§ 2.2.11 - L.R. 21 aprile 1961, n. 8. [*]
Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:21/04/1961
Numero:8

§ 2.2.11 - L.R. 21 aprile 1961, n. 8. [*]

Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

 

Art. 1. [1]

     E' costituito presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna un fondo da utilizzarsi dagli stessi istituti per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati per debiti contratti fino al 31 marzo 1961.

     I mutui di assestamento possono essere concessi ove risulti dimostrato che i debiti da estinguere siano stati ottenuti ed effettivamente impiegati per esigenze agrarie dell'azienda, e ove l'azienda stessa sia ritenuta economicamente produttiva e bisognevole di capitali di esercizio commisurati alla sua potenzialità agraria.

     Limitatamente ai prestiti contratti dagli allevatori per l'acquisto di mangimi, reso indispensabile in conseguenza della mancata produzione di erbe determinata dalla siccità verificatasi durante il 1961, e sino ad un limite massimo complessivo di lire 6.000.000.000, gli stessi allevatori possono ottenere i mutui di cui ai commi precedenti per debiti contratti fino al 30 novembre 1961.

     I prestiti di cui al comma precedente, da prendere in considerazione per l'ottenimento del mutuo, non possono superare le lire 2.000 per capo ovino e caprino e le L. 10.000 per capo bovino posseduti.

     Con apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme relative ai mutui di cui al terzo comma.

     La concessione del mutuo è subordinata alla contestuale estinzione dei debiti di cui ai commi precedenti.

 

Art. 2.

     Non possono fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 i produttori agricoli singoli o associati per mutui contratti con ammortamento della durata superiore a dieci anni.

 

Art. 3.

     I prestiti e i mutui non ammessi ai benefici previsti dalla presente legge possono godere della riduzione del tasso di interesse previsto dal primo comma, dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, il cui testo è così modificato:

     (Omissis).

 

Art. 4.

     Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.

 

Art. 5.

     L'ammortamento dei mutui posti in essere dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 1 ha inizio dopo cinque [3] anni dal giorno dell'effettiva erogazione delle somme mutuate e deve avvenire in non più di 24 rate semestrali posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e relativi interessi.

     I mutui sono gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento, che deve essere corrisposto anche nel periodo di preammortamento, comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'articolo 10.

     I mutui ottenuti ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 1 debbono essere rimborsati in cinque annualità costanti, gravate dell'interesse dell'1 per cento in ragione d'anno, a partire dal quarto [4] anno successivo all'avvenuta concessione [2].

     Per effetto di quanto disposto al comma precedente gli istituti di credito che hanno concesso i relativi mutui sono autorizzati ad esigere con dilazione di un anno tutte e cinque le annualità di ammortamento rappresentate dagli effetti cambiari rilasciati dai mutuatari ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma [2].

     Nessun interesse di mora è dovuto dai mutuatari per il ritardato pagamento di tali rate di ammortamento [2].

     Gli interessi pertinenti il periodo di preammortamento sono dovuti dai mutuatari in ragione dell'1 per cento del capitale mutuato e saranno pagati agli istituti creditori in unica soluzione alla scadenza del 30 dicembre 1964 [2].

 

Art. 6.

     Le domande dirette ad ottenere i mutui previsti dall'articolo 1 devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio il quale, esperita l'istruttoria e sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, le trasmette, munite del proprio parere, all'istituto esercente il credito agrario presso il quale l'interessato deve estinguere il debito, dandone notizia all'Assessorato regionale all'agricoltura.

     Qualora i debiti da estinguere non siano stati contratti presso uno degli istituti che gestiscono il fondo la pratica viene trasmessa a quello di essi indicato dall'interessato.

 

Art. 7.

     Le deliberazioni sulla concessione dei mutui sono assunte dai competenti organi deliberanti degli istituti di credito interessati, integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all'agricoltura, alle finanze ed alla rinascita.

 

Art. 8.

     Le perdite eventuali di ciascuna operazione sono poste per il 90 per cento a carico del fondo e per il 10 per cento a carico degli istituti di credito.

     Le garanzie richieste non possono eccedere il valore cauzionale strettamente necessario.

     La quota a carico del fondo, sulle eventuali perdite di cui al primo comma del presente articolo, graverà su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali degli esercizi finanziari 1962 e seguenti.

 

Art. 9.

     La Giunta regionale, su proposta degli Assessori alla agricoltura e alle finanze, decide: 1) quali siano gli istituti presso i quali deve essere costituito il fondo; 2) l'ammontare delle anticipazioni da concedere agli istituti di credito, da commisurarsi all'entità dei debiti da assestare in essere presso ciascun istituto.

 

Art. 10.

     L'Amministrazione regionale regolerà con apposite convenzioni, da stipulare separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo e dalla concessione delle anticipazioni.

 

Art. 11.

     Le annualità di ammortamento e gli interessi pagati dai mutuatari sono dagli istituti di credito versati su appositi capitoli di entrata da istituire nel bilancio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 1962, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione prevista dall'articolo 10.

 

Art. 12. [5]

     Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 28.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di 10 anni ad un tasso non superiore al 7 per cento.

     L'Amministrazione regionale e altresì autorizzata ad effettuare un operazione di tesoreria dell'importo di lire 2.000.000.000.

     All'estinzione della partita di cui al precedente comma sarà provveduto con l'iscrizione della somma di lire 400.000.000 all'anno in apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1966 al 1970.

 

Art. 13.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al paga. mento delle spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

 

Art. 14.

     Le rate di ammortamento dei mutui per capitali ed interessi e quelle per capitale dell'operazione di tesoreria devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione [6].

     Gli importi relativi all'ammortamento dei mutui sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui.

 

Art. 15.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 12, garanzia fidejussoria al Tesoriere

dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

 

     Artt. 16. - 18.

     (Omissis) [7].

 

Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Si veda anche la L.R. n. 9/1965.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1964, n. 23.

[4] Periodo così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1964, n. 23.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13.

[5] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13 e successivamente così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1964, n. 23.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 1964, n. 13 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 1964, n. 23.

[7] Recano disposizioni finanziarie.