§ 3.5.1 - L.R. 20 giugno 1980, n. 59.
Norme in materia di concessione di contributi a favore dei Consorzi fidi fra piccole e medie industrie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:20/06/1980
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Beneficiari dei contributi).
Art. 3.  (Modalità di accesso ai benefici).
Art. 4.  (Piano di riparto dei fondi).
Art. 4 bis. (Contributo alle spese di gestione).
Art. 5.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 6.  (Norme finanziarie e finali).


§ 3.5.1 - L.R. 20 giugno 1980, n. 59. [1]

Norme in materia di concessione di contributi a favore dei Consorzi fidi fra piccole e medie industrie.

(B.U. n. 36 del 21 luglio 1980).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     Per l'incentivazione dell'accesso al credito a favore della piccola e media impresa, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi di garanzia collettiva costituiti dai consorzi e dalle Società consortili, dalle Società cooperative, tra le piccole e  medie imprese industriali con sede nel territorio regionale [2].

     Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie le imprese definite tali dalla disciplina comunitaria, vigente al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio [3].

 

     Art. 2. (Beneficiari dei contributi).

     Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 i Consorzi e le Società consortili in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce il contributo regionale richiesto e aventi, alla stessa data, uno o più fondi rischi depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati.

     Lo Statuto dei Consorzi e delle Società consortili che intendono beneficiare della presente legge deve:

     a) indicare la forma giuridica prescelta, la denominazione, la sede e la durata;

     b) riportare gli scopi sociali previsti dall'art. 29, comma 1°, lettere a) e b) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 [4];

     c) prevedere l'obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 3. (Modalità di accesso ai benefici).

     Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale, devono essere presentate al Settore Promozione Industriale entro il 30 giugno di ciascun anno [5].

     Alle domande devono essere allegate:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente del Consorzio o della Società consortile o cooperativa richiedente [6];

     b) copia della convenzione stipulata dal Consorzio o dalla Società con l'azienda o l'istituto mutuante;

     c) una dichiarazione, rilasciata dall'azienda o dall'Istituto mutuante da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito industriale effettuate dal Consorzio o Società a favore delle piccole e medie imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con allegato elenco nominativo dei soci beneficiari di natura industriale [7];

     d) da una dichiarazione dell'Azienda o dell'Istituto convenzionato attestante l'ammontare del fondo rischi di natura industriale depositato al 31 dicembre e la misura della contribuzione in percentuale a favore dello stesso fondo determinata dall'ammontare delle operazioni effettuate nel corso dell'anno [8];

     e) dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante la qualità di piccola e media impresa, individuata sulla base dei criteri fissati dalla disciplina comunitaria, dei soci affidati, nonché la natura industriale degli stessi [9].

     f) certificazione di regolarità contabile resa ai sensi della legge regionale 27 giugno 1986, n. 22 e successive modificazioni [10];

     g) documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1.09.1993, n. 385 [11].

 

     Art. 4. (Piano di riparto dei fondi).

     Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al precedente articolo, la Giunta Regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:

     a) [12];

     b) una quota pari al 60% in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito effettuate da ciascun Consorzio o Società a favore delle piccole e medie imprese industriali associate, rilevato dalla documentazione di cui al precedente articolo 3 lett. c) e d) [13];

     c) una quota pari al 40% in proporzione al numero dei soci affidati che abbiano effettivamente realizzato operazioni nel corso dell'anno di riferimento [14].

 

     Art. 4 bis.(Contributo alle spese di gestione). [15]

     A favore dei Consorzi e Società (consortili o cooperative) è concesso un contributo alle spese di gestione pari al 5% del contributo erogato determinato con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge.

     La misura del contributo concesso per le finalità e ai soggetti di cui al punto che precede non può superare complessivamente lo stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Vigilanza e sanzioni).

     Spetta alla Giunta Regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sull'attività dei Consorzi e delle Società consortili, per quanto concerne l'impiego dei contributi assegnati secondo la destinazione di cui al precedente art. 1.

     In caso di accertata violazione la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, revoca il contributo e ne ingiunge la restituzione.

     Analogo provvedimento viene adottato nei confronti del Consorzio e Società che abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere in sede di presentazione della domanda.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie e finali).

     (Omissis) [16].

     Per gli esercizi futuri, le leggi di bilancio determinano l'ammontare dei relativi stanziamenti, nei limiti degli importi contenuti nel bilancio pluriennale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[6] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[7] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[12] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[13] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[14] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 1999, n. 53; la numerazione dell'articolo aggiunto non è presente nell'art. 5 della L.R. 53/1999.

[16] Disposizione finanziaria.