§ 2.8.13 - L.R. 21 luglio 1954, n. 20.
Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:21/07/1954
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 2.8.13 - L.R. 21 luglio 1954, n. 20. [1]

Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).

 

Art. 1. [2]

     La Regione, fermi i diritti e le competenze ad essa derivanti dallo Statuto sardo approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, partecipa al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo), istituito con la legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura del 35 per cento per un importo di lire 2.100.000.000.

 

     Art. 2.

     E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il C.I.S. (Credito Industriale Sardo) a norma dell'art. 12 della citata legge 11 aprile 1953, n. 298 nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti nel bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato Tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, può essere accordata, entro il limite massimo di L. 3 miliardi, la garanzia della Regione a speciale serie di obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo), quando la Giunta regionale riconosce che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna.

     Le obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiarie, a norma della citata legge 11 aprile 1953, n. 298.

 

     Art. 4.

     Le spese relative alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico al cap. 154 del bilancio 1953 ed al cap. 171 del bilancio 1954.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo già modificato dalla L.R. 20 dicembre 1962, n. 24 e successivamente così sostituito dalla L.R. 29 dicembre 1967, n. 33.