§ 2.8.25 - L.R. 29 dicembre 1967, n. 33.
Modifica alla L.R. 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:29/12/1967
Numero:33

§ 2.8.25 - L.R. 29 dicembre 1967, n. 33. [1]

Modifica alla L.R. 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del Credito Industriale Sardo, già modificato con L.R. 20 dicembre 1962 n. 24.

 

Art. 1. [2]

 

Art. 2.

     La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1968 al 1972, in ragione di L. 210 milioni all'anno.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per i bilanci suddetti si farà fronte, per l'importo di annue L. 210 milioni, con una quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile devoluta alla Regione, derivante dal suo naturale incremento.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 21 luglio 1954, n. 20.