§ 98.1.4613 - D.M. 25 marzo 1997, n. 138.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, relativo all'approvazione del regolamento concernente il nuovo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1997
Numero:138


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. L'articolo 11 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'articolo 13 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'articolo 14 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'articolo 16 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. L'articolo 20 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente


§ 98.1.4613 - D.M. 25 marzo 1997, n. 138. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, relativo all'approvazione del regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.

(G.U. 27 maggio 1997, n. 121)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, ed in particolare l'articolo 64, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

     Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570 che adotta il "Regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena";

     Considerata la necessità di uniformare il suddetto regolamento ai principi contenuti nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione Marina, espresso nella adunanza del 26 settembre 1996;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 / 1988, con nota n. 479 del 10 febbraio 1997;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Scopo delle scuole). - 1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede in Taranto e la Maddalena sono destinate alla formazione di base, generale e di categoria degli allievi marescialli e del personale dei ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, appartenente alla Marina militare.

     2. Esse possono essere altresì chiamate a concorrere alla formazione del personale di leva della Marina militare, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e di quello facente parte di Marine estere".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 2 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Compiti di istituto) - 1. La funzione educativa delle scuole è rivolta a far acquisire conoscenze tecniche e marinaresche, a sviluppare le qualità etiche e militari, a completare l'educazione civica e a coltivare le attitudini fisiche degli allievi e dei sottufficiali frequentatori.

     2. Le scuole hanno i seguenti compiti:

     a) formare gli allievi del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente;

     b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;

     c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;

     d) formare il personale volontario del ruolo dei musicisti;

     e) completare la formazione del personale del Corpo equipaggi militari marittimi (di seguito denominato C.E.M.M.) in servizio permanente e in ferma di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilità previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;

     f) tenere corsi di aggiornamento, d'istruzione e di abilitazione professionale per il personale del C.E.M.M.;

     g) tenere corsi, secondo le direttive dello Stato maggiore della Marina, per il personale delle altre Forze armate, Corpi armati dello Stato e delle Marine estere".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     " 2. Il comandante sovraintende all'istruzione e all'educazione degli allievi marescialli e del personale del C.E.M.M. ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola".

 

          Art. 4.

     1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     " 3. La direzione generale per il personale militare della Marina è competente per tutti gli atti concernenti lo svolgimento dei corsi, l'arruolamento, lo stato giuridico e l'amministrazione degli allievi marescialli e del personale frequentatore".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     " 1. L'istruzione degli allievi marescialli e del personale frequentatore è affidata ad insegnanti militari e civili e ad istruttori militari: gli insegnanti civili vengono assunti secondo la normativa vigente in materia di docenza civile a livello di scuola secondaria di secondo grado; per gli insegnanti ed istruttori militari si provvede con ufficiali e sottufficiali scelti tra coloro che posseggono i titoli reputati idonei dal Ministero della difesa, sentito il parere del comando della scuola interessata".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 11 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Ammissione alle scuole). - 1. L'ammissione alle scuole per gli allievi marescialli avviene tramite concorso bandito con decreto ministeriale.

     2. Alle scuole viene ammesso anche personale appartenente ai ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

     3. Alle scuole viene ammesso anche personale già incorporato per la frequenza di corsi di istruzione di base o specialistica".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 13 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Materie d'insegnamento) . - 1. Oltre alle materie previste dal piano degli studi, possono essere impartiti agli allievi marescialli ed al personale frequentatore anche insegnamenti relativi a materie facoltative, con o senza esame, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo d'istruzione a terra che durante gli eventuali periodi d'imbarco".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 14 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Esami). - 1. I corsi svolti terminano con scrutini ed esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina. Gli allievi marescialli ed il personale frequentatore sono valutati da apposite commissioni nominate con le modalità di cui alle disposizioni dell'art. 22".

 

          Art. 9.

     1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Attitudine professionale) . - 1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al loro rendimento negli studi, anche sotto il profilo della "Attitudine professionale", per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:

     a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

     b) attitudini intellettive;

     c) qualità di animo e di carattere.

     2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dalla Stato maggiore della Marina".

 

          Art. 10.

     1. L'articolo 16 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16 (Organi collegiali) . - 1. L'analisi dei risultati degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale di ciascun allievo maresciallo sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:

     a) consiglio degli istruttori che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;

     b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva;

     c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualità d'animo e di carattere".

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17 (Classifiche) . - 1. Il comando di ciascuna scuola, sulla base delle votazioni degli esami e dei voti di attitudine professionale, provvede a compilare la graduatoria in base ai punti di merito conseguiti dai singoli allievi marescialli.

     2. Nella graduatoria, a parità di punto di media, è data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il più alto voto di attitudine professionale. A parità anche di questo, è data precedenza all'allievo maresciallo più giovane d'età.

     3. I nominativi degli allievi marescialli non promossi - con le relative votazioni - e ammessi agli esami di riparazione, nonché di coloro che vengono proposti per il proscioglimento d'autorità per protratta insufficienza di profitto negli studi sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria".

 

          Art. 12.

     1. L'articolo 20 del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, è sostituito dal seguente:

     "Art. 20 (Disciplina) . - 1. Tutti i militari, gli allievi marescialli ed il personale frequentatore sono sottoposti al regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545) e alle norme applicative stabilite secondo le modalità di cui al successivo art. 22".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.