§ 4.5.64 - L.R. 10 luglio 2002, n. 13.
Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:10/07/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo per definire le strategie di sviluppo dei trasporti destina la somma di € 1.549.370,70 per la redazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti di cui all’art. 9 della [...]
Art. 2.      1. La Regione Abruzzo, al fine di adempiere all’obbligazione patrimoniale assunta con la sottoscrizione in data 27 novembre 2000 del protocollo d’intesa tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali [...]
Art. 3.      1. La Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, acquisisce i Piani ed i Programmi e gli Studi di cui all’art.1 mediante procedure ad [...]
Art. 4.      1. Le attività di valutazione relative alle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 3 della presente legge nonché di monitoraggio della redazione delle proposte e di certificazione di [...]
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt 1, 3 e 4, 1° e 2° comma e dall’attuazione dell’art. 2 della presente legge, valutati rispettivamente per l’anno 2002 in € 1.549.370,70 (L. [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 4.5.64 - L.R. 10 luglio 2002, n. 13.

Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento e di organizzazione.

(B.U. n. 15 del 26 luglio 2002).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo per definire le strategie di sviluppo dei trasporti destina la somma di € 1.549.370,70 per la redazione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti di cui all’art. 9 della L.R. 152/98, del Piano dei bacini sciistici di cui all’art. 33 della L.R. 61/83, nonché per la redazione dei Programmi attuativi e di studi di settore e consulenze per l’attuazione del PRIT, compreso il Programma Triennale dei servizi di cui all’art.10 della L.R. 152/98.

     2. La ripartizione dei fondi per la redazione dei singoli interventi di cui al comma 1 è stabilita con provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di adempiere all’obbligazione patrimoniale assunta con la sottoscrizione in data 27 novembre 2000 del protocollo d’intesa tra Governo, Regioni ed Autonomie Locali relativo alla corresponsione in favore delle Aziende di trasporto della quota di maggior costo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri 2000-2003, stabilisce di incrementare della somma di € 1.291.142,24 lo stanziamento di bilancio di cui al cap.181511.

     2. L’assegnazione dei fondi in relazione al numero degli agenti per ciascuna Azienda sarà operata con provvedimento della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     1. La Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, acquisisce i Piani ed i Programmi e gli Studi di cui all’art.1 mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di documenti preliminari e di appositi capitolati d’oneri.

     2. In alternativa alle procedure di cui al precedente comma 1, la Direzione regionale trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale può provvedere direttamente alla redazione del Piano dei bacini sciistici, ai sensi della Legge 109/1994 artt. 17 e 18, anche avvalendosi di consulenze esterne [1].

 

     Art. 4.

     1. Le attività di valutazione relative alle procedure ad evidenza pubblica di cui all’art. 3 della presente legge nonché di monitoraggio della redazione delle proposte e di certificazione di coerenza finale dei documenti proposti sono demandate ad apposite Commissioni.

     2. Ai membri esterni alla Amministrazione Regionale componenti le Commissioni di cui al precedente comma 1 in qualità di esperti è attribuito un gettone di € 258,23 per seduta oltre le spese effettivamente sostenute secondo la disciplina del trattamento di trasferta applicata per il personale dipendente della Giunta Regionale.

     3. Lo stesso gettone di € 258,23 è attribuito ai membri esterni in qualità di esperti delle Commissioni di valutazione, monitoraggio e certificazione di coerenza degli Studi di Fattibilità CIPE nonché degli Studi di Fattibilità relativi agli Accordi di Programma Quadro di cui all’Intesa Istituzionale di Programma attribuiti alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale.

     4. Le norme di cui ai commi precedenti si estendono a tutte le altre Commissioni di gara o valutative relative alle attività della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale.

     5. La spesa relativa ai precedenti commi 2 e 3 verrà finanziata di volta in volta nell’ambito dei finanziamenti assegnati alle procedure surrichiamate.

 

     Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt 1, 3 e 4, 1° e 2° comma e dall’attuazione dell’art. 2 della presente legge, valutati rispettivamente per l’anno 2002 in € 1.549.370,70 (L. 3.000.000.000) e in € 1.291.142,24 (L. 2.500.000.000), si provvede ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3/2002, con quota parte dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell’elenco n. 3 del capitolo 323000, denominato: Fondo globale occorrente per far fronte a oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti” relativo all’esercizio finanziario 2001.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti variazioni:

     Capitolo 181406 denominato: Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - in aumento di € 1.549.370,70

     Capitolo 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti – L.R. 9 settembre 1983,

n. 62 e successive modifiche ed integrazioni - in aumento di € 1.291.142,24

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma aggiunto dall’art. 158 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.