§ 2.3.5 - L.R. 18 maggio 1960, n. 10.
Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:18/05/1960
Numero:10

§ 2.3.5 - L.R. 18 maggio 1960, n. 10. [1]

Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, al fine di ridurre l'equivalente onere relativo alle quote a carico della proprietà privata, è autorizzata a concorrere, nella misura massima del 4 per cento, nella spesa delle opere di interesse generale che verranno eseguite nei comprensori di bonifica a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

 

Art. 2.

     Il Contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

Art. 3.

     E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 il capitolo 152 bis: «Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.