§ 2.14.1 - L.R. 16 ottobre 1951, n. 16.
Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:16/10/1951
Numero:16

§ 2.14.1 - L.R. 16 ottobre 1951, n. 16. [1]

Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

 

Art. 1.

     In considerazione dei danni causati alle coltivazioni ed al bestiame durante l'annata agraria 1950-1951 nelle zone colpite da eccezionale e persistente siccità, che verranno determinate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, l'Amministrazione Regionale è autorizzata a dare esecuzione ai provvedimenti previsti nella presente legge.

     Sono da considerare zone colpite da eccezionale e persistente siccità, ai fini della presente legge, quelle in cui la resa media delle varie colture agrarie o allevamenti zootecnici prevalenti nelle singole zone non abbia superato, nell'annata 1951, il 35 per cento della resa normale.

 

Art. 2.

     A favore degli agricoltori coltivatori diretti, singoli o riuniti in cooperativa, delle zone indicate dall'art. 1 sono concesse sementi da impiegarsi nell'annata agraria 1951-1952.

     All'acquisto ed alla distribuzione delle sementi provvedono gli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura con i fondi all'uopo stanziati dalla Giunta Regionale per un ammontare complessivo di L. 30 milioni (trenta milioni).

     La concessione avverrà in ragione di un quintale per ogni ettaro coltivato nell'annata agraria 1950-1951 fino ad un massimo di cinque quintali per agricoltore singolo o socio di cooperativa.

 

Art. 3.

     Agli allevatori diretti delle zone indicate all'art. 1, che abbiano subìto in conseguenza della siccità perdite di bestiame, sono concessi contributi, per un ammontare complessivo non superiore a L. 50.000.000 (cinquanta milioni), per l'acquisto di bestiame preferibilmente miglioratore in misura pari ai due quinti del valore del bestiame perito calcolati in relazione al numero massimo di 150 capi di bestiame minuto e a 6 capi di bestiame grosso.

 

Art. 4.

     Le domande degli interessati devono essere rivolte ai competenti Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, i quali istruiscono le pratiche e dispongono le singole concessioni, sentiti i rispettivi Comitati Provinciali e previ i necessari accertamenti.

     Per quanto disposto dall'art. 2 gli Ispettorati medesimi si accertano altresì della disponibilità e preparazione dei terreni.

     Delle concessioni disposte detti Ispettorati daranno rendiconto alla Giunta Regionale.

 

Art. 5.

     A favore degli agricoltori coltivatori diretti o conduttori, ed a favore degli allevatori diretti o conduttori, singoli o riuniti in cooperative, nelle zone indicate negli articoli precedenti sono concessi prestiti agrari per acquisto di scorte fino all'ammontare massimo di L. 70.000.000 (settanta milioni).

     Dette concessioni avranno luogo tramite l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna che vi provvederà direttamente o valendosi delle Casse Comunali di Credito Agrario.

     La concessione avrà durata non superiore a cinque anni, e non sarà gravata da interessi, nè da altri oneri, restando questi ultimi a carico della Regione, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato Regionale per le Finanze e l'Istituto predetto.

 

Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, è coltivatore diretto colui che coltiva un fondo col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia; è allevatore diretto colui che, col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, custodisce e amministra il gregge e l'armento.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.