§ 2.2.14 - L.R. 25 marzo 1965, n. 3.
Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:25/03/1965
Numero:3

§ 2.2.14 - L.R. 25 marzo 1965, n. 3. [1]

Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.

 

Art. 1.

     Al fine di diffondere in Sardegna la coltura della barbabietola da zucchero l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei bieticoltori singoli o associati, contributi per l'acquisto di attrezzature adeguate, di seme monogerme selezionato nonché per il trasporto delle barbabietole conferite agli zuccherifici, e premi di buona e conveniente coltivazione.

     Detti contributi e premi saranno corrisposti per gli anni dal 1965 al 1969 compreso e non potranno superare la misura massima stabilita nei successivi articoli.

 

Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo sono concessi nella misura massima:

     del 50 per cento della spesa per l'acquisto di macchine specifiche per la coltivazione e la raccolta delle barbabietole;

     del 50 per cento della spesa per l'acquisto di seme monogerme selezionato.

     Tali contributi saranno decurtati degli eventuali contributi concessi dallo Stato o dalla Regione per lo stesso titolo.

     I premi di coltivazione di cui al precedente articolo 1 sono corrisposti in ragione di lire 5,50 per quintale grado delle barbabietole conferite dai bieticoltori singoli o associati.

 

Art. 3.

     I contributi sulla spesa di trasporto dall'azienda del bieticoltore agli zuccherifici, o ai posti di consegna esterni sardi, sono corrisposti nella misura massima del 60 per cento della spesa effettiva di trasporto sostenuta dai bieticoltori per le sole percorrenze superiori a quelle stabilite dalle norme nazionali di consegna e di ricevimento, all'atto- vigenti.

 

Art. 4.

     La liquidazione dei premi di coltivazione, dei contributi sulle spese di trasporto e sull'acquisto dei semi avverrà con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste sulla base di elenchi forniti dagli zuccherifici, corredati delle fatture regolari relative ai trasporti, le quali ultime non saranno presentate solo nel caso che il bieticoltore abbia provveduto al trasporto con mezzi propri.

     Gli elenchi dovranno contenere i seguenti elementi per ogni bieticoltore: generalità, indirizzo, comune in cui si trova l'azienda, superficie coltivata a barbabietole, varietà, peso e importo del seme adoperato, quintali netti di barbabietole conferite e rispettivi quintali grado, distanza in chilometri tra aziende e zuccherificio o posto di consegna esterno; spesa globale di trasporto dall'azienda al posto di consegna delle barbabietole, compenso dovuto dallo zuccherificio in base al contratto nazionale di consegna e di ricevimento, differenza tra questi due valori.

     Il pagamento ai singoli bieticoltori sarà effettuato tramite gli zuccherifici, i quali fungeranno in questa sede da cassieri della Regione e dovranno esplicitamente indicare sugli estratti conto che si tratta rispettivamente di premi regionali di coltivazione e di contributi regionali sulle spese di trasporto e acquisto di semi.

     La liquidazione e il pagamento dei contributi per l'acquisto delle macchine avverranno con la procedura di cui alla L.R. 2 agosto 1951, n. 14.

 

Art. 5.

     Le tariffe di trasporto saranno preventivamente approvate, per le varie zone, dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti.

 

Art. 6.

     All'onere complessivo di lire 130.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante la riduzione di lire 15.000.000 dal capitolo 17130, di lire 15.000.000 dal capitolo 26645 e di lire 100.000.000 dal capitolo 27101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     (Omissis).

 

Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.