§ 2.14.2 - L.R. 21 ottobre 1952, n. 24.
Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:21/10/1952
Numero:24

§ 2.14.2 - L.R. 21 ottobre 1952, n. 24. [1]

Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

 

Art. 1.

     Agli agricoltori che siano coltivatori o conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali previste dalla Legge regionale 16 ottobre 1951, n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione in misura pari all'ammontare delle somme dagli stessi versate o dovute per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, nella misura del 60 per cento per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, nonchè per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950.

     Lo stesso trattamento è esteso anche ai Comuni per le proprietà terriere da essi possedute nelle predette zone.

     Per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare afferenti all'anno 1949 il contributo di cui al primo comma è fissato nella misura del 40 per cento limitatamente alle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari e sugli infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza 1949-195O.

 

Art. 2.

     La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alla emanazione delle norme relative all'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

 

Art. 3.

     Le spese previste dall'art. 1 della presente legge fanno carico al Cap. 80 dello stato di previsione per l'esercizio 1952 e, ove occorra, all'apposito capitolo del Bilancio 1953.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.