§ 2.2.13 - L.R. 28 dicembre 1964, n. 23. [*]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:28/12/1964
Numero:23

§ 2.2.13 - L.R. 28 dicembre 1964, n. 23. [*]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13.

 

Art. 1.

     Il termine fissato dal primo comma dell'art. 5 della L.R. 21 aprile 1961, n. 8, per il preammortamento dei mutui di assestamento di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della stessa legge è elevato da tre a cinque anni.

     Per le operazioni già perfezionate, tutte le scadenze delle annualità di rimborso, quali risultanti dai relativi piani di ammortamento sono di diritto ad ogni effetto prorogate di due anni.

 

Art. 2.

     Il termine, stabilito dal terzo comma dell'art. 5 della L.R. 21 aprile 1961, n. 8, per l'inizio dell'ammortamento dei mutui di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 1 della predetta legge, già portato, con l'art. 1 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13, dal primo al secondo anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, viene ulteriormente spostato al quarto anno.

     Gli interessi pertinenti al secondo, terzo e quarto anno di preammortamento saranno pagati agli istituti creditori in un'unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1966.

     In conseguenza del nuovo prolungamento, come sopra disposto, del periodo stabilito per l'inizio dell'ammortamento, tutte le scadenze delle annualità dell'ammortamento stesso e dei relativi titoli rappresentativi delle operazioni già eseguite, sono di diritto ad ogni effetto prorogate di altri due anni.

     I mutuatari che, prima della pubblicazione della presente legge, abbiano regolarmente adempiuto al pagamento della rata di ammortamento in scadenza, dovranno corrispondere, per il periodo intercorrente fino alla scadenza della seconda rata, come sopra prorogata, l'interesse dell'1 per cento annuo sul solo capitale residuo.

 

     Artt. 3. - 4. [1]

 

Art. 5. [2]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Modificano gli artt. 12 e 14 della L.R. 21 aprile 1961, n. 8.

[2] Modifica l'art. 5 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13.