§ 4.1.114 - L.R. 11 agosto 2009, n. 13.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/08/2009
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 71/2001)
Art. 2.  (Manifestazioni promozionali)
Art. 3.  (Integrazione alla L.R. 71/2001)
Art. 3 bis.  (Recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese)
Art. 3 ter.  (Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi
Art. 4.  (Urgenza)


§ 4.1.114 - L.R. 11 agosto 2009, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese [1].

(B.U. 28 agosto 2009, n. 45)

 

Capo I [2]

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 71/2001)

L’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) è sostituito dal seguente:

1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.

3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonché ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell’art. 153 della Legge n. 42/2004.

4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla L.R. n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell’art. 1 della stessa legge. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

b) Conformità dei locali alle prescrizioni dettate dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei locali di preparazione;

c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

e) Certificato di agibilità rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività dovrà provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilità

5. I Comuni, ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonché poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3.

6. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche.

7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un’attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.

 

     Art. 2. (Manifestazioni promozionali)

1. Le manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali di nicchia, con degustazioni di specialità, sono comprese di visita guidata per gruppo nel numero consentito, esulando questo dall’attività di ristorazione e/o di complemento della stessa. Le degustazioni di cui sopra non possono comprendere operazioni di trasformazione e cottura di alimenti [3].

 

     Art. 3. (Integrazione alla L.R. 71/2001)

Dopo l’art. 4 della L.R. 71 del 19.12.2001 è inserito il seguente art. 4 bis:

“4 bis (Terminologia)

1. Il termine “Trabucchi” utilizzato nella legislazione regionale è sostituito dal termine “Travocco”.

 

Capo II [4]

Norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese

 

     Art. 3 bis. (Recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti “caliscendi” o “bilancini”, della costa abruzzese) [5]

1. La Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

2. Costituiscono i cosiddetti “caliscendi” o “bilancini” quelle strutture costituite da una trave in legno inclinata ed aggettante verso il mare con all’estremità una rete tesa da telaio quadrangolare con baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi meteorologici. 3. I Comuni che non hanno individuato le costruzioni di cui al comma 2 nei piani di settore, comunque denominati, o negli strumenti urbanistici, devono effettuare un censimento e una schedatura delle strutture esistenti antecedentemente al 1988, anche sulla base di probante documentazione, al fine di poter usufruire della presente legge.

4. In difetto di disciplina urbanistica esecutiva la presente legge si applica, altresì, alle postazioni di bilancia fissa presenti sui moli abruzzesi ancorché realizzati successivamente al 1988, ma prima dell’adozione della presente legge, purché legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità, pur se difformi dalla struttura originaria, purché le modifiche apportate ricadano nello spazio oggetto della concessione demaniale definita nel titolo.

5. Per utilizzazione dei “caliscendi” o “bilancini”, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.

 

     Art. 3 ter. (Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi[6]) [7]

1. Nei manufatti di cui all’articolo 3 bis, commi 2, 3 e 4, sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ripristino, nonché l’adeguamento degli stessi che deve essere conforme alle norme igienico – sanitarie e comunque l’eventuale ampliamento non potrà essere superiore al 20 per cento della superficie coperta esistente e, comunque, all’interno dello spazio complessivo oggetto di concessione.

2. La ristrutturazione, il ripristino e l’ampliamento devono comunque essere finalizzati a:

a) conservare l’attività di pesca per diletto e luogo d’incontro;

b) conservare il carattere provvisorio dei manufatti;

c) assicurare l’uso di materiali naturali (legno massello) opportunamente verniciato con i tipici colori pastello;

d) a non arrecare inquinamento luminoso o violazioni al codice della navigazione;

e) escludere l’uso di legno lamellare o comunque non verniciato, materiali plastici e/o metallici;

f) garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge.

3. Gli aventi diritto che svolgono o che intendono svolgere sui “caliscendi” o “bilancini” attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e devono essere autorizzati a norma dell'articolo 54 della stessa legge. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti [8]:

a) adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

b) i rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

c) rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano Regolatore Portuale, ove vigenti, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

d) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale competente, contenente l’indicazione del numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza; e) Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza ai sensi degli articoli 24 e 25 del DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività deve provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilità.

3-bis. Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, è definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio per le attività turistiche e culturali, d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell'ottica soprattutto di promuovere l'immagine della costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra nazionale [9].

3-ter. La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale [10].

3-quater. La superficie occupata dalla passerella d'accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche [11].

3-quinquies. Gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto compatibili ed applicabili, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio vigenti, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità competenti, laddove previsti dalla normativa statale in materia in relazione alla tipologia di intervento. Per la verifica statica si applicano le disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 71/2001 [12].

3-sexies. Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali [13].

 

     Art. 4. (Urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.


[1] Titolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[2] Ripartizione inserita dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[3] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[4] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 ter, è stato inserito dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[5] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 ter, è stato inserito dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[6] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[7] Il Capo II, artt. 3 bis - 3 ter, è stato inserito dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[8] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[9] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[12] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.