§ 2.3.1 - L.R. 2 agosto 1951, n. 14.
Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:02/08/1951
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 2.3.1 - L.R. 2 agosto 1951, n. 14. [1]

Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:

     a) ai proprietari, ai conduttori ed ai coltivatori di aziende agricole, singoli od associati, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati, incluse nei comprensori di loro pertinenza;

     b) ai gestori, che ne dispongono prevalentemente nell'esecuzione di lavori per conto terzi.

     I contributi non possono superare nei casi di cui alla lettera a) la misura del 40 per cento, e nei casi di cui alla lettera b) quella del 30 per cento, del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessorie fino al trasporto a destinazione.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ad Enti pubblici che svolgono attività didattica e sperimentale nel campo della meccanica agraria.

     Quando la sovvenzione è destinata all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli da impiegarsi nello svolgimento di tali attività il contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 per cento.

 

     Art. 3.

     L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura, determina ogni anno con suo decreto, in relazione alle diverse zone della Sardegna e per le diverse categorie di aziende, le specie e le caratteristiche delle macchine e degli attrezzi ammessi a contributo e le relative misure dei contributi, nei limiti previsti dall'art. 1.

 

     Art. 4.

     I fondi annualmente stanziati per i contributi previsti dalla presente legge sono di preferenza destinati a sovvenzionare l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la sistemazione dei terreni, comprese le trattrici, purchè destinate a tali fini.

 

     Art. 5.

     Per un periodo di cinque anni dalla data della concessione dei benefici di cui alla presente legge, i beneficiari non possono distogliere dal previsto impiego le macchine e gli attrezzi agricoli acquistati, nè cederli nè venderli, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste. Tale autorizzazione è concessa in base a domanda motivata, e sentito il parere del competente Comitato Provinciale dell'Agricoltura, nei soli casi di comprovata impossibilità a usare e gestire utilmente le macchine ed attrezzi e con l'obbligo di eventuale rifusione dei contributi concessi proporzionalmente al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

     Le macchine e gli attrezzi di produzione nazionale o nazionalizzati, acquistati con i benefici previsti dalla presente legge, non possono essere trasferiti fuori del territorio della regione salvo il caso che il proprietario restituisca l'ammontare del contributo percepito.

     Per le macchine e gli attrezzi di produzione estera, importati direttamente dall'estero in esenzione dei diritti doganali a norma dell'art. 12 comma 3° dello Statuto speciale per la Sardegna, il divieto di trasferimento fuori del territorio della regione è in ogni caso assoluto e permanente.

     Per lo stesso periodo di cinque anni i beneficiari del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 1 - e anche quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo quando intendano impiegare le macchine e gli attrezzi acquistati in lavori per conto di terzi - devono osservare le tariffe stabilite per le diverse prestazioni dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, che le determina periodicamente con suo decreto, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura.

 

     Art. 6.

     In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente articolo, i beneficiari devono restituire il contributo. A garanzia di tale restituzione i beneficiari, per ottenere il pagamento del contributo, debbono consentire a favore della Regione la costituzione di un privilegio sulle macchine e sugli attrezzi acquistati.

     Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo. Per la costituzione e la efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli artt. 9 e 21 della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 sull'ordinamento del credito agrario.

     I beneficiari possono offrire altra garanzia riconosciuta idonea.

 

     Art. 7.

     Nel caso di acquisti rateali o finanziati da istituti di credito, il contributo puo essere versato dall'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'Istituto finanziatore purchè questi offrano garanzia idonea per le restituzioni previste nell'art. 6.

 

     Art. 8.

     I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli concessi allo stesso fine dallo Stato fino alla concorrenza delle misure previste negli artt. 1 e 2 che precedono: non sono cumulabili con i contributi previsti dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1950, numero 47.

 

     Art. 9.

     Le domande per la concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'Agricoltura e Foreste per il tramite degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura, i quali provvedono all'istruttoria ed esprimono il parere sentito il Comitato Provinciale dell'Agricoltura.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto e previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.

 

     Art. 10.

     Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al Cap. 49 del Bilancio regionale 1951 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.