche decidere, se del caso, di modificare la classe alla quale è associata una determinata valutazione.

 

PARTE 4

Calcolo

 

     1. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione è calcolato applicando al valore dell’esposizione della posizione il fattore di ponderazione del rischio rilevante come indicato nella presente parte.

     2. Fermo restando il punto 3:

     a) quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 6 a 36, il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al suo valore di bilancio;

     b) quando un ente creditizio calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione dei punti da 37 a 76, il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione iscritta a bilancio è misurato al lordo delle rettifiche di valore; e

     c) il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione, come prescritto nel presente allegato. Tale fattore è pari a 100 % salvo che sia specificato altrimenti.

     3. Il valore dell’esposizione di una posizione inerente a cartolarizzazione derivante da uno strumento derivato di cui all’allegato IV è determinato conformemente all’allegato III.

     4. Quando una posizione inerente a cartolarizzazione è soggetta ad una protezione del credito finanziata, il valore dell’esposizione di tale posizione può essere modificato conformemente ai requisiti dell’allegato VIII, come ulteriormente specificato nel presente allegato.

     5. Quando un ente creditizio ha due o più posizioni sovrapposte inerenti ad una cartolarizzazione, esso è tenuto, in funzione dell'entità di tale sovrapposizione, ad includere nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio solo la posizione o la parte della posizione che produce gli importi più elevati. Ai fini del presente punto «sovrapposizione» significa che le posizioni, nella loro integralità o in parte, costituiscono un’esposizione allo stesso rischio cosicché nella misura della sovrapposizione l’esposizione è unica.

 

     2. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO DEL METODO STANDARDIZZATO

     6. Fermo restando il punto 8, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla classe di merito di credito alla quale la valutazione è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98, come indicato nelle tabelle 1 e 2.

 

     Tabella 1

     Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito

1

2

3

4

pari e inferiore a 5

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

350 %

1 250 %

 

     Tabella 2

     Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito

1

2

3

Tutte le altre valutazioni del merito di credito

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

1 250 %

 

     7. Fermi restando i punti da 10 a 15, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio relativo ad una posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating è calcolato applicando un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

 

     2.1. Enti creditizi cedenti e promotori

     8. Per un ente creditizio cedente o promotore, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati agli importi che verrebbero calcolati per le esposizioni cartolarizzate qualora queste non fossero state cartolarizzate, ferma restando la presunta applicazione di un fattore di ponderazione del 150 % a tutte le posizioni scadute e a tutte quelle appartenenti a categorie ad alto rischio.

 

     2.2. Trattamento di posizioni prive di rating

     9. Gli enti creditizi possono applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating il trattamento di cui al punto 10 per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio, purché la composizione dell’aggregato di esposizioni cartolarizzate sia nota in ogni momento.

     10. L’ente creditizio può applicare il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che sarebbe applicato alle esposizioni cartolarizzate in forza degli articoli da 78 a 83 qualora un ente creditizio le detenesse, moltiplicato per un coefficiente di concentrazione. Tale coefficiente è pari alla somma degli importi nominali di tutti i segmenti divisa per la somma degli importi nominali dei segmenti aventi rango pari o subordinato al segmento cui si riferisce la posizione, incluso il segmento stesso. Il fattore di ponderazione del rischio che ne deriva non può essere superiore al 1 250 % né inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile ad un segmento provvisto di rating e caratterizzato da un rango più elevato. Quando l’ente creditizio non è in grado di determinare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83, esso applica alla posizione un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

 

     2.3 Trattamento delle posizioni inerenti a cartolarizzazione in segmenti second loss o in situazione di rischio migliore nei programmi ABCP

     11. Fatta salva la disponibilità di un trattamento più favorevole in virtù delle disposizioni concernenti le linee di liquidità di cui ai punti da 13 a 15, un ente creditizio può applicare alle posizioni inerenti a cartolarizzazione che soddisfano le condizioni di cui al punto 12 un fattore di ponderazione pari al più elevato tra il 100 % e il fattore massimo che verrebbe applicato ad una qualunque delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

     12. Per beneficiare del trattamento di cui al punto 11, la posizione inerente a cartolarizzazione deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) deve rientrare in un segmento second loss o in situazione di rischio migliore e il segmento first loss deve fornire un significativo supporto di credito a quello second loss;

     b) deve essere di qualità almeno equivalente a investment grade; e

     c) deve essere detenuta da un ente creditizio che non detiene una posizione nel segmento first loss.

 

     2.4. Trattamento delle linee di liquidità prive di rating

     2.4.1. Linee di liquidità ammissibili

     13. Quando sono soddisfatte le condizioni indicate di seguito, per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione del 20 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria pari o inferiore ad un anno e un fattore di conversione del 50 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità con una durata originaria superiore ad un anno:

     a) la documentazione relativa alla linea di liquidità individua e delimita con chiarezza le circostanze in presenza delle quali la linea può essere utilizzata;

     b) la linea non può essere utilizzata per fornire rafforzamento al credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell’utilizzo — ad esempio fornendo liquidità per esposizioni in stato di inadempimento al momento dell’utilizzo o acquistando attività ad un valore superiore a quello equo;

     c) la linea non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o regolari per la cartolarizzazione;

     d) i rimborsi degli utilizzi della linea non sono subordinati a crediti di investitori diversi da quelli risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

     e) la linea non può più essere utilizzata dopo che le forme applicabili di supporto di credito di cui essa potrebbe beneficiare sono state totalmente utilizzate;

     f) la linea include una disposizione che determina la deduzione automatica dall’ammontare che può essere utilizzato dell’importo delle esposizioni in stato di inadempimento ai sensi degli articoli da 84 a 89 o, qualora l’aggregato di esposizioni cartolarizzate consista di titoli provvisti di rating, pone fine all’utilizzo della linea se la qualità media dell’aggregato scende al di sotto di investment grade.

     Il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello massimo che verrebbe applicato ad una qualsiasi delle esposizioni cartolarizzate in applicazione degli articoli da 78 a 83 da un ente creditizio che detiene le esposizioni.

 

     2.4.2. Linee di liquidità che risultano disponibili solo in caso di turbative generali del mercato

     14. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che può essere utilizzata solo in caso di una generale turbativa dei mercati (ovvero quando più SSPE impegnate in operazioni diverse non sono in grado di rinnovare le cambiali finanziarie in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della qualità creditizia della SSPEO della qualità creditizia delle esposizioni cartolarizzate), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 13.

 

     2.4.3. Anticipi per cassa

     15. Per determinare il valore dell’esposizione, un fattore di conversione dello 0 % può essere applicato all’importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché le condizioni di cui al punto 13 siano soddisfatte e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto ad altri diritti sui flussi finanziari derivanti dalle esposizioni cartolarizzate.

 

     2.5. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni delle esposizioni rotative provviste di clausola di ammortamento anticipato

     16. In aggiunta agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, l’ente creditizio cedente calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio conformemente al metodo di cui ai punti da 17 a 33 quando cede esposizioni rotative in una cartolarizzazione che contiene una clausola di ammortamento anticipato.

     17. L’ente creditizio calcola l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio a fronte della somma delle ragioni di credito del cedente e dell’investitore.

     18. Per le operazioni di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate comprendono esposizioni rotative e non, un ente creditizio cedente applica il trattamento esposto nei punti da 19 a 31 alla parte dell’aggregato che contiene le esposizioni rotative.

     19. Per le finalità di cui ai punti da 16 a 31, per «ragioni di credito» del cedente si intende il valore di esposizione della parte nozionale di un aggregato di importi utilizzati ceduti in una cartolarizzazione, la cui proporzione in relazione all’importo dell’aggregato totale ceduto nell’operazione determina la proporzione dei flussi finanziari generati dalla riscossione di capitale e interessi e da altri importi associati che non sono disponibili per effettuare pagamenti a coloro che hanno posizioni inerenti alla cartolarizzazione.

     Le ragioni di credito del cedente, in quanto tali, non possono essere subordinate alle ragioni di credito degli investitori.

     Per «ragioni di credito degli investitori» si intende il valore delle esposizioni della parte nozionale residua dell’aggregato di importi utilizzati.

     20. L’esposizione dell’ente creditizio cedente associata ai suoi diritti rispetto alle ragioni di credito del cedente non è considerata come una posizione inerente a cartolarizzazione bensì come un’esposizione su base proporzionale verso le esposizioni cartolarizzate come se queste non fossero state cartolarizzate.

 

     2.5.1. Esenzioni dal trattamento dell’ammortamento anticipato

     21. I cedenti dei seguenti tipi di cartolarizzazioni sono esenti dai requisiti patrimoniali di cui al punto 16:

     a) le cartolarizzazioni di esposizioni rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti ai futuri utilizzi da parte dei debitori, cosicché il rischio relativo alle linee sottostanti non viene riassunto dall’ente creditizio cedente nemmeno dopo che si sia verificato un evento determinante l’ammortamento anticipato, e

     b) le cartolarizzazioni nell’ambito delle quali una procedura di ammortamento anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all’andamento delle attività cartolarizzate o all’ente creditizio cedente, ad esempio da modifiche rilevanti nella normativa fiscale primaria o secondaria.

 

     2.5.2. Requisito patrimoniale massimo

     22. Per un ente creditizio cedente soggetto al requisito patrimoniale di cui al punto 16, il totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati in forza del punto 16 non può essere superiore al maggiore tra

     a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle sue posizioni nelle ragioni di credito degli investitori,

     b) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che verrebbero calcolati a fronte delle esposizioni cartolarizzate da un ente creditizio che detiene le esposizioni come se non fossero state cartolarizzate in un importo pari alle ragioni di credito degli investitori.

     23. La deduzione di eventuali profitti netti derivanti dalla capitalizzazione di redditi futuri di cui all’articolo 57 è trattata al di fuori dell’importo massimo indicato al punto 22.

 

     2.5.3. Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

     24. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio da calcolare conformemente al punto 16 è determinato moltiplicando l'importo delle ragioni di credito degli investitori per il prodotto tra il fattore di conversione appropriato di cui ai punti da 26 a 33 e il fattore di ponderazione medio ponderato che si applicherebbe alle esposizioni cartolarizzate se queste non fossero state cartolarizzate.

     25. Una clausola di ammortamento anticipato è considerata come «controllata» quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) l’ente creditizio cedente dispone di un piano appropriato che gli assicuri di disporre di fondi propri e di liquidità sufficienti per affrontare eventuali situazioni di ammortamento anticipato;

     b) per tutta la durata dell’operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti pro rata fra le ragioni di credito del cedente e degli investitori sulla base del saldo dei crediti risultante in uno o più punti di riferimento durante ogni mese;

     c) il periodo di ammortamento viene considerato sufficiente se il 90 % del debito totale (in termini di ragioni di credito del cedente e degli investitori) in essere all’inizio del periodo di ammortamento anticipato può essere rimborsato o riconosciuto come in stato di inadempimento;

     d) la frequenza dei rimborsi non è più rapida di quella che sarebbe consentita da un piano di ammortamento lineare nel periodo di cui alla lettera c).

     26. Nel caso di cartolarizzazioni soggette ad una clausola di ammortamento anticipato delle esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, quando l’ammortamento anticipato è innescato dalla discesa del margine positivo ad un determinato livello, gli enti creditizi confrontano il margine positivo medio a tre mesi con i livelli ai quali detto margine deve essere bloccato.

     27. Qualora la cartolarizzazione non richieda il blocco del margine positivo, il suo punto di arresto (trapping point) è ritenuto situarsi 4,5 punti percentuali al di sopra del livello che innesca il rimborso anticipato.

     28. Il fattore di conversione da applicare è determinato dal livello del margine positivo medio effettivo a tre mesi conformemente alla tabella 3.

 

     Tabella 3

 

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato controllato

Cartolarizzazioni provviste di una clausola di ammortamento anticipato non controllato

margine positivo medio a tre mesi

coefficiente di conversione

coefficiente di conversione

superiore al livello A

0 %

0 %

livello A

1 %

5 %

livello B

2 %

15 %

livello C

10 %

50 %

livello D

20 %

100 %

livello E

40 %

100 %

 

     29. Nella tabella 3, il livello A corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 133,33 % del punto di arresto ma non inferiori al 100 % di tale punto; il livello B corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 100 % del punto di arresto ma non inferiori al 75 % di tale punto; il livello C corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 75 % del punto di arresto ma non inferiori al 50 % di tale punto; il livello D corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 50 % del punto di arresto ma non inferiori al 25 % di tale punto e il livello E corrisponde a livelli del margine positivo inferiori al 25 % del punto di arresto.

     30. Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento che si avvicini molto a quello prescritto nei punti da 26 a 29 per determinare il fattore di conversione indicato.

     31. Qualora un'autorità competente intenda applicare ad una determinata cartolarizzazione un trattamento in conformità del punto 30, essa ne informa innanzitutto le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.

     Prima che l'applicazione di un simile trattamento diventi parte integrante della politica generale dell'autorità competente in materia di cartolarizzazioni che prevedono clausole di rimborso anticipato del tipo considerato, l'autorità competente consulta le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e tiene conto delle opinioni da queste espresse. Le opinioni espresse nel corso di tale consultazione ed il trattamento applicato sono resi pubblici dall'autorità competente in questione.

     32. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 90 %.

     33. Tutte le altre cartolarizzazioni provviste di clausola di ammortamento anticipato non controllato delle esposizioni rotative sono soggette ad un fattore di conversione del 100 %.

 

     2.6. Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione

     34. Quando un ente creditizio ottiene una protezione del credito su una posizione inerente a cartolarizzazione, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio può essere modificato conformemente all’allegato VIII.

 

     2.7. Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

     35. Come previsto all’articolo 66, paragrafo 2, nel caso di una posizione inerente a cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del 1 250 % gli enti creditizi possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.A tal fine, il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito finanziata ammissibile secondo modalità conformi al punto 34.

     36. Quando un ente creditizio si avvale dell’alternativa indicata al punto 35, l’importo dedotto conformemente a tale punto moltiplicato per 12,5 è sottratto, ai fini del punto 8, dall’importo specificato in tale punto come l’importo massimo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato dagli enti creditizi ivi indicati.

 

     3. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO NEL QUADRO DEL METODO BASATO SUI RATING INTERNI

 

     3.1. Priorità nell’applicazione delle metodologie

     37. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni inerenti a cartolarizzazione è calcolato conformemente ai punti da 38 a 76.

     38. Per le posizioni provviste di rating o per le quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è utilizzato il metodo basato sui rating interni di cui ai punti da 46 a 51.

     39. Per le posizioni prive di rating si utilizza il metodo della formula di vigilanza di cui ai punti da 52 a 54 eccetto quando sia consentito il metodo della valutazione interna di cui ai punti 43 e 44.

     40. Un ente creditizio diverso dall’ente creditizio cedente o promotore può utilizzare il metodo della formula di vigilanza solo con l’approvazione delle autorità competenti.

     41. Nel caso di enti creditizi cedenti o promotori non in grado di calcolare il Kirb e che non hanno ottenuto l’approvazione ad utilizzare il metodo della valutazione interna per le posizioni in programmi ABCP e nel caso di altri enti creditizi che non hanno ottenuto l’approvazione ad utilizzare il metodo della formula di vigilanza o, per le posizioni in programmi ABCP, il metodo della valutazione interna, un fattore di ponderazione del 1 250 % è attribuito alle posizioni inerenti a cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta.

 

     3.1.1. Utilizzo di valutazioni del merito di credito desunte

     42. Un ente attribuisce ad una posizione priva di rating una valutazione del merito di credito desunta equivalente a quella delle posizioni provviste di rating («posizioni di riferimento») con massimo rango subordinate sotto tutti i profili alla posizione inerente a cartolarizzazione priva di rating in questione, quando sono soddisfatti i requisiti operativi minimi seguenti:

     a) le posizioni di riferimento devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione della cartolarizzazione priva di rating;

     b) la durata delle posizioni di riferimento deve essere pari o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;

     c) tutti i rating desunti devono essere aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.

 

     3.1.2. Metodo della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

     43. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente creditizio può attribuire ad una posizione priva di rating in un programma ABCP una valutazione del merito di credito desunta come indicato al punto 44, purché le condizioni seguenti siano soddisfatte:

     a) le posizioni su cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP devono essere provviste di rating;

     b) l'ente creditizio deve dimostrare alle autorità competenti che la sua valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI idonee per la valutazione dei titoli connessi a esposizioni della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;

     c) tra le ECAI la cui metodologia viene utilizzata come prescritto alla lettera b) devono essere incluse quelle che hanno fornito la valutazione esterna delle cambiali finanziarie emesse dal programma ABCP.

     Gli elementi quantitativi — ad esempio i fattori di stress — utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati a principi di prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nella metodologia di valutazione rilevante delle ECAI in questione;

     d) in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna l’ente creditizio deve prendere in considerazione pertinenti metodologie pubblicate delle ECAI idonee che valutano il documento commerciale del programma ABCP. Questo esercizio deve essere documentato dall’ente creditizio e ripetuto regolarmente, come evidenziato alla lettera g);

     e) la metodologia interna di valutazione dell’ente creditizio deve includere diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI idonee. La corrispondenza deve essere documentata esplicitamente;

     f) la metodologia interna di valutazione deve essere impiegata nei processi interni di gestione del rischio dell’ente creditizio, compresi i sistemi decisionali, di informazione della direzione e di allocazione del capitale;

     g) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell’ente creditizio devono effettuare con frequenza regolare apposite verifiche del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell’ente creditizio verso un programma ABCP. Qualora siano le funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio ad effettuare tali verifiche, esse devono essere indipendenti dall’area di attività attinente al programma ABCP, nonché dalle connesse funzioni di relazione con la clientela;

     h) l’ente creditizio deve seguire l’andamento delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l’affidabilità della sua metodologia e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l’andamento delle esposizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali esposizioni;

     i) il programma ABCP deve prevedere requisiti per la sottoscrizione in apposite linee guida in materia di credito e di investimento. In vista dell’acquisto di un’attività, l’amministratore del programma ABCP deve considerare il tipo di attività da acquistare, la tipologia e l’importo monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di rafforzamenti del credito, la distribuzione delle perdite e la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e l’entità cedente. Deve essere effettuata un’analisi creditizia del profilo di rischio del cedente le attività, considerando anche l’andamento finanziario passato e atteso, la posizione di mercato attuale, la competitività futura attesa, il grado di leva finanziaria, i flussi finanziari, la copertura degli interessi e il rating del debito. Deve inoltre essere condotta una verifica dei requisiti per la sottoscrizione del cedente, delle sue capacità di gestione e delle procedure di recupero crediti;

     j) i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP devono fissare le regole minime in materia di ammissibilità delle attività, in particolare:

     i) devono escludere l’acquisto di attività scadute da molto tempo o in stato di inadempimento,

     ii) devono limitare l’eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche, e

     iii) devono limitare la natura delle attività da acquistare;

     k) il programma ABCP deve prevedere politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e del merito di credito del gestore (servicer). Il programma ABCP deve attenuare il rischio in capo al cedente/gestore attraverso l’impiego di vari meccanismi quali le clausole basate sulla qualità creditizia corrente che impediscono la commistione dei fondi;

     l) la perdita complessiva stimata su un aggregato di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare deve tenere conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come i rischi di credito e di diluizione.

     Se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti, deve venire accantonata una riserva distinta per il rischio di diluizione sempreché questo sia rilevante per quel particolare aggregato di esposizioni. Inoltre, nel determinare il livello richiesto di supporto di credito, il programma deve utilizzare diverse serie storiche pluriennali relative alle perdite, ai tassi di insolvenza, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti;

     m) il programma ABCP deve basarsi su determinate caratteristiche strutturali nelle decisioni di acquisto di esposizioni — ad esempio clausole contrattuali che consentono in maniera esplicita la liquidazione automatica di un determinato portafoglio (wind down triggers) — al fine di attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

     Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l’osservanza del requisito che la metodologia di valutazione dell’ECAI sia pubblicamente disponibile se si accertano che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione — ad esempio la sua struttura innovativa — nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

     44. L’ente creditizio assegna la posizione priva di rating ad uno dei livelli di rating descritti al punto 43. Alla posizione viene attribuito un rating desunto identico alle valutazioni corrispondenti a tale livello di rating come indicato al punto 43. Quando, all’avvio della cartolarizzazione, questa valutazione desunta è almeno corrispondente al livello di investiment grade, viene considerata pari ad una valutazione del merito di credito ammessa di un’ECAI idonea ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

 

     3.2. Importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio

     45. Per gli enti creditizi cedenti, per gli enti creditizi promotori o per altri enti creditizi che possono calcolare il KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a fronte delle posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere limitati a quanto prodotto dal requisito patrimoniale di cui all’articolo 75, lettera a), che è pari alla somma dell’8 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero stati calcolati se le attività cartolarizzate non fossero state cartolarizzate e fossero a bilancio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni.

 

     3.3 Metodo basato sui rating

     46. Nell’ambito del metodo basato sui rating, l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione inerente a cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore dell’esposizione il fattore di ponderazione del rischio associato con la classe di merito di credito alla quale la valutazione del merito di credito è stata associata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 98 come indicato alle tabelle 4 e 5 moltiplicato per 1,06.

 

     Tabella 4

     Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS)

Fattore di ponderazione del rischio

 

A

B

C

CQS 1

7 %

12 %

20 %

CQS 2

8 %

15 %

25 %

CQS 3

10 %

18 %

35 %3

CQS 4

12 %

20 %

35 %

CQS 5

20 %

35 %

35 %

CQS 6

35 %

50 %

50 %

CQS 7

60 %

75 %

75 %

CQS 8

100 %

100 %

100 %

CQS 9

250 %

250 %

250 %

CQS 10

425 %

425 %

425 %

CQS 11

650 %

650 %

650 %

Al di sotto della CQS 11

1 250 %

1 250 %

1 250 %

 

     Tabella 5

     Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine

Classe di merito di credito (CQS)

Fattore di ponderazione del rischio

 

A

B

C

CQS 1

7 %

12 %

20 %

CQS 2

12 %

20 %

35 %

CQS 3

60 %

75 %

75 %

Tutte le altre valutazioni del merito di credito

1 250 %

1 250 %

1 250 %

 

     47. Fatti salvi i punti 48 e 49, i fattori di ponderazione del rischio della colonna A di ciascuna tabella si applicano quando la posizione riguarda il segmento con rango più elevato della cartolarizzazione. Per determinare se un segmento abbia il rango più elevato, non è obbligatorio prendere in considerazione gli importi dovuti a titolo di contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo.

     48. Un fattore di ponderazione del rischio del 6 % può essere applicato a una posizione che sia una posizione del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione ove tale segmento abbia il rango più elevato sotto ogni profilo rispetto a un altro segmento delle posizioni della cartolarizzazione in cui riceverebbe un fattore di ponderazione del rischio del 7 % ai sensi del punto 46, purché:

     a) l'autorità competente sia certa che ciò è giustificato dalle capacità di assorbimento delle perdite dei segmenti subordinati della cartolarizzazione; e

     b) la posizione sia oggetto di una valutazione del merito di credito esterna che è stato stabilito sia associata a una classe di merito di credito 1 nella tabella 4 o 5 oppure, qualora sia priva di rating, siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 42, lettere da a), a c) laddove le «posizioni di riferimento» siano considerate posizioni del segmento subordinato che riceverebbero un fattore di ponderazione del rischio del 7 % ai sensi del punto 46.

     49. I fattori di ponderazione del rischio della colonna C di ciascuna tabella si applicano quando la posizione è inerente ad una cartolarizzazione in cui il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate sia inferiore a sei.

     Nel calcolare il numero effettivo delle esposizioni cartolarizzate le esposizioni multiple verso lo stesso debitore vengono trattate come un’unica esposizione. Il numero effettivo delle esposizioni è calcolato come segue:

     (Omissis)

     dove EADi rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso l’iesimo debitore. In caso di ricartolarizzazione (cartolarizzazione di esposizioni inerenti a cartolarizzazione), l’ente creditizio considera il numero di esposizioni inerenti a cartolarizzazione dell’aggregato e non il numero delle esposizioni sottostanti negli aggregati originari dai quali discendono tali esposizioni. Se la quota di portafoglio associata alla massima esposizione (C1) è disponibile, l’ente creditizio può calcolare N come 1/C1.

     50. I fattori di ponderazione del rischio della colonna B si applicano a tutte le altre posizioni.

     51. Le forme di attenuazione del rischio di credito per le posizioni inerenti a cartolarizzazione possono essere riconosciute conformemente ai punti da 60 a 62.

 

     3.4. Metodo della formula di vigilanza

     52. Fermi restando i punti 58 e 59, nel quadro del metodo della formula di vigilanza, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione inerente a cartolarizzazione è il maggiore tra 7 % e il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al punto 53.

     53. Fermi restando i punti 58 e 59, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’importo dell’esposizione è pari a:

     (Omissis)

     In queste espressioni, Beta [x; a, b] si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

     T (lo spessore del segmento nel quale è detenuta la posizione) è definito com