§ 4.1.45 - L.R. 14 dicembre 1994, n. 93.
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/12/1994
Numero:93


Sommario
Art. 1.      La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabocchi della costa abruzzese e promuove un recupero e [...]
Art. 2.      Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per i trabocchi, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati progetti di recupero e [...]
Art. 3.      A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative e altri soggetti pubblici e privati devono presentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.
Art. 4.      Le domande verranno selezionate sulla base del Parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla L.R. 44/78 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità [...]
Art. 5.      I progetti di cui all'art. 2 devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1994, in L. 550.000.000 si provvede:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.45 - L.R. 14 dicembre 1994, n. 93.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese.

(B.U. n. 33 del 23 dicembre 1994).

 

Art. 1.

     La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabocchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

     A tal fine la Regione individua i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il «quadro d'insieme», quali beni culturali primari.

     La Giunta regionale, entro 180 giorni, attraverso il servizio BB.AA., predisporrà un apposito censimento e una conseguente schedatura ed adotterà una specifica normativa.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per i trabocchi, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati progetti di recupero e utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.

 

     Art. 3.

     A tal fine, Comuni, Associazioni, Cooperative e altri soggetti pubblici e privati devono presentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.

     Alla richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazione, gli interventi necessari e il costo complessivo dell'intervento.

 

     Art. 4.

     Le domande verranno selezionate sulla base del Parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla L.R. 44/78 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità ambientale, la congruenza funzionale ed economica.

 

     Art. 5.

     I progetti di cui all'art. 2 devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta regionale - Assessorato Urbanistica e Beni Ambientali - l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1994, in L. 550.000.000 si provvede:

     - per le finalità di cui all'art. 1, con quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 272331 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, denominato: «Contributi ed oneri per il perseguimento delle finalità programmatorie e l'esercizio dei poteri in campo urbanistico»;

     - per le finalità di cui all'art. 2, con quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 292427 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, denominato: «Interventi progettuali di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali».

     L'erogazione dei fondi di cui al comma che precede, avverrà in ragione del 60% della spesa ritenuta necessaria e risultante da apposita documentazione comprovante la previsione stessa e allegata alla domanda.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.