§ 98.1.3463 - D.M. 3 novembre 1999, n. 486.
Regolamento recante modificazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/11/1999
Numero:486


Sommario
Art. 1.      1. Il disposto del n. 10 dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, è sostituito dal seguente


§ 98.1.3463 - D.M. 3 novembre 1999, n. 486. [1]

Regolamento recante modificazione al regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, adottato con decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519

(G.U. 21 dicembre 1999, n. 298)

 

 

     IL MINISTRO DELLA DIFESA

     Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

     Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso", che disciplina la materia in relazione alle correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;

     Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 agosto 1999;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 2287 in data 17 settembre 1999;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il disposto del n. 10 dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, è sostituito dal seguente:

     "(10) Documentazione caratteristica e matricolare;

     per la documentazione caratteristica sottrazione all'accesso per 50 anni per i terzi;

     per la documentazione matricolare sottrazione all'accesso per 50 anni per le sole informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.