§ 2.2.14 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 5.
Rilevamento da parte della Regione Abruzzo delle autolinee dalla Società Ferrovia Adriatico Appennino ed affidamento della stessa alla gestione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:19/01/1984
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di garantire la necessaria unicità della gestione con la conseguente unicità economica di esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative della Ferrovia Sangritana nonché delle [...]
Art. 2.      Il personale dipendente della Società Ferrovia Adriatico Appennino, addetto alle autolinee di cui all'art. 1, sarà assunto dalla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana e [...]
Art. 3.      Saranno trasferite, da parte della Società per le Ferrovie Adriatico Appennino, per il tramite della Regione Abruzzo, alla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana, le somme [...]
Art. 4.      La gestione degli autoservizi affidate alla Gestione Governativa sarà assicurata dalle provvidenze di cui alla legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, sia per quanto riguarda i contributi di [...]
Art. 5.      La Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana terrà distinte le contabilità della gestione ferroviaria e delle eventuali autolinee sostitutive di tronchi ferroviari interrotti per [...]
Art. 6.      Per quanto non previsto dai precedenti articoli, la gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana si uniformerà, per le autolinee affidatele dalla Regione Abruzzo, alle direttive [...]


§ 2.2.14 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 5. [1]

Rilevamento da parte della Regione Abruzzo delle autolinee dalla Società Ferrovia Adriatico Appennino ed affidamento della stessa alla gestione governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana. Assunzione da parte della Regione Abruzzo di eventuali ulteriori oneri di esercizio dopo l'applicazione della Legge Regionale n. 62 del 9 settembre 1983.

(B.U. n. 3 del 23 febbraio 1984)

 

Art. 1.

     Allo scopo di garantire la necessaria unicità della gestione con la conseguente unicità economica di esercizio delle autolinee sostitutive ed integrative della Ferrovia Sangritana nonché delle autolinee regionali, già assentite alla Società per le Ferrovie Adriatico Appennino con sede in Milano e direzione di esercizio in Lanciano, l'esercizio delle autolinee di che trattasi, viene rilevato dalla Regione Abruzzo ed affidato alla gestione Governativa della Ferrovia Adriatica Sangritana.

     La Gestione Governativa di cui sopra in relazione alla migliore produzione del servizio potrà provvedere a ristrutturazioni delle autolinee affidatele, per adeguarle alle esigenze dell'esercizio ferroviario nell'intento di migliorare i servizi complessivamente offerti all'utenza.

 

     Art. 2.

     Il personale dipendente della Società Ferrovia Adriatico Appennino, addetto alle autolinee di cui all'art. 1, sarà assunto dalla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana e conserverà le qualifiche acquisite nel rispetto delle norme del r.d.l. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive integrazioni e modifiche nonché della legge 1 febbraio 1978, n. 30.

     A tale personale, costituito in atto da settanta agenti, saranno riconosciute qualifiche, livelli ed anzianità di servizio maturate al 30 settembre 1983 e la Gestione Governativa praticherà al personale il medesimo trattamento economico del proprio personale di pari livello ed anzianità di servizio.

     La Gestione Governativa potrà destinare gli agenti assunti a mansioni corrispondenti alle effettive esigenze di servizio dell'azienda.

 

     Art. 3.

     Saranno trasferite, da parte della Società per le Ferrovie Adriatico Appennino, per il tramite della Regione Abruzzo, alla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana, le somme costituenti gli importi dell'indennità di fine lavoro dovute al personale in applicazione del contratto FENIT ed accantonate dall'Impresa rilevata per ciascun dipendente, nella misura risultante dal calcolo dell'1,50% della massa delle retribuzioni corrisposte fino al 31 dicembre 1981.

     Saranno inoltre trasferite da parte della Soc. ferrovia Adriatico Appennino alla Gestione Governativa Adriatico-Sangritana al momento del rilievo le somme corrispondenti alle effettive indennità di fine rapporto maturate dal personale per il periodo 1 gennaio 1982-31 maggio 1982, nonché le somme accantonate dalla Soc. Ferrovia Adriatico-Appennino medesima in applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 297 per il periodo 1 giugno 1982 fino al momento del rilievo, maggiorate degli importi costituenti la rivalutazione di cui all'art. 1 comma 4 della citata legge n. 297/82.

     La differenza fra le somme accantonate dalla Società rilevata ln base al contratto FENIT e quella calcolata in base al contratto nazionale collettivo di lavoro, denominato «Testo Unico» fino al 31 dicembre 1981, sarà riconosciuta ed erogata alla Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana dalla Regione Abruzzo, a domanda, al momento del rilevamento ed in base ai prospetti comparativi, effettuati su prospetti predisposti a cura del Settore Trasporti, dalla Società per le Ferrovie Adriatico Appennino, con le modalità stabilite con l'art. 77 della legge 9 settembre 1983, n. 62 comma terzo.

 

     Art. 4.

     La gestione degli autoservizi affidate alla Gestione Governativa sarà assicurata dalle provvidenze di cui alla legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, sia per quanto riguarda i contributi di investimento in conto capitale che per quanto riguarda i contributi di esercizio, derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti.

     Eventuali maggiori oneri di esercizio che dovessero risultare dopo l'applicazione della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983 in ordine ai contributi di esercizio, saranno posti a carico della Regione Abruzzo entro il limite del deficit effettivo di esercizio ritenuto ammissibile.

     Tali maggiori oneri saranno erogati alla fine dell'esercizio di riferimento assieme al saldo dei contributi di cui al comma precedente.

 

     Art. 5.

     La Gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana terrà distinte le contabilità della gestione ferroviaria e delle eventuali autolinee sostitutive di tronchi ferroviari interrotti per qualsiasi causa, da quella degli autoservizi che le verranno affidati dalla Regione Abruzzo.

     Per la gestione dei servizi comuni il criterio di ripartizione dei costi sarà determinato in proporzione alle percorrenze.

 

     Art. 6.

     Per quanto non previsto dai precedenti articoli, la gestione Governativa della Ferrovia Adriatico Sangritana si uniformerà, per le autolinee affidatele dalla Regione Abruzzo, alle direttive impartite dalla Regione stessa nell'ambito di quanto disposto dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 62.

 

     Artt. 7. - 8. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dalla data di decorrenza del contratto di servizio con la Ferrovia Adriatica Sangritana Srl stipulato ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 422/1997 e dell’art. 5, lett. l) della L.R. 152/1998, per effetto dell’art. 160 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.